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La disciplina dei controlli sulla gestione finanziaria del

Per quanto riguarda il condizionamento ed il controllo sulle risorse presenti nel sistema (in quanto acquisite grazie alle autonome capacità dei soggetti politici o in quanto immesse grazie al diretto od indiretto intervento pubblico) gli istituti si sostanziano, da un lato, in strumenti di conformazione in varie modalità qualitative e quantitative delle risorse stesse e, dall’altro, in strumenti atti a garantire la piena visibilità dei flussi finanziari, al fine di verificare che l’assetto del sistema sia quello effettivamente stabilito a livello di risorse endogene ed esogene (obblighi di bilanci, rendiconti ecc.)45.

In particolare, relativamente ai primi strumenti segnalati, in ogni esperienza che prevede un finanziamento pubblico esistono dei tetti di spesa da rispettare che riguardano in genere i limiti di spesa applicabili ai singoli partiti e ai singoli candidati nel momento della campagna elettorale. Tali tetti di spesa sono di regola ancorati a parametri certi quali il numero generale degli elettori potenzialmente votanti o il numero di abitanti della circoscrizione nella quale concorre la formazione politica.

In Germania, ad esempio, esistono due diversi limiti alla contribuzione pubblica: un limite assoluto (absolute Obergrenze) in base al quale è stabilito che il finanziamento pubblico complessivo non possa superare l’ammontare prefissato dalla legge; e un limite relativo

Nell’intento di limitare l’influenza dei PACs (che costituiscono uno dei principali canali utilizzati dai lobbisti per far affluire denaro, proprio e di terzi soggetti, per il finanziamento delle campagne elettorali) il legislatore è in particolare intervenuto sui finanziamenti nella forma del soft money indirizzati a campagne elettorali federali per vietare ai comitati elettorali nazionali dei partiti di chiedere, ricevere, versare a terzi o comunque spendere contributi che non siano soggetti alle restrizioni e agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge del 1971. La disciplina del 2002, integrata dalle regolamentazioni della FEC, ha inoltre stabilito nuove e più elevate soglie massime per i contributi privati individuali da destinare annualmente a singoli candidati o a comitati elettorali di partito, statali o nazionali. Per limitare le influenze provenienti dall’attività lobbistica (che nell’esperienza degli Stati Uniti rappresenta il mezzo più efficace a disposizione delle corporations e delle organizzazioni similari per promuovere i propri interessi) il regime dei finanziamenti politici e dei limiti di spesa è integrato dalla normativa in materia di pubblicità e di trasparenza finanziaria cui sono soggetti i membri del Congresso, che in particolare non possono ricevere compensi, né accettare vantaggi di alcun tipo. Per un approfondimento: P. BONESU,

Gli Stati Uniti the watchdogs e Super PACs, in All’ultimo centesimo. I conti dei partiti in Francia, Germania, Gran Bretagna, Germania, Spagna e Stati Uniti, a cura

di A. Carenzi, L’Ornitorinco, 2012, pp. 93-111. 45

R. BORRELLO, La disciplina del finanziamento della vita politica in Italia, in Giornale di diritto amministrativo, 2008, p. 1287.

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(relative Obergrenze) previsto per il singolo partito, volto a fissare la soglia di finanziamento pubblico non oltre la quota che lo stesso ha incamerato attraverso i versamenti provenienti dalle proprie entrate46.

Per quanto riguarda la disciplina del controllo finanziario del finanziamento, alcuni ordinamenti affidano lo stesso a soggetti esterni deputati ad hoc sulla falsariga di autorità indipendenti (Regno unito, Irlanda e Olanda); altri ad organi specializzati appartenenti al rispettivo potere giurisdizionale dei singoli ordinamenti (Spagna); altri infine al Parlamento.

Nel Regno Unito l’Electoral Commission è una commissione elettorale indipendente e, come viene presentata nel suo sito web, “the

regulator of UK party and election finance”. La stessa ha numerose

funzioni attinenti ad ogni aspetto e questione riguardante lo svolgimento delle elezioni 47 pur non avendo un ruolo diretto nell’amministrazione delle elezioni, la cui gestione nel Regno Unito è affidata agli organi di governo locale.

In Spagna, in base alla Ley Orgánica 8/2007, i partiti che ricevono qualunque tipo di sovvenzione pubblica devono presentare alla Corte di Conti (Tribunal de Cuentas), entro il 30 giugno successivo all’anno finanziario di riferimento, rendiconti annuali contenenti la descrizione dettagliata e documentata di tutte le entrate e le spese e comprensivi di una memoria esplicativa, riguardante sia le sovvenzioni pubbliche, sia le donazioni private ricevute da persone fisiche o giuridiche. La Corte presenta entro sei mesi una relazione sulla regolarità e conformità alla legge della documentazione ricevuta, che è sottoposta all’approvazione del Parlamento e successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale dello Stato. Inoltre, riguardo ai rimborsi elettorali, dopo lo svolgimento delle elezioni i partiti sono tenuti a presentare alla Corte dei Conti un rendiconto dettagliato e documentato delle entrate e delle spese elettorali. La Corte si pronuncia sulla regolarità dei rendiconti elettorali e tale pronuncia è condizione per l’erogazione dei contributi pubblici per le spese elettorali48.

46 Le entrate di un partito possono consistere in: contributi di iscrizione; donazioni spontanee di sostenitori ed iscritti; proventi derivanti da attività imprenditoriali, partecipazioni, beni patrimoniali. Vedi Cap. IV, par. 2.1.

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L’elenco delle “general functions” della Commissione si trova negli artt. 5- 13 del Ppera, alle quali si aggiungono le funzioni specifiche riguardanti il controllo dell’attività finanziaria dei partiti. Vedi Cap. IV, par. 4.3.

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Il procedimento di controllo delle spese elettorali è disciplinato dagli artt. 132-134 della Loreg (Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral

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In Germania l’aspetto fondamentale riguardante i controlli sulla vita economica dei partiti consiste nella rendicontazione, sottoposta al controllo di un revisore dei conti o di una società di revisione contabile e presentata al Presidente del Parlamento, per tutti i partiti il cui patrimonio superi i 5.000 euro. Tale rendicontazione, che deve includere e fare riferimento alle rendicontazioni fornite a livello regionale e territoriale, deve essere consegnata entro il 30 settembre dell’anno successivo all’esercizio finanziario cui si riferisce affinché il partito non perda il diritto ai contributi. La stessa riguarda sostanzialmente: la provenienza e l’uso dei mezzi finanziari che sono affluiti al partito nel corso dell’anno; la consistenza del patrimonio del partito; il numero degli iscritti al partito soggetti al pagamento della quota d’iscrizione. Il Presidente effettua una verifica formale, riferisce annualmente all’Assemblea sulla situazione patrimoniale dei partiti e redige ogni due anni un rapporto sull’andamento delle finanze degli stessi. Per garanzia di trasparenza i rendiconti dei partiti e le relative note sono pubblicati come atti del Bundestag. Nell’ambito di queste funzioni il Presidente del Bundestag è a sua volta soggetto al controllo della Corte dei Conti federale (Bundesrechnungshof)49.

4. Le caratteristiche comuni del finanziamento nei maggiori