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POLITICA LINGUISTICA - DISPOSIZIONI REGIONALI

Nel documento Il sistema geolingueFVG (pagine 109-113)

PARTE IV - APPLICAZIONE DELLA CARTA

comma 3: esclusione dalla fase di sperimentazione di quelle istituzioni scolastiche che già usino – all’atto dell’entrata in operatività delle norme di legge - anche in via sperimentale una delle lingue

6 POLITICA LINGUISTICA - DISPOSIZIONI REGIONALI

6.1 LEGGEREGIONALE22/03/1996,N.15

Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie

Con la legge stessa sono stati disposti provvedimenti organici per la tutela e la promozione della lingua friulana.

La legge stessa, ha, nel tempo, conosciuto una rilevante serie di modificazioni (inserimenti/abrogazioni), tale da rendere problematica una lettura sistematica. E’ dato qui per eseguito il richiamo integrale alla legge stessa, sia nel testo originario, sia nel testo coordinato, come tratti dalla base di dati del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia (leggi regionali 1964-2009).

La legge stessa, i principi e finalità della quale sono rimasti comunque in vigore, è per la parte applicativa (e finanziaria) rimasta in vigore per l’intero arco temporale scaduto a fine 2009, tenuto conto che la legge 29/2007 “Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana” contenente concrete norme e indicazioni per gli interventi - successivamente impugnata dal Governo e per ampi tratti cassata dalla Corte Costituzionale - per il passaggio alla fase applicativa rinvia all’emanazione di specifici regolamenti.

Per i Germanofoni la Regione Friuli Venezia Giulia disponeva una speciale linea d’intervento, dotato di un apposito stanziamento di spesa (articolo 22, comma 40 della legge n. 4 del 1999).

6.2 LEGGEREGIONALE15/02/1999,N.4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999).

Art. 6

(Riordino del finanziamento di interventi nel settore della cultura, dell'istruzione e della formazione professionale) 1. Il titolo IV della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, e' sostituito dal seguente:

<< Titolo IV

Finanziamento di manifestazioni espositive di preminente interesse regionale, di attività divulgative della cultura e delle tradizioni del Friuli Venezia Giulia fuori del territorio regionale, di iniziative celebrative di carattere straordinario

Art. 22

(Criteri e modalità di programmazione)

40. Per la realizzazione di progetti mirati di tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle comunità locali di cultura germanofona, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo straordinario di complessive lire 200 milioni nel biennio 1999-2000, fino al 90 per cento della spesa ammissibile, a enti locali e ad associazioni e organismi culturali

senza fine di lucro che promuovano specifiche iniziative di ricerca, didattiche, di produzione editoriale e di audiovisivi, di divulgazione culturale e di spettacolo.

43. Per le finalità previste dal comma 40 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 5552 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio di previsione per il 1999.

La disposizioni di cui sopra sono rimasti in vigore per l’intero arco temporale scaduto a fine 2009, ed esse verranno sostituite dalla molto sistematica LR 20/2009 “Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia” (che anch’essa rinvia a norma regolamentare).

6.3 LEGGEREGIONALE26/02/2001,N.4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001).

Art. 6

(Finanziamento di interventi nel settore dell'istruzione, della cultura e dello sport)

66. Per l'attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e nell'ambito delle finalità indicate dalla legge regionale 15/1996, la Regione promuove la costituzione dell'Istituto regionale per la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana, aperto alla partecipazione di Enti locali nonchè di enti e istituzioni scientifiche e culturali pubbliche e private del Friuli Venezia Giulia che aderiscono alle finalità istituzionali di promozione dello studio e della diffusione della lingua friulana, nonchè di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale friulano espressamente indicate dal suo statuto. All'istituto sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento dell'impiego dei finanziamenti che a qualsiasi titolo vengono destinati dallo Stato e dalla Regione per le medesime finalità.

67. Lo statuto dell'istituto di cui al comma 66, redatto nelle forme previste dalla normativa vigente, è approvato dal Presidente della Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, entro il 31 dicembre 2001.

68. A decorrere dall'1 gennaio 2002, il Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane, previsto dall'articolo 21 della legge regionale 15/1996, come modificato dall'articolo 124, comma 10, della legge regionale 13/1998, è soppresso. Le funzioni a esso attribuite dalla medesima legge regionale sono trasferite all'istituto regionale di cui al comma 66.

