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Il sostegno dell’attività dei partiti politici attraverso

4. Le caratteristiche comuni del finanziamento nei maggior

4.3. Il sostegno dell’attività dei partiti politici attraverso

Il sostegno in servizi alle attività dei partiti politici è in forte regressione nelle legislazioni straniere, anche se i partiti politici mostrano di considerarlo come lo strumento più utile all’accesso gratuito ai media per esprimere direttamente il proprio pensiero, in un quadro di regolamentazione chiara e trasparente, attraverso la sottrazione di spazi televisivi al mercato68. L’accesso ai media avviene infatti solitamente attraverso una predeterminazione delle modalità di riparto degli spazi stessi, mediante una selezione degli aventi diritto tra la complessiva platea dei soggetti pubblici e la quantificazione degli spazi spettanti a ciascuno. In questo modo si favorisce quel complesso di comunicazione politica che rappresenta uno dei pilastri principali

65 Lo «statuto» del gruppo ex art. 15 reg. della Camera e il «regolamento» del gruppo ex art. 15 reg. del Senato.

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Solo nel testo del Senato si fa esplicito riferimento, oltre che all’attività parlamentare, alle «attività politiche ad essa connesse», che secondo quanto sostenuto dal relatore Bressa e da altri deputati alla Camera sarebbe comunque da ritenere del tutto implicito e pacifico.

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La previsione della pubblicazione nel sito del gruppo delle informazioni riguardanti il personale previste dal comma 3-quater dell’art. 15 e di tutti i mandati di pagamento, assegni o bonifici, secondo il comma 4 dell’art. 16-bis.

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R. BORRELLO, Par condicio e radiotelevisione. Introduzione alla tematica.

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per incentivare, attraverso l’accesso alla conoscibilità delle idee e delle posizioni, garanzie di standards eguali nella competizione elettorale.

In Francia, ad esempio, la normativa in materia di propaganda elettorale è prevalentemente contenuta nel code electoral, come modificato da dalla legge n. 412 del 2011, e nella legge sulla libertà della comunicazione (legge n. 1067 del 1986). Per quanto riguarda la pubblicità elettorale, durante i sei mesi precedenti al primo giorno del mese nel quale si svolge una elezione (sia parziale che generale) e fino alla data dello scrutinio è vietato realizzare pubblicità elettorale, anche se effettuata senza corrispettivo, sulla stampa e su tutti i mezzi di comunicazione audiovisiva69. Per lo stesso periodo è inoltre vietato mettere a disposizione del pubblico numeri di telefono o altri mezzi di telecomunicazione gratuiti da parte del candidato o a suo vantaggio70 e apporre manifesti elettorali, fuori dai luoghi che sono stati indicati dall’autorità comunale locale, in area riservata ad altri candidati o al di fuori di cartelloni elettorali quando disponibili71. Anche se fuori del periodo di campagna elettorale le trasmissioni pubblicitarie a carattere politico sono vietate72. Dal primo giorno del sesto mese precedente il mese in cui devono essere effettuate le elezioni generali sono inoltre vietate le campagne di promozione pubblicitarie delle attività di amministrazione locali nelle circoscrizioni interessate dallo scrutinio73. Per quanto riguarda invece la propaganda elettorale, durante la campagna elettorale è prevista l’attribuzione alle forze politiche di spazi gratuiti sulle emittenti pubbliche organizzati dal Consiglio Superiore dell’audiovisivo74

, il quale ha il compito di garantire e di realizzare l’eguaglianza di opportunità tra i candidati nell’accesso alla radio e alla televisione del settore pubblico e di indirizzare le raccomandazioni ai concessionari privati in campo radiotelevisivo. Sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici deve essere garantito il rispetto del pluralismo e dell’imparzialità nell’informazione. In base alle legge n. 1067 del 1986, come da ultimo modificata dalla legge n. 2013-1028, spetta infatti al Consiglio Superiore dell’audiovisivo: vigilare sul rispetto di tali principi da parte delle emittenti pubbliche;

69 Art. L52-1 Code électoral. 70 Art. L50-1 Code électoral. 71

Art. L51 Code électoral.

72 Art. 14, comma 2, legge n. 1067 del 1986 come modificata dalla legge n. 669 del 2004.

73

Art. L52-1, comma 2, Code électoral. 74

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imporre ai concessionari privati il rispetto del principio di imparzialità nei programmi di informazione riguardati i candidati e la campagna elettorale; comunicare mensilmente ai Presidenti delle due Camere e ai responsabili dei partiti rappresentati in parlamento i rilevamenti dei tempi di intervento delle personalità politiche nei notiziari, nelle rubriche di informazione e negli altri programmi. Quanto al diritto di replica sono previste regole speciali che ne garantiscono la tempestività, da applicarsi in tutti i casi in cui, su qualsiasi mezzo di comunicazione, vengano diffuse notizie che i partecipanti alla competizione elettorale ritengano inesatte e pregiudizievoli.

