“III Rapporto dell'Italia sull'attuazione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (ex art
REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELL’INTERNO
B.1) Misure adottate
3 Il paragrafo 2 del presente articolo sarà messo in opera senza pregiudizio dell’apprendimento della lingua ufficiale o dell’insegnamento in detta lingua
14.1. In ordine a questo articolo si afferma in primo luogo che “il diritto all’apprendimento della lingua minoritaria è garantito nel nostro Paese a tutti gli appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla normativa vigente”.
14.2. Si richiamano successivamente le previsioni dell’art.4 della L. 482/1999 riguardanti uso e insegnamento delle lingue minoritarie.
14.3. Si ricorda inoltre che il Comitato consultivo del Consiglio d’Europa nella sua seconda Opinione ha espresso la preoccupazione che i contrasti interpretativi dei commi 1 e 2 del citato art. 4 sulla obbligatorietà o meno dell’insegnamento della lingua minoritaria, nell’ambito dell’autonomia scolastica, potessero ostacolare lo sviluppo di iniziative in tale settore.
14.4. A questa osservazione il Rapporto risponde in maniera evasiva, evidenziando soltanto che “è stato ricostituito presso il MIUR il Gruppo di lavoro per le minoranze”, già citato in riferimento all’art. 12 della Convenzione, “al fine di conferire priorità alle istituzioni scolastiche che intendono perseguire, pur nell’ambito della loro autonomia, l’organizzazione didattica dell’insegnamento della lingua di minoranza, garantendo ad ogni minoranza il proprio spazio di espressione ed obiettivi didattici comuni”.
14.5. Si collega questa iniziativa con i numeri riferiti alle richieste di insegnamento della lingua minoritaria espresse dalle famiglie nella regione Friuli VG in occasione delle iscrizioni scolastiche di gennaio 2008 (29.537 alunni richiedenti, così distribuiti: 25.471 in Provincia di Udine, 1.256 in Provincia di Gorizia e 2.810 in provincia di Pordenone).
14.6. Si segnala che “nelle scuole di tale Regione ha registrato, nell’anno scolastico 2008/2009, un trend positivo e costante sia rispetto alle richieste delle famiglie, che rispetto allo stato di autonomia delle istituzioni scolastiche nell’attivazione di progetti in lingua friulana”, marcando come questo risultato sia dovuto “anche ai finanziamenti provenienti da altre fonti (Regione, province, comuni e soggetti privati) nonché all’attività formazione dei docenti affidata all’Università di Udine e ad Associazioni private competenti in tale settore”.
14.7. Si riporta l’apprezzamento del Comitato Consultivo del Consiglio d’Europa (nella seconda Opinione) in merito alle misure previste dalla legge 482/99 volte a promuovere lo studio delle lingue e delle tradizioni culturali delle minoranze linguistiche storiche ed il riconoscimento da parte sua della “validità dei progetti destinati alla scuola materna, elementare e
media, auspicando una prosecuzione ed un rafforzamento di tale attività” e si segnala il fatto che il MIUR, utilizzando le risorse messe a disposizione dalla L. 482/1999, ha continuato a realizzare negli ultimi tre anni diversi progetti finalizzati a sostenere le scuole dove sono presenti tali realtà.
14.8. Su un altro punto sollevato dal Comitato (la richiesta di una maggiore flessibilità delle procedure finanziarie di accreditamento dei fondi di cui alla legge 482/1999), si replica che non sembra possibile aderire a quanto richiesto, “attesa la rigidità procedurale del sistema di bilancio italiano volta ad assicurare la più ampia trasparenza delle condotte, il rispetto delle competenze e delle forme di controllo”, aggiungendo che non è stato possibile assicurare, per il corrente esercizio finanziario, un incremento delle risorse.
14.9. Si sottolinea come in alcune regioni ( Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Trentino-Alto Adige) esistano legislazioni ad hoc (in una situazione assai differenziata rispetto al grado di autonomie e alle competenze specifiche in questo settore) che integrano sensibilmente i finanziamenti centrali a favore delle minoranze.
14.10. Gli sloveni del Friuli Venezia Giulia hanno il diritto a scuole proprie, come previsto dagli articoli 12-14 della legge 38/2001. L’Ufficio scolastico regionale ha istituito, con decreto del Direttore Generale del Friuli Venezia Giulia del 29 ottobre 2002, l’Ufficio per l'istruzione in lingua slovena (Ufficio IV), a cui è affidata la gestione giuridica ed amministrativa del personale delle scuole statali con insegnamento della lingua slovena nelle province di Trieste (cinque Direzioni didattiche, cinque scuole secondarie di 1° grado, quattro istituti secondari di 2° grado) e Gorizia (una Direzione didattica, un Istituto comprensivo, una scuola secondaria di 1° grado e due Istituti secondari di 2° grado) ed in collaborazione con l'Ufficio provinciale di Udine, dell'Istituto comprensivo con insegnamento bilingue sloveno-italiano di S. Pietro al Natisone.