69. Per l'attività dell'istituto regionale di cui al comma 66 è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni […]

70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni del Friuli Venezia Giulia o ai consorzi tra gli stessi, contributi "una tantum" nella misura massima prevista dal comma 73, per il finanziamento delle iniziative degli operatori economici, sociali, sportivi e culturali dirette alla realizzazione di insegne pubbliche, anche stradali, comportanti l'uso di idiomi autoctoni, con particolare riferimento alla lingua friulana.

71. Le insegne di cui al comma 70 devono essere realizzate con materiali tipici conformemente alle norme vigenti in materia. La spesa per ogni singola realizzazione non può superare lire 15 milioni e il relativo contributo è soggetto al limite degli interventi "de minimis". Nella spesa possono essere compresi anche gli oneri derivanti dall'acquisizione dei diritti per l'utilizzazione di un'insegna, di una denominazione, di un motto rilevante dal punto di vista storico, linguistico, etnico, commerciale o culturale, purchè connessi con il sito ove la nuova insegna viene collocata. 73. Per le finalità di cui al comma 70 è autorizzata la spesa complessiva di lire di 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico della unità previsionale di base 17.4.64.1.2210 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9051 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

6.4 LEGGE REGIONALE 21/07/2004, N. 20 AD OGGETTO: RIORDINO NORMATIVO DELL'ANNO 2004 PER IL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI.

Art. 4

(Organismo regionale per la tutela della lingua friulana. Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 4/2001) 1. I commi 66 e 67 dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono sostituiti dai seguenti:

<<66. Nel quadro dell'azione regionale per la tutela e valorizzazione della lingua e della cultura friulana, allo scopo di coordinare le iniziative della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia in materia di politica linguistica, l'Amministrazione regionale promuove l'istituzione di un apposito organismo, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa e finanziaria, avente i seguenti compiti:

a) svolgere in modo continuativo un'autonoma attività propositiva, di impulso, di indirizzo programmatico, nonché di consulenza scientifica, a supporto delle Amministrazioni pubbliche e delle istituzioni scolastiche nell'esercizio delle funzioni a esse spettanti in attuazione delle leggi statali e regionali vigenti in materia di tutela della lingua friulana;

b svolgere funzioni di indirizzo per l'impiego dei finanziamenti che, a qualsiasi titolo, vengono destinati dallo Stato e dalla Regione agli interventi per la tutela della lingua friulana;

c) predisporre i piani regionali di politica linguistica;

d) favorire la più ampia collaborazione tra gli organismi pubblici e privati che operano per la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana e promuovere la costituzione di un Albo dei soggetti riconosciuti per l'attività culturale e scientifica svolta in tale ambito;

e) provvedere direttamente alla realizzazione di iniziative di studio, ricerca, divulgazione e alla organizzazione di incontri di carattere scientifico, aventi a oggetto lo sviluppo delle conoscenze in materia di tutela del patrimonio linguistico e lo scambio di esperienze con organismi, istituzioni e soggetti che sono espressione di altre realtà linguistiche, a livello nazionale ed europeo;

f) promuovere la conoscenza e l'uso della grafia ufficiale della lingua friulana.

67. L'ordinamento dell'organismo di cui al comma 66 è disciplinato dal relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Regione. Lo statuto è definito in conformità della normativa regionale vigente in materia di amministrazione e contabilità degli enti della Regione e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) recepimento espresso tra le finalità statutarie degli obiettivi indicati al comma 66;

b) previsione che nel consiglio di amministrazione dell'organismo siano rappresentate la Regione, le Province e i Comuni dei territori interessati e le principali istituzioni scientifiche e culturali che operano nel Friuli Venezia Giulia per la promozione della lingua friulana;

c) previsione che alla Regione sia riservata la designazione del Presidente.>>.

L’organismo previsto dal comma 66 dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), come sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali), e denominato A.R.Le.F. - Agjenzie regjonal pe lenghe furlane - Agenzia regionale per la lingua friulana, è divenuto operativo in data 31 maggio 2005, con l’insediamento del primo Consiglio di Amministrazione.

Nel documento Il sistema geolingueFVG (pagine 109-113)