In Germania la disciplina in materia di propaganda elettorale, oltre che dalla legge sui partiti del 1967 e successive modifiche, è dettata dalle leggi adottate dai singoli Länder in materia di attività radiotelevisiva. Tale normativa è in larga parte omogenea in quanto i vari Länder si sono impegnati a osservare principi e criteri comuni con un accordo interstatale sulle emittenti televisive pubbliche e private del 1991 (Rundfunkstaatsvertrag 1991). La legislazione tedesca in particolare non prevede una netta distinzione tra pubblicità e propaganda elettorale. Durante il periodo di campagna elettorale le emittenti televisive sia pubbliche che private con diffusione a livello federale hanno l’obbligo di concedere ai partiti spazi gratuiti di propaganda, che le singole forze politiche gestiscono autonomamente (determinando il fatto che le trasmissioni possano assumere anche forme analoghe a quelle degli spot elettorali). Le emittenti private possono anche chiedere ai partiti il rimborso delle spese sostenute per la messa in onda ma, secondo l’orientamento della Corte costituzionale federale, non hanno il diritto di sindacare il contenuto dei programmi o di rifiutare la messa in onda, eccetto i casi in cui nel programma siano evidenti contrasti con la legge. I messaggi di propaganda vanno trasmessi negli spazi della programmazione specificatamente dedicati a tale scopo e quindi distinti da quelli destinati alla diffusione di messaggi pubblicitari a carattere commerciale. Inoltre gli spazi sono ripartiti tra le diverse formazioni politiche secondo il principio delle “pari opportunità ponderate” tenendo conto della importanza relativa della singola formazione politica valutata, oltre che in base alla rappresentatività elettorale, anche alla stregua di una serie di ulteriori criteri quali quelli del numero degli iscritti, degli anni trascorsi dalla fondazione e del radicamento territoriale. È vietato alle emittenti di trasmettere spot di propaganda elettorale a pagamento nell’ambito

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degli spazi di trasmissione dedicati agli annunci pubblicitari di carattere commerciale. Relativamente all’informazione politica, nei programmi di informazione predisposti in occasione della campagna elettorale non è previsto un formale diritto di accesso di tutte le formazioni politiche, ma un obbligo per i redattori di tali programmi di rispettare i principi generali di imparzialità, di obiettività e di completezza. Infine, altro aspetto rilevante della normativa tedesca in materia è che la diffusione dei risultati di sondaggi elettorali da parte delle emittenti radiotelevisive durante il periodo della campagna elettorale è consentita purché sia resa pubblica la rappresentatività dei sondaggi stessi e sia effettuata nel rispetto delle regole generali di correttezza e di imparzialità75.

Nel Regno Unito la normativa in materia è dettata dal

Representation of the people Act del 1983, (artt. 92 e 93) e dal Broadcasting Act del 1990. Ulteriori disposizioni sono contenute nei

codici di autoregolamentazione adottati dalla BBC e dall’ITC (Indipendent television Commission) che è l’organo di vigilanza sulle emittenti private. Anche la normativa britannica non opera una netta distinzione tra pubblicità e propaganda elettorale. La trasmissione di pubblicità politica è sempre vietata sia per le emittenti radiotelevisive pubbliche sia per quelle private76. Durante la campagna elettorale è prevista la messa a disposizione da parte delle emittenti televisive pubbliche e private, di specifici spazi per la propaganda elettorale dei partiti politici (party electoral broadcasts). Il numero delle trasmissioni da assegnare a ciascun partito, che gestisce autonomamente gli spazi di propaganda ad esso assegnati, è concordato all’inizio della campagna elettorale sulla base di criteri di rappresentatività degli stessi. Nel Regno Unito l’imparzialità dell’informazione radiotelevisiva è un principio di carattere generale che si applica anche durante il periodo della campagna elettorale. A tal fine sono previste specifiche regole di comportamento nei codici di autoregolamentazione adottati dalle emittenti che devono assicurare in tutte le trasmissioni una copertura equilibrata delle diverse forze politiche. Sono inoltre previste regole molto dettagliate per quanto attiene all’apparizione in video dei canditati nelle diverse trasmissioni a contenuto informativo, nei notiziari e nei programmi di

75 F. B

ASSAN – E. TOSI, Diritto degli audiovisivi, Giuffrè, Milano, 2012,

p.146. 76

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intrattenimento77. Infine, la diffusione dei risultati di sondaggi da parte delle emittenti radiotelevisive durante il periodo della campagna elettorale è consentita purché sia resa pubblica la rappresentatività dei sondaggi stessi e sia effettuata nel rispetto delle regole generali di correttezza e di imparzialità di informazione.

In Spagna la normativa in materia di propaganda elettorale è dettata dalla Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen

electoral general e successive modificazioni, relativa al regime

elettorale generale; dalla legge organica n. 2 del 1988 sulla pubblicità elettorale sulle emittenti radiotelevisive private; dalla legge organica n. 10 del 1991 per le radio locali e dalle legge organica n. 14 del 1995 per le televisioni locali. La pubblicità elettorale a pagamento è vietata sui mezzi radiotelevisivi pubblici78 e sulle televisioni private, sia nazionali che locali79. Durante il periodo della campagna elettorale è consentito realizzare pubblicità elettorale sulla stampa periodica e sulle emittenti radiofoniche private è previsto un limite massimo di spesa pari al 20 per cento del totale delle spese consentite80. Quanto alla parità di accesso a tali forme di pubblicità, la legge stabilisce che le tariffe praticate non possano essere superiori a quelle previste per la pubblicità commerciale e che deve essere garantita parità di accesso a tutte le forze politiche che partecipano alla competizione elettorale, per quanto attiene sia al regime tariffario praticato sia alla collocazione dello spazio di pubblicità. Relativamente alle propaganda elettorale è prevista la messa a disposizione gratuita da parte delle emittenti radiotelevisive di proprietà pubblica e delle emittenti televisive private di spazi di propaganda per tutte le forze politiche che partecipano alla competizione elettorale81. Per la determinazione del momento e dell’ordine di trasmissioni della propaganda elettorale si tiene conto delle richieste formulate dai partiti in funzione del numero dei voti conseguiti nelle precedenti elezioni82. È tuttavia garantito l’accesso, anche se per un tempo più limitato, pure alle forze politiche nuove che non abbiano partecipato alle precedenti consultazioni elettorali. Nelle televisioni e radio locali è consentita la propaganda solo in riferimento alle elezioni comunali. Per quanto riguarda l’informazione politica, sui

77 Art. 93 Representation of the people Act. 78

Art. 60 Ley Orgánica 5/1985. 79 Ley Orgánica 2/1988. 80 Art. 58 Ley Orgánica 5/1985. 81

Art. 60, comma 2, Ley Orgánica 5/1985. 82

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mezzi di comunicazioni radiotelevisivi pubblici deve essere garantito il rispetto al pluralismo politico e l'imparzialità nell’informazione. Le decisioni assunte in merito sono ricorribili dinanzi alla giunta elettorale competente. Quanto al diritto di rettifica sono previste regole speciali, che ne garantiscano la tempestività, da applicarsi in tutti i casi in cui, su qualsiasi mezzo di comunicazione, vengano diffuse notizie che i partecipanti alla competizione elettorale ritengano inesatte e pregiudizievoli83. La pubblicazione e la diffusione di sondaggi elettorali è vietata su tutti i mezzi di comunicazione nei cinque giorni antecedenti la data delle votazioni. Nella precedente parte della campagna elettorale è invece consentito realizzare indagini sulle intenzioni di voto e diffondere i risultati, secondo le modalità stabilite dalla legge84.

In Italia, infine, la disciplina in materia è relativamente recente. Le prime norme generali applicabili si rinvengono nella legge 10 dicembre 1993, n. 51585. Tuttavia una disciplina dettagliata e organica relativa ai programmi di informazione e comunicazione politica è stata introdotta solo con la legge 22 febbraio 2000, n. 28, intitolata “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, riconosciuta pienamente legittima con la sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 2002 e poi parzialmente modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 31386. La legge n. 28 del 2000, oltre a distinguere tra periodo elettorale e quello non elettorale, disciplina separatamente la comunicazione radiotelevisiva (artt. 2, 3, 4 e 5) da quella attraverso i giornali (art. 7). Per quanto riguarda la prima forma di comunicazione citata, le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l’accesso all’informazione e alla comunicazione politica, cioè la possibilità di diffondere sui mezzi radiotelevisivi programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche (art. 2). A tale scopo le stesse emittenti possono trasmettere, secondo specifiche tempistiche e in appositi contenitori, «messaggi politici autogestiti gratuiti» che rechino la motivata esposizione di un programma o di una opinione politica. Questa trasmissione, mentre è obbligatoria per la concessionaria pubblica, è

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Art. 68 Ley Orgánica 5/1985. 84 Art. 69 Ley Orgánica 5/1985.

85 “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”.

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meramente facoltativa per le emittenti private (art. 3). Durante la campagna elettorale sono la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a regolare il riparto degli spazi destinati alla comunicazione politica radiotelevisiva (artt. 4 e 5). Sono inoltre dettate specifiche disposizioni relative ai sondaggi. In particolare, nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni non possono essere resi pubblici i risultati di sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (art. 8). Disposizioni particolari vengono infine dettate per le emittenti radiofoniche e televisive locali (articoli da 11-bis a 11-septies, come introdotti dall’art. 1 della legge n. 313 del 2003). Chiamate ad applicare questa normativa sono, per la RAI, la Commissione parlamentare di vigilanza e, per le televisioni e le radio private, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si avvale dei Comitati regionali per le Comunicazioni (o dei Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, per quanto riguarda l’emittenza radiotelevisiva locale).