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l’atto è presentato al conservatore delle ipoteche ai fini di una trascrizione, iscrizione, cancellatura o annotazione marginale nei suoi

LE TASSE DI REGISTRO IN BELGIO (1708 - 1951)

4) l’atto è presentato al conservatore delle ipoteche ai fini di una trascrizione, iscrizione, cancellatura o annotazione marginale nei suoi

registri. E’ rimasta in vigore lo norma secondo cui tutti gli atti vengono registrati sulle scritture, brevetti od originali.

Ma oltre all’eccezione per gli atti autentici redatti in scrittura in paese estero, che sono registrati necessariamente su spedizione, è am­ messo dal 1939 che, se un atto compiuto per scrittura privata o tra­ smesso all’estero constata una convenzione translativa o dichiarativa della proprietà o dell’usufrutto di un immobile o un affitto di immo­ bile ed altre convenzioni per cui non v’è obbligo di registrazione, o se l’atto dispone insieme di immobili situati in Belgio e di altri beni, gli interessati hanno la facoltà di non far registrare altro che un estratto o certificato, concernente unicamente la convenzione o la parte di essa che riguarda gli immobili situati in Belgio. La tassa è dovuta uni­ camente per i beni fatti oggetto dall’estratto (1).

L’obbligo di dichiarare al registro i trasferimenti verbali di immo­ bili fu esteso nel 1919 alle cessioni verbali o per scrittura privata di aziende o di clientela e, nel 1926, alle cessioni e contratti di costruzione di navi e bastimenti. Il codice del 1939 è ritornato per questi due punti alla legislazione precedente, cosicché i beni compresi nella cessione di un’azienda o di navi e bastimenti rientrano nell’ambito di applicazione della tassa di trasferimento istituita nel 1921.

L’imposta di trasferimento fu la grande innovazione fiscale succes-(1) Gli atti di società compiuti per scrittura privata potevano egual­ mente essere registrati su esibizione di copie od estratti

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siva alla guerra 1914-1918 (1). Essa costituisce la formula belga dellim- posta sulla cifra di affari introdotta verso la medesima epoca in pa­ recchie legislazioni straniere. Essa colpisce, alla guisa della tassa di registro, tutte le vendite di beni e più generalmente tutti i trasferimenti tra vivi ed a titolo oneroso di beni mobili come tali, allorquando la con­ segna di essi è effettuata in Belgio. E’ esente dall’imposta il trasferi­ mento constatato da un atto autentico per cui vi è obbligo di registra­ zione e quindi di pagamento di una tassa proporzionale.

Non potendosi pensare a sottoporre alla formalità della registra­ zione le innumerevoli transazioni commerciali, il legislatore ha previ­ sto che il tributo sul trasferimento si assolvesse mediante l’apposizio- di un timbro mobile sulle fatture, sui fatturali od altri documenti com­ provanti le operazioni imponibili (2). L’imposta di trasferimento e le imposte connesse (imposta di lusso, imposta d’intrapresa, imposta di trasporto ecc.), danno attualmente un gettito 8 volte superiore al com­ plesso delle tasse di registro che ora forniscono pressapoco 2 miliardi di franchi.

3. — Col passare degli anni si istituirono delle nuove tasse propor­ zionali di registro, per colpire gli atti giudiziari che prima erano sog­ getti solo ad un diritto fisso generale o ad una tassa fissa specifica.

Nel 1905 le divisioni sottoposte, sino ad allora a tassa fissa di re­ gistro di 7 fr., se pure e semplici, oppure in caso contrario ad una tassa di vendita nella misura in cui comportassero una compensazione od un corrispettivo, furono colpite da una tassa proporzionale di 0,25 % (at­ tualmente 0,90 % ) sul valore di tutti i beni di cui l’atto facesse cessare la comunione, senza deduzione di carichi.

Lo stesso tributo ad eccezione della tassa di vendita, colpisce la cessione a titolo oneroso di quote indivise, quando essa abbia luogo con 1 intervento di tutti i comproprietari, sia nel caso di liquidazione di somme o valori relativi ad una comunione fra coniugi, sia nel caso di successione, sia in quello di società.

