• Non ci sono risultati.

I. C o n s id e r a z io n i g e n e r a li. — Le idee che dominano nella fiscalità

moderna degli Stati democratici, non sono ostili all'adozione di una im­ posta sul patrimonio come elemento di un composito sistema fiscale.

In effetti il rendimento dell’imposizione in un paese va fondato su un sistema di imposte multiple, in modo da cogliere tutte le manifesta­ zioni della capacità contributiva che esistono nella sua economia nazionale.

Rettamente intesa, l’imposta sul patrimonio o sul capitale può far parte del sistema fiscale come imposta accessoria. Invero una imposta reale sul capitale o patrimonio, di cui il pagamento non possa essere effettuato mediante il reddito, presenta gravi inconvenienti per il progresso economico del paese, il rinnovamento della materia imponibile e la sua riproduzione, perchè l’imopsta reale sul patrimonio non può essere allora pagata che mediante la vendita degli elementi del patrimo­ nio, il che produce dei grandi pericoli per il capitale tecnico dell’econo­ mia nazionale.

Per tutte queste ragioni l’imposta sul capitale o sul patrimonio, salvo che durante i periodi anormali, deve prendere la forma di imposta di «giustapposizione» in modo da cogliere certi elementi del patrimonio che non sono colpiti da imposte sul reddito; può inoltre far parte del siste­ ma fiscale, quale imposta accessoria, come imposta di « sovrapposizione », per colpire di nuovo gli elementi del patrimonio, il cui reddito sia già sottoposto alla imposta.

Infine per ragioni di equità fiscale, l’imposta sul patrimonio può far parte di un sistema fiscale per realizzare una imposizione maggiore del reddito di capitale che degli altri redditi.

la Grecia si trova quest’ultimo tipo di imposizione: infatti nella im­ posta sul reddito prelevata in base alla legge n. 1640 del 1919, le aliquote percepite sul reddito sono più elevate per i redditi di capitale.

E più generalmente, il legislatore fiscale in Grecia vede con favore la politica di imposizione più pesante del reddito di capitale, poiché adotta misure legislative tendenti a stabilire l’imposta in base alla ca­ pacità contributiva del contribuente. E come si sa, per ottenre questo usultato, è indispensabile considerare criteri soggettivi riguardanti so­ pratutto i bisogni del contribuente, e inoltre i criteri obiettivi del reddito e del patrimonio del contribuente.

ilopo quanto abbiamo detto sopra, possiamo affermare che in Grecia, come negli altri Stati democratici contemporanei, il legislatore vede con avore la politica tendente a determinare il carico fiscale del contribuente

— 32

tenendo conto dei suoi elementi patrimoniali mediante la creazione di imposte sul capitale, del tipo di « giustapposizione » o di « sovrapposi­ zione», o anche di imposte, in cui la capacità contributiva del contri­ buente è determinata dalla importanza del suo patrimonio.

Così notiamo altresì che, secondo la Costituzione ellenica, i Greci de­ vono contribuire ai carichi pubblici in ragione delle loro « facoltà » di cui un elemento costituitivo è il capitale del contribuente. Ma poiché que­ sta regola della Costituzione ellenica ha l’efficacia di una semplice diret­ tiva per il legislatore fiscale, per molteplici ragioni, la ripartizione dei carichi fiscali in ragione delle « facoltà » dei contribuenti, nella legisla­ zione fiscale ellenica ha una applicazione meno soddisfacente.

Come si è detto sopra, esiste in Grecia per un fine di equità fiscale, l'imposizione del capitale in quel tipo di essa in cui i redditi di capitali sono colpiti più pesantemente che gli altri redditi.

Infine, come vedremo più oltre, esiste in Grecia l’imposta sul patri­ monio, che grava i trasferimenti gratuiti od onerosi.

Ma non esiste in Grecia una imposta ordinaria ed annuale sul patri­ monio nel suo stato statico.

Quindi, per raggiungere una più giusta ripartizione dei carichi fisca­ li, per fornire nuove entrate allo Stato, ed infine per stimolare l’impiego produttivo dei capitali sterili, si è proposto di introdurre in Grecia una imposta annuale sul patrimonio, con aliquote moderate, di guisa che il tributo sia pagato per mezzo del reddito del medesimo capitale colpito. Si noti che l’imposta sul patrimonio può servire come imposta di controllo sopratutto in un sistema fiscale fondato sul principio della dichiarazione, perchè mediante il confronto fra dichiarazioni, esso consente il controllo degli elementi patrimoniali e delle fonti di reddito sottoposte ad imposi­ zione. Esso così porta ad una riduzione delle frodi fiscali.

Nonostante i pregi suddetti dell’imposta sul patrimonio, questo tri­ buto non è stato introdotto nella legislazione greca. In effetti l’imposta sul patrimonio, nel tipo del tributo reale, presenta l’inconveniente di ina­ ridire le fonti di imposte; e più generalmente essa rende maggiormente complesso il sistema fiscale. Inoltre in Grecia l’imposizione del reddito non può avere grande rendimento, poiché la produzione nazionale è molto frazionata; l’economia ha un carattere sopratutto agrario e l’industria­ lizzazione del paese si trova in uno stadio poco avanzato.

I redditi sono in genere mediocri e i patrimoni in generale poco considerevoli.

Appunto per questi motivi l’imposta sul reddito non può bastare a soddisfare alle esigenze del bilancio.

La necessità di cercare nuove fonti di imposta è imperiosa per co­ prire i deficit di bilancio che aumentano quotidianamente. Bisogna dun­ que considerare che una imposta annuale ma poco elevata sul patrimonio, potrebbe condurre verso una più giusta ripartizione dei carichi fiscali e contribuire all’aumento degli introiti del tesoro.

Almeno dal punto di vista teorico noi non siamo affatto contrari alla introduzione di tale riforma nel sistema fiscale ellenico.

— 33 —

Più sopra abbiamo però richiamato gli inconvenienti dell’imposta sul patrimonio. Tali inconvenienti sono più evidenti se si tien conto delle con­ dizioni che influenzano in generale la struttura e le basi del sistema fiscale ellenico ed altresì delle condizioni della sua organizzazione.

In effetti per ben applicare l’imposta sul patrimonio bisogna fon­ darsi su una economia ricca e ben organizzata; invece in Grecia, ' salvo limitate eccezioni, come s’è detto, il frazionamento dei patrimoni è mol­ to spinto; parimenti l'organizzazione del sistema fiscale è poco avanzata. Si noti ancora che l’esperienza acquisita in Grecia circa le imposte patrimoniali nel passato non è punto favorevole all’introduzione dell’im­ posizione del capitale o del patrimonio nel suo stato statico. Solo in un periodo più normale si potrebbe considerare con un maggiore ottimismo l’adozione di una riforma fiscale greca allo scopo di introdurre l’imposta sul capitale o sul patrimonio. Ad ogni buon conto si può studiare la predetta riforma per prepararne le condizioni di successo, poiché in un periodo normale la imposta moderata sul patrimonio può favorevolmente influenzare le attività economiche del paese e condurre ad una riparti­ zione più equa dei carichi fiscali fra i contribuenti, dati i vantaggi sopra accennati dell’imposizione patrimoniale. La tesi dell’adozione dell’im­ posta sul patrimonio solo nei periodi normali dell’economia ellenica trova invero il suo fondamento nella constatazione che l’imposta straordinaria di salute pubblica attuata in passato, sotto certi aspetti ha avuto solo un limitato successo.

Abbiamo detto sopra che l’imposta sul patrimonio rende più com­ plesso il sistema fiscale. Per attenuare l’importanza di questo inconve­ niente, è opportuno evitare l’applicazione del tributo nei paesi dove è in vigore l’imposta sul reddito di tipo misto.

In effetti la coesistenza, in uno stesso paese, dell’imposta sul patri­ monio assieme alla complementare sul reddito globale e alle imposte cedo- lari sul reddito, rende molto complesso il sistema fiscale di quel paese ed insopportabile il carico tributario.

Inoltre il provento dell’imposta reale sul patrimonio applicata come imposta straordinaria di salute pubblica deve essere utilizzato per far fronte alle spese straordinarie o per evitare l’estensione dell’inflazione.

Abbiamo così esposte alcune considerazioni sull’imposta sul patri­ monio. Descriveremo qui sotto le imposte sul patrimonio applicate in Grecia.

II. L e i m p o s t e s u l p a t r im o n io in G r e c ia . E s p o s i z i o n e s i n t e t i c a .

A) L ’im p o s ta s u l le s u c c e s s io n i, d o n a z io n i e c o s t i t u z i o n i d i d o te . - L’impo­

sta in vigore si fonda sulla legge n. 1641 del 1919 e colpisce tutti i patri­ moni che si trovino in Grecia e che siano trasferiti a cittadini o stra­ nieri. Da notarsi che le successioni aventi la loro esecuzione materiale in Grecia e compiute per testamento o a b i n t e s t a t o , sia a favore di citta­ dini greci sia di stranieri, sono assoggettate all’imposta successoria

certata e riscossa conformemente alla legge precitata; parimenti va no­ tato clie per la sottoposizione a tale imposta sono considerati come siti in Grecia i crediti derivanti da obbligazioni verso persone domiciliate in Grecia, nonché i crediti commerciali pagabili in Grecia e garantiti da beni siti in Grecia, i crediti derivanti da convenzioni relative a beni im­ mobiliari siti in Grecia, e quelli derivanti da convenzioni concluse in Grecia fra cittadini greci. Ma d'altra parte non si considerano site in Grecia le obbligazioni dello Stato greco, le obbligazioni, azioni e titoli di ogni genere di Società Commerciali che abbiano la loro sede all’estero nel momento del decesso del d e c u iu s.

Inoltre sono sottoposti al tributo precitato, i crediti verso persone domiciliate all’estero, gli immobili dello Stato ellenico o di Stati stra­ nieri, le obbligazioni e quote sociali di ogni genere, di società greche o straniere all’estero che facciano parte di un patrimonio trasmesso m. c. a uno straniero domiciliato in Grecia e in ogni caso i valori mobiliali di cittadini greci all’estero.

Come è evidente, eredi e legatari sono assoggettati all’imposta per la parte di successione loro rispettivamente devoluta. A questo scopo si determina il valore netto della parte dell’eredità o legato detratti i pas­ sivi della successione.

L'aliquota differisce secondo il grado di parentela e il valore impo­ nibile. L’imposta è versata in più rate che differiscono secondo la som­ ma dovuta.

Disposizioni analoghe sono in vigore per quanto riguarda donazioni e costituzioni di dote.

L’imposta sulle successioni ha una vasta missione sociale, poiché con­ sente di colpire maggiormente i grandi patrimoni; in tal modo essa con­ tribuisce ad attenuare le disuguaglianze economiche fra contribuenti. Per ciò l’imposta in questione è considerata come un mezzo per la giusta ripartizione della ricchezza. D’altra parte lo Stato può da essa ricavare un importante introito. Tuttavia in Grecia vi è una notevole evasione fiscale per quanto riguarda l’imposta in questione relativamente ai titoli in genere ed alla ricchezza mobiliare. Per restringere tale evasione fiscale recentemente si è istituita in Grecia la nominatività dei titoli, con legge n. 1527 del 1950. Notiamo che in Grecia il gettito id questa imposta subì una riduzione effettiva per la caduta del valore della moneta nazionale poiché la riscossione dell’imposta è effettuata in un periodo successivo a quello dell’imposizione. La riduzione effettiva del gettito è più sensi­ bile quando l’inflazione monetaria è molto rapida come accadde durante 1 occupazione nemica. A causa di ciò, per neutralizzare la svalutazione dell’imposta successoria, derivante dalla caduta continua del valore della Drachma, con D. L. n. 320 del 1941, il Ministro delle Finanze venne auto­ rizzato a riadattare le aliquote del tributo in questione al deprezza­ mento della moneta nazionale.

B) L ’ im p o s ta s u l l’ i n c r e m e n to d i v a l o r e a u to m a ti c o d e g li im m o b il i e

-— 35 -—

m e n t o . - La legge n. 1642 del 1919 introdusse l’imposta sull'incremento

di valore automatico degli immobili. Come è evidente, la giustificazione di questa imposta va ricercata in concezioni derivanti dalla teoria della rendita.

L’incremento di valore degli immobili risulta da fattori elle non sono in rapporto con l’attività economica dei proprietari di immobili; anzi esso è del tutto indipendente dall’attività del proprietario.

L’incremento di valore imponibile consiste nella differenza tra prezzo di vendita e prezzo d’acquisto.

L’aliquota dell’imposta varia dal 5 % al 12 % , secondo il numero degli anni intercedenti fra l’epoca dell’acquisto e quello della vendita dell’immobile il cui incremento di valore è stato assoggettato al tributo.

Tuttavia a cagione del deprezzamento della Drachma, l’incremento di valore degli immobili divenne fittizio. Nonostante tale fatto l’imposta in questione fu egualmente incassata.

Nel 1928 il legislatore greco soppresse questa imposta, per applicarla nuovamente nel 1911 con legge n. 278 e sopprimerla ancora con legge n. 1012 del 1943.

Il legislatore ellenico con legge n. 4225 del 1928 ha assoggettato al­ l’imposta ogni alienazione a titolo oneroso di immobili o di diritti reali su immobili. L’imposta consiste nella percezione di un diritto di trasfe­ rimento calcolato sul valore reale del bene alienato con un tasso uni­ forme; va notato che il valore dell’immobile sottoposto al tributo in que­ stione, secondo l’apprezzamento dell’amministrazione finanziaria, può es­ sere differente dal valore risultante dal relativo contratto di vendita. Segnaliamo ancora che ogni alienazione di navi a titolo oneroso è sottoposta ad un diritto di trasferimento calcolato sul valore totale della nave alienata, con un tasso uniforme.

C) L ’i m p o s t a s t r a o r d in a r i a s u l p a t r i m o n i o d e l 1923. - Dopo il disa­

stro militare della guerra in Asia Minore, la Grecia per fronteggiare le sue spese straordinarie, istituì con D. L. 3 marzo 1923, una imposta stra­ ordinaria sul patrimonio. A questo tributo furono sottoposti i patrimoni siti in Grecia, il cui valore oltrepassasse le 50.000 Drachme. Da notarsi che furono colpiti i patrimoni siti in Grecia, che appartenessero a greci o stranieri soggiornanti in Grecia da un anno, al primo aprile 1923. L’im­ posta era progressiva con una aliquota dal 2 % al 20 % per i patrimoni di valore superiore ai 25 milioni di Drachme.

In seguito l’imposta fu ridotta di un quarto.

Per le persone giuridiche sottoposte al tributo il coefficiente era in­ variabile ed eguale al 6 % del valore del loro patrimonio.

Questo tributo non ebbe alcun successo. In totale esso rese 300 mi­ lioni di Drachme, ossia una somma assai inferiore a quella prevista. In realtà si era valutato il rendimento dell’imposta a 650 milioni di Drachme.

Il rendimento effettivo dell’imposta fu ancora minore, se si tien conto dell'intervenuto deprezzamento della Drachma, poiché la riscossione fu effettuata dopo il periodo di caduta di valore della Drachma.

— 36 —

Inoltre l’imposta in questione provocò uno scompiglio generale nel sistema fiscale ellenico; contribuì a far trascurare le altre imposte; in­ fine provocò l’esodo dei capitali all’estero ed aumentò il fenomeno della evasione fiscale.

Essa inoltre produsse un altro inconveniente notevole. Ossia deformò il sistema fiscale ellenico poiché, a cagione di questa imposta e per la trascuranza dei tributi preesistenti, sotto certi punti di vista i carichi fiscali divennero fittizi. L’imposta in questione portò un aumento del tutto fittizio dei carichi fiscali che colpivano il patrimonio ed il reddito in Grecia.

Il solo vantaggio dell’imposta in esame fu nel fatto che essa contri­ buì psicologicamente a trattenere la Draclima da una perdita di valore maggiore.

D) L ’i m p o s t a su l c a p ita le a z io n a r io d e lle S o c i e t à A n o n i m e . — Nel

periodo dell’occupazione nemica, con il D.L. n. 2021 del 1942, si istituì una imposta sul capitale azionario delle Società Anonime.

A questi effetti le Società Anonime furono obbligate ad aumentare del 20 % in favore dello Stato, il 31 dicembre, il loro capitale azionario nominale di cui a tale data.

Per le Società Anonime di Credito e per le Banche di emissione l’au­ mento fu del 10 %.

Sempre per l’applicazione di questo tributo, le predette società furo­ no obbligate ad aumentare il numero delle loro azioni del 20 % o del 10 % secondo i casi.

Le azioni di nuova emissione potevano essere offerte allo Stato per il pagamento dell’imposta in questione. Lo Stato poteva vendere tali azioni. Tuttavia le Società Anonime avevano anche la facoltà di trattenere tali azioni nuove e di versare allo Stato il loro importo, secondo quanto stabilito dal predetto D. L. Come si vede, tale imposta era un tributo reale parziale sul capitale.

Questo tributo non ebbe in Grecia un completo successo. Però fornì un importante provento al bilancio statale. Va notato che il conti­ nuo deprezzamento della Drachma ridusse il gettito effettivo dell’im­ posta, dato che il valore delle azioni era espresso in Drachme.

Se si tien presente che la riscossione era sottoposta a una procedura più o meno lunga, si comprende che il deprezzamento della moneta nazio­ nale comportò tutto sommato una notevole riduzione dell’effettivo rendi­ mento del tributo.

E) L ’ im p o s ta s u i s o v r a p r o f i t t i . — Prima di terminare questa breve

esposizione, va menzionata un’altra imposta applicata in Grecia, dopo la liberazione del Paese, con D. L. n. 182 del 1945, per colpire l’accresci- mento di ricchezza durante il periodo dell’occupazione del nemico. Anche l'applicazione di questo tributo, non fu in Grecia, coronata da successo.

La determinazione dell’imposta era fondata su indici. Per questo motivo il procedimento di riscossione del tributo provocò delle dispute

— 37

tra i contribuenti ed il fisco. Infine il deprezzamento continuo della Drachilia ridusse il rendimento effettivo del tributo.

Se si considerano i dati di questa imposta, si può concludere che una imposta sul patrimonio non può avere esito soddisfacente in un paese la cui moneta nazionale sia priva di stabilità. Inoltre per il successo di tali tributi si richiede 1’esistenza di una soddisfacente organizzazione dei servizi fiscali internazionali e la presenza di redditi interni più o meno elevati che facilitino il pagamento dell’imposta evitando la liquidazione di elementi patrimoniali compiuta per potere assolvere il debito tri­ butario.

P. B. D ertilis

(Traduzione• dal Francese del Doti. Francesco Forte, Assistente nell’Isti­ tuto di Finanza dell’Università di Pavia).

OSSERVAZIONI A UN PROGETTO DI RIFORMA