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Termineremo questa esposizione con un succinto richiamo delle regole generali che in Belgio governano la percezione delle tasse

LE TASSE DI REGISTRO IN BELGIO (1708 - 1951)

VII. Termineremo questa esposizione con un succinto richiamo delle regole generali che in Belgio governano la percezione delle tasse

di registro, indicando eventualmente quali innovazioni abbiano avuto dall’origine del tributo in poi.

1°) I trasferimenti, le obbligazioni e le liberazioni che derivano dal solo fatto della legge non sono per nulla sottoposti a diritti pro­ porzionali di registrazione, i quali si applicano invero solo alle opera­ zioni risultanti dalla volontà delle parti, vale a dire essenzialmente alle convenzioni.

Il principio vale tuttora.

2°) Una convenzione è imponibile solo se produca effetti giuridici immediati; ciò esclude, p e n d e n te c o n d iti o n e , l’imposizione delle conven­ zioni concluse sotto condizione sospensiva.

Ciò non fu mai messo in dubbio. Ma a proposito della tassa dive­ nuta esigibile e v e n i e n t e c o n d itio n e , la dottrina e la giurisprudenza fu­ rono divise da una controversia rimasta celebre.

Bisogna tener conto dell'effetto retroattivo attribuito alla realizza­ zione della condizione sospensiva in virtù dell’art. 1179 del codice civile? L’Amministrazione ha sostenuto che bisogna tener conto della data di verificazione della condizione, sia per la determinazione dell’aliquota da applicarsi, sia per la base imponibile: l’imposta di registro colpendo i movimenti di valore ossia delle realtà economiche, non dovrebbe es­ sere influenzata da una finzione giuridica, del tutto relativa, che fa risalire al passato gli effetti dell’obbligazione condizionale.

La Corte di Cassazione decise diversamente, proclamando, nel 1931, che i principi del diritto civile dominano il diritto fiscale, il quale non vi deroga mai; ciò deve avvenire pertanto anche quando essi si ba­ sino su una finzione del codice civile.

Il codice del 1939 ha posto termine alla discussione stabilendo, quando si realizzi la condizione sospensiva, di calcolare la tassa di re­ gistro sull'aliquota in vigore al momento della conclusione della con­ venzione, ma sulla base imponibile constatata alla data del verificarsi della condizione stessa. Le parti conseguono così la sicurezza giuridica, nel senso che conoscono, in c o n t r a e n d o , l’aliquota dell'imposta che potrà essere loro in seguito richiesta; ma nel medesimo tempo si percepisce tale imposta sul valore della cosa trasmessa, riferendosi al momento in cui la trasmissione ha effettivamente luogo.

3°) La convenzione è imponibile anche quando sia inficiata da una causa di nullità.

Questa regola, antica come il Registro, fu temperata dal Codice del 1939, che previde la restituzione delle tasse, quando l’annullamento è pronunziato in giudizio.

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un immobile, una convenzione non è mai sottoposta a registrazione quando non sia constatata da un atto. Dopo il 1939, i cambiamenti di proprietà a titolo dichiarativo e non a titolo translativo, come nel caso della divisione o della transazione, sono sottoposti a registrazione an­ che in assenza dell’atto.

5°) La convenzione non può essere colpita che una sola volta.

N o n b is in id e m . Così gli atti di esecuzione o di compimento e gli atti

rifatti non pagano la tassa proporzionale, tranne quando constatino un fatto giuridico nuovo, ad es. la liberazione del debitore, che è sottopo­ sta come tale ad una tassa particolare.

Dopo il 1939, l’immunità fu estesa anche agli atti giuridici che fossero rifatti per causa di nullità, di risoluzione od altro motivo, mentre precedentemente la regola n o n b is in id e m valeva solo per il rifacimento di atti strumentali.

6°) Quando un atto strumentale contiene più disposizioni dipen­ denti, è dovuto solo un diritto per l’assieme di tali disposizioni; se esistono invece più disposizioni indipendenti, si deve pagare un diritto particolare per ciascuna di tali disposizioni secondo la sua natura.

Questa vecchia regola non è più applicabile, dopo il 1939, alla tassa fissa generale, che non si cumula più con le altre tasse cui l’atto me­ desimo dia vita.

7°) L’imposta colpisce l’operazione realmente intervenuta fra le parti.

Ma non fu sempre così. Invero secondo una certa dottrina le tasse di registro vanno distinte in tasse di atto e tasse di mutazione. Per

t a s s a di a tto , s’intendeva il tributo percepito su fatti diversi che la

trasmissione di immobile e per ta s s a d i m u ta z i o n e , il tributo afferente ad una trasmissione di proprietà o di usufrutto immobiliare. Questa distinzione trovò un appiglio nella legge che limita alle trasmissioni immobilari l’obbligazione di sottoporre la convenzione a registrazione quando il negozio non sia stato constatato per iscritto. Se ne deduce la conseguenza che in materia di tasse di atto, è, l’atto medesimo che costituisce la causa di esigibilità dell’imposta, di guisa che il percet­ tore debba considerare il documento così come è senza preoccuparsi di stabilire se la convenzione realmente intervenuta sia differente da quella riferita nell’atto. Invero, la percezione di diritti di mutazione si deve regolare con riguardo al trasferimento medesimo, in tutta la sua realtà, quali che siano i termini dell’atto che lo constata.

Questa dottrina delle tasse di atto e di mutazione fu battuta in brec­ cia da un’altra teoria, secondo cui tutte le tasse proporzionali, indi­ stintamente, devono essere percepite tenendo conto del n e g o t i u m e non dell’I n s t r u m e n t u m . E’ sempre l’atto giuridico, affermano i sostenitori di questa teoria, che la tassa di registro intende colpire attraverso l’atto strumentale. La tassa di registro non è mai una tassa di Titolo, una tassa di prova scritta; essa si collega al titolo solo nella misura in cui questo costituisca lo specchio sincero ed esatto dell’ operazione giuridica.

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Una legge del 1919 diede ragione a quest’ultima concezione della tassa di registro, punendo severamente tutte le simulazioni di prezzo e di valore compiute negli atti, nonché tutte le simulazioni di contratti tendenti a ridurre l’importanza della tassa dovuta, senza far distin­ zione fra gli atti constatanti trasferimento di proprietà immobiliare e gli altri atti.

8°) La percezione si deve regolare tenendo conto della proprietà apparente, ossia della situazione giuridica preesistente all’atto sottopo­ sto alla formalità quale risulta da atti ostensibili precedentemente registrati.

Questa regola, che si trova già fissata nell’art. 12 della legge del 22 frimaio dell’anno VII, fu accentuata dal Codice del 1939, che di­ chiara inopponibile all’Amministrazione la data degli atti compiuti mediante scrittura privata, nella misura in cui essa sia inopponibile ai terzi.

9°) L’applicazione dell’imposta, per quanto riguarda i beni siti all’estero, è tuttora regolata dalle norme fissate da un parere del Con­ siglio di Stato nel 1806. Sono tuttora esenti da tassa proporzionale i trasferimenti di immobili siti all’estero. Quanto ai trasferimenti mo­ biliari ed alle obbligazioni o liberazioni di somme o valori, si esen­ tano solo quelle constatate da un atto autentico compiuto all’estero ed alla duplice condizione che le consegne, i prestiti e i collocamenti siano stati eseguiti o promessi relativamente a un oggetto di tali paesi e che i pagamenti stipulati siano pagabili nel paese medesimo e nelle valute in esso correnti.

10°) Infine nessuna tassa può essere percepita se non è prevista dalla tariffa, il che esclude ogni applicazione per analogia della tariffa stessa.

V ili. — Mentre nel 1914 le tasse di registro rappresentavano il 11 % dell’assieme degli introiti fiscali, nel 1952 essi apportano solo il 3 % del provento totale delle imposte. Questo regresso, a prima vista impressionante, è dovuto da un lato all’importanza via via crescente che i valori mobiliari acquistano nel reddito nazionale e all’imposizione sempre più gravosa di tali valori e dall’altro lato all’inversione del rap­ porto fra imposte dirette ed imposte indirette.

Vi è di più. L'imposta sugli scambi ed i tributi ad essa accessori costituiscono, secondo me, un prolungamento della tassa di registro, la tecnica della quale è stata adattata al carattere commerciale e poco formalistico delle transazioni su merci. Ora l’assieme delle Tasse di Re­ gistro, delle Tasse di Bollo e delle Tasse assimilate al Bollo apporterà al Tesoro nel 1952, secondo le previsioni di Bilancio, il 33 % del pro­ vento delle imposte. E’ in realtà questa cifra che bisogna confrontare col 18 % fornito nel complesso dal Registro e dal Bollo nel 1914.

Inoltre per apprezzare il valore di un Istituto come il Registro, bi­ sogna considerare, assieme alla sua produttività in termini fiscali, gli effetti giuridici ed altri connessi. Non è forse esso tuttora il mezzo clas­

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sico per attribuire data certa agli atti compiuti per scrittura privata ? Non è parimenti il mezzo più appropriato per assicurare il controllo degli atti notarili, tanto dal punto di vista del diritto notarile che delle regole stabilite nell’interesse degli incapaci?

E non è tutto. Nell’attuale legislazione ipotecaria, i registri dei con­ servatori sono disposti secondo il nome delle persone e non secondo l’identità degli immobili trasmessi o gravati, cosicché il trasferimento

m o r t i s c a u s a non è oggetto di alcuna misura di pubblicità. Di conse­

guenza, la documentazione degli Uffici del Registro è indispensabile per consentire la ricostruzione della catena dei proprietari successivi che, nel corso del periodo non ancora coperto dalla prescrizione, ab­ biano potuto costituire dei diritti reali sugli immobili di cui si desi­ deri conoscere la situazione ipotecaria.

L’applicazione delle tasse di registro lia sovente l’ufficio di una lente di ingrandimento per l’introspezione e l’analisi degli atti giuridici. Tale tassa è un ausiliario prezioso per gli interpreti del diritto civile e del diritto commerciale ed a q u e s to t i t o l o la legge di Registro merita anche oggi l’omaggio che le rese, più di un secolo or sono, il giurista francese Tr o p l o n g: « E ’ la più nobile, anzi la sola nobile, fra tutte le leggi tributarie ».

Ed g a r d Sc h r e u d e r

(Traduzione dal francese del Dr. Francesco Forte, Assistente nell’Isti­ tuto di Finanza dell’ Università di Pavia).

AZIONE PAULIANA E AZIONE DI DICHIARAZIONE