14.11. In particolare, l'Ufficio si occupa di istituzioni scolastiche, organici del personale ed atti di gestione non attribuiti alle istituzioni autonome, formazione ed aggiornamento del personale, compilazione, traduzione e stampa di libri di testo, esami di Stato, problematiche giovanili. Inoltre, l'Ufficio funge da segreteria alla Commissione scolastica regionale per l’istruzione in lingua slovena, istituita ai sensi dell'art. 13, comma 4 della citata L. 38/2001.
14.12. Il Rapporto ministeriale si sofferma proprio sulla realtà della regione Friuli Venezia Giulia, in cui sono state intraprese numerose iniziative per dare attuazione a quanto previsto dalla legge 482/1999 e, soprattutto, dalla L. 38/2001.
Repubblica di Slovenia in materia di istruzione, sottoscritto in data 25 maggio 1995 a Lubiana, consiste nella collaborazione avviata per la realizzazione di iniziative nel settore della formazione e aggiornamento del personale docente, traduzione di libri di testo e promozione di viaggi di istruzione.
14.14. Si segnala inoltre che devono essere ancora stabilite le competenze della Commissione scolastica regionale per l’istruzione in lingua slovena (prevista dall’art. 13, comma 3).
14.15. Si citano anche i "campus transfrontalieri" tra studenti delle scuole secondarie che hanno coinvolto ragazzi del Friuli Venezia Giulia, della Slovenia, dell'Austria e dell'Ungheria e si segnalano l’avvenuto completamento della procedura di statalizzazione dell’istituto scolastico bilingue di San Pietro al Natisone, nonché (come evidenziato dal Comitato paritetico previsto dalla L. 38/2001) la mancata istituzione della sezione slovena del Conservatorio di musica Giuseppe Tartini di Trieste e l’assenza di disposizioni specifiche per le scuole con lingua di insegnamento slovena nella riforma generale recentemente adottata dal Parlamento, evidenziando però che il Ministro competente in sede di dibattito parlamentare, ha accolto un ordine del giorno che impegna il Governo a tenere in considerazione le esigenze di tali scuole.
14.16. Per quanto concerne la minoranza linguistica friulana si segnalano alcune iniziative progettuali in corso di realizzazione nelle scuole del Friuli (il progetto Aghis che mette in rete diversi istituti scolastici della regione e prevede collaborazioni con scuole di altre realtà di minoranza; la rete Sentieri, trois, putice, stezice, schtaiglan, staigelan, stazice, weg che riguarda le minoranze friulana, slovena e germanica e le corrispondenti lingue, con un’attenzione specifica anche nei confronti delle varietà locali più arcaicizzanti; il programma “Le piccole stelle del carro minore” che coinvolge sia friulani sia walser, grecanici e arberëshe; il progetto “Il sogno di una cosa/Il sium di une robe”, iniziativa di promozione della lettura in lingua friulana in alcune scuole medie del Friuli).
Articolo15
Le Parti si impegnano a creare le condizioni necessarie alla partecipazione effettiva delle persone appartenenti a minoranze nazionali alla vita culturale, sociale ed economica, nonché agli affari pubblici, in particolare a quelli che li concernano.
15.1. Su questo punto il Rapporto rimanda alle indicazioni riferite all'art. 7 della Convenzione.
Articolo 16
Le Parti si asterranno dal prendere misure che modificano le proporzioni della popolazione in zone geografiche abitate da persone appartenenti a minoranze nazionali, tali da pregiudicare i diritti e le libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione quadro.
16.2. A questo riguardo è precisato che nell'ordinamento italiano le modifiche territoriali avvengono attraverso un procedimento complesso con vari livelli di competenza (secondo quanto previsto dagli articoli 132 e 133 della Costituzione), sentite in ogni caso le popolazioni interessate attraverso una consultazione di tipo referendario - ciò vale anche all'interno di ogni singola regione (ogni Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni) – e che non sono stati adottati provvedimenti normativi intesi a modificare le proporzioni della popolazione in zone geografiche abitate da persone appartenenti a minoranze linguistiche storiche.
16.3. Si ricorda che, semmai, si registrano di recente istanze di cambiamento provenienti da alcune minoranze del nostro Paese.
16.4. A questo riguardo si richiama la richiesta di aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige dei comuni storici ladini Cortina d’Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia facenti parte attualmente della Regione Veneto.
Articolo 17
1 Le Parti si impegnano a non ostacolare il diritto delle persone appartenenti a minoranze