Per impedire che paghi solo un lieve diritto proporzionale del 0)90 %, il soggetto che entri in una comunione acquistando una quota indivisa di un immobile e divenga in seguito, per la divisione, pro­ prietario esclusivo sfuggendo così al diritto di vendita dell’l l %, la leg­ ge prevede che in tale ipotesi questo diritto di vendita debba essere percepito sull’acquisto finale, anche se esso sia translativo secondo il diritto civile.

Nel 1913 si istituì anche un diritto proporzionale del 0,5 % sui con­ ferimenti per la costituzione di società o sui nuovi apporti per bau­

li ) Essa fu preceduta nel 1913 dall’imposta sulle operazioni di Borsa e dall’imposta annuale sui contratti d’Assicurazione.

(2) La redazione di questi documenti è obbligatoria. La timbratura è un mezzo di riscossione. La causa di esigibilità del tributo risiede nella ven­ dita e non nella fattura.

mento di capitale nonché sulle proroghe di società il cui principale stabilimento fosse in Belgio. Tale diritto è attualmente del 3,5 % per i conferimenti di beni immobiliari siti in Belgio e dellT,5 % per gli altri apporti nonché per le proroghe di società. Esso concerne rispet­ tivamente il valore lordo degli apporti e l’attivo netto delle società prorogate. Tuttavia, se l’apporto di un immobile belga viene pagato per più della metà diversamente che con l’attribuzione di azioni, l’apporto viene colpito per tale parte, da un diritto di vendita (1).

Per impedire che il pagamento della tassa di vendita sia eluso con la creazione di una società fittizia fra i contraenti, la legge dispone, riguardo alle società di persone, che i beni siano considerati come pro­ prietà indivisa dei soci, nonostante la personalità giuridica della socie­ tà, il che consente l’applicazione della tassa di vendita quando il socio acquirente dei beni sociali non sia più quello che li ha conferiti alla società stessa. Per le società azionarie poi, l’acquisto di un immobile della società da parte di un socio dà sempre luogo alla tassa di vendita.

Un’altra tassa proporzionale fu istituita nel 1921. Dato che la tassa di quietanza è praticamente percepita solo sugli atti di libera­ zione da ipoteca concernente gli incapaci, poiché in questo caso l’atto liberatorio dall’ipoteca deve attestare la avvenuta liberazione del debi­ tore dal debito principale affinchè l’iscrizione possa essere radiata, il legislatore assoggettò alla medesima tassa che valeva per gli atti di liberazione dal debito principale pure quelli comportanti liberazione dalla iscrizione ipotecaria. Dovendo tali atti essere necessariamente redatti in forma autentica, si ha la certezza del pagamento del tributo. E’ stabilito tuttavia che la tassa di quietanza e la tassa di liberazione ipotecaria non possono essere percepite cumulativamente sulle mede­ sime somme, anche se la liberazione dal debito principale e la libera­ zione dall’ipoteca siano constatate da atti distinti e che la liberazione dall ipoteca avente efficacia solo parziale, ossia che lasci sussistere l’ipoteca stessa per una parte dei beni gravati, dia luogo solo ad una tassa fissa generale.

Infine il Codice del 1939 colpisce la costituzione di ipoteche su immobili con la stessa tassa proporzionale (1 %) che i crediti accompa­ gnati da una garanzia ipotecaria. Anche qui, non si può avere perce­ zione cumulativa della tassa relativa all’obbigazione principale e della tassa di costituzione ipotecaria.

Nello stesso anno la tassa di donazione fra vivi fino allora propor­ zionale, divenne progressiva per scaglioni. L’aliquota è identica a quella prevista per i trasferimenti m o r t i » c a u s a . Al fine di assicurare il cor retto funzionamento della progressione, s’è fatto obi ligo di computare per l’applicazione dell’aliquota, le donazioni intervenute fra le stesse parti negli ultimi tre anni.

. l’ er le Società estere che hanno in Belgio una sede di operazioni, la ssa è del 0,10 % calcolata sul capitale sociale o sull’aumento di capitale ;

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Da notarsi tuttavia die le donazioni tra vivi rimangono imponi­ bili in ragione del valore lordo dei beni donati senza deduzione dei carielii.

4. — Sino al 1936 le decisioni e sentenze erano sottoposte ad una doppia registrazione: sulla scrittura privata, quando esse fanno titolo d’una convenzione non registrata, nel qual caso si percepisce il diritto relativo all’ atto amichevole, die constata tale convenzione (diritto di titolo); e sulla pronuncia, la quale dà luogo sia a un diritto fisso spe­ cifico variabile secondo la giurisdizione che pronuncia la sentenza e sia ad un diritto proporzionale, allorché la sentenza stessa contenga una condanna, liquidazione o attribuzione di somme o valori.

La percezione di tali tasse è ormai concentrata sulla scrittura, mentre la pronunzia sfugge alla formalità della registrazione. La scrittura dà luogo sia ad un diritto fisso specifico, sia ad una tassa di condanna ed inoltre ad una tassa di titolo nel caso che la sentenza faccia prova di una convenzione non registrata comportante mutazione, a titolo traslativo o dichiarativo, nella proprietà o nell’usufrutto di un immobile.

In tutti gli altri casi il diritto di titolo non è dovuto.

Tuttavia la tassa di liberazione ipotecaria di 0,20 % è dovuta sulle decisioni giudiziarie che ordinino la radiazione di una iscrizione ipotecaria; questo al fine di evitare che le parti, per risparmiare l’im­ posta, si astengano dal constatare il consenso alla liberazione mediante un atto notarile ed invece, fingendo una contestazione, si rivolglano al giudice per piegare la pretesa cattiva volontà del creditore.

La riforma del 1936 ha altresì eliminato talune anomalie e contro­ versie che sorgevano nel caso di annullamento, risoluzione o revoca­ zione giudiziale di una convenzione.

La legge del 22 frimaio dell’anno VII, aveva invero, assoggettato ad un diritto fisso specifico le sentenze comportanti risoluzione del contrat­ to per nullità radicale, mentre la legge del 27 ventoso dell’anno IX aveva sottoposto alla medesima tassa fissa le risoluzioni giudiziali di contratti di vendita per mancato pagamento del prezzo quando l’ac­ quirente non fosse ancora entrato nel godimento. In tutte le altre ipo­ tesi, la messa nel nulla della convenzione veniva considerata come tra­ slativa della proprietà, dal punto di vista fiscale, anche se non lo era dal punto di vista civile.

Dopo il 1936 invece le sentenze e decisioni comportanti annullamen­ to, risoluzione o revoca di una convenzione traslativa o dichiarativa della proprietà o dell’usufrutto di immobili non sono più sottoposte al diritto proporzionale relativo alla messa nel nulla. D’altra parte, se la decisione giudiziaria costituisce titolo per la convenzione di cui pro­ nunzia la risoluzione o la revoca, l’imposta non percepita per tale convenzione viene liquidata all’atto della registrazione della sentenza come se essa fosse stata constatata in un atto amichevole. Ma quando si tratti d e ll’ a n n u lla m e n to delle convenzioni non registrate, allora l’imposta sulle convenzioni stesse non è dovuta.

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Vi è di più, il codice del 1939 prescrive la restituzione dei diritti proporzionali percepiti per una convenzione messa nel nulla per causa di nullità da parte di una sentenza o decisione passate in giudicato. Vi è qui una eccezione alla regola tradizionale die le tasse di registro regolarmente percepite non possono essere restituite, qualsiasi siano eventi successivi.

Si dovette attendere sino al 1919 per veder sparire alcune anticlie regole poco eque e anche poco razionali come per es., la valutazione iorfetaria dell’usufrutto dell’immobile nella metà del valore della pie­ na proprietà, e l’applicazione dell’aliquota immobiliare per la tota­ lità del prezzo nel caso di vendita simultanea di beni mobili ed im­ mobili pagati con un unico corrispettivo.

5. — Vi è appena bisogno di dire che nel corso di un secolo e mezzo di esistenza, le aliquote delle tasse di registro hanno seguito una curva quasi sempre ascendente.

La tassa fissa generale che era di 1 fr. nel 1798, passò a 2,40 fr. antecedentemente alla prima guerra mondiale; essa raggiunge attual­ mente i 40 fr. I diritti fissi specifici furono aumentati in proporzione. In realtà tali aumenti, dopo il 1914, costituiscono piuttosto delle riva- lutazioni delle imposte, rese necessarie dal deprezzamento monetario.

Quest’ultima ragione non vale però evidentemente per le tasse proporzionali, che non si sottrassero all’aumento di aliquota. Così la tassa di più frequente percezione, ossia quella dovuta per le vendite di immobili, è passata dal 4 % del 1798 all’l l % (lì (2).

L’aumento di aliquote spiega perchè il legislatore sia stato indot­ to con l'andare del tempo a ravvisare un interesse sociale od econo­ mico per certe riduzioni delle tasse di registro. Così le abitazioni operaie, dopo il 1889, e la piccola proprietà rurale, dopo il 1887, han­ no sempre beneficiato di una aliquota di favore (attualmente del 6 % ); lo stesso trattamento ebbero i trasferimenti di immobili rurali non edificati dopo il 1887.

Dopo la seconda guerra mondiale, si presero dei provvedimenti per evitare una fiscalità eccessiva per i trasferimenti successivi di un medesimo immobile avvenuti a brevi intervalli. Nel caso di ri­ vendita entro tre mesi, la tassa di vendita delFll % viene restituita al rivenditore nella misura dei 9/10. Una restituzione della metà si ha poi nel caso di rivendita compiuta nei due anni dal primo ac­ quisto.

Tenendo conto degli interessi legittimi delle persone dedite alla il) Questo 11 % risulta dalla fusione realizzata nel 1939 fra la tassa di registrazione (9 %) e la tassa di trascrizione ipotecaria (2 %). Quest’ultima imposta era percepita sugli atti autentici comportanti trasmissione di immo­ bile a titolo oneroso.

(2) Una tendenza contraria si osserva tuttavia per le obbligazioni e libe­ razioni di somme di denaro. Volendo favorire le operazioni di credito, la legge ha moderato l’aliquota delle tasse di registro in tali ipotesi dovute.

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professione dell’acquisto di immobili per il fine di rivendita il Co­ dice del 1939 consente loro di acquistarli pagando una tassa di regi­ stro ridotta a 2,50 % mediante certe condizioni (dichiarazione preli­ minare della professione, costituzione di garanzia etc.), restando inteso che una tassa dell’l l % diverrà esigibile se l’immobile acquistato non viene rivenduto entro 10 anni. Cinque anni dopo la dichiarazione della professione, l’acquirente deve inoltre poter giustificare, mediante una successione di vendite, che egli esercita effettivamente la profes­

sione dichiarata, pena la perdita del beneficio della riduzione.

6. — Un cenno ora alle sanzioni disposte per la repressione delle infrazioni alla legge fiscale.

Queste infrazioni, qualora commesse scientemente e con intento di frode, sono state nel 1919 configurate quale delitto passibile di pene correzionali, che vengono a cumularsi con le ammende fiscali propria­ mente dette. Ma la prova dell’intenzione fraudolenta è estremamente difficile e naturalmente è a carico della Finanza.

Per contro le ammende fiscali sono, secondo un principio già con­ sacrato dalla legge del 22 frimaio anno VII, irrorate di pieno diritto per il solo fatto della contravvenzione e non comportano alcun inter­ vento del potere giudiziario.

I mezzi di controllo destinati ad assicurare l’esatta applicazione della legge fiscale, si sono sviluppati parallelamente agli obblighi di informazione cui i terzi sono sottoposti ed ai diritti di investigazione accordati al Fisco nelle Leggi relative alle imposte sul reddito e suc­ cessorie.

Tuttavia l’Amministrazione, per stabilire i trasferimenti clande­ stini di immobili, si serve ancora generalmente della vecchia teoria della proprietà apparente. A questo proposito non vi è stata innova­ zione dall’anno VII in poi. Ma due nuove presunzioni legali di tra­ sferimento sono state istituite; una assimila ad una vendita immobi­ liare il mandato rilasciato dal proprietario di un immobile per ven­ der i suoi beni, quando si sia accertato che il mandatario ha pagato in tutto o in parte il prezzo di vendita oppure che si è impegnato

M e e t nume a pagarlo; l’altra presunzione invece riguarda gli immo­

bili destinati ad appartamenti in condominio.

La proprietà di un appartamento consiste nella giustapposizione della proprietà esclusiva di un piano o di una parte di un piano e della comproprietà delle parti comuni (terreno, muri esterni, tetto etc.j dell’immobile diviso in appartamenti. Il codice del registro del 1939 considera come vendita di un immobile ogni contratto a titolo oneroso per l’effetto o per l’esecuzione del quale una persona o parecchie per­ sone, che agiscano in comune, acquistano la proprietà esclusiva di un appartamento da costruire. Così un contratto di costruzione o una di­ visione potrà, secondo le circostanze essere colpito dalla tassa prevista per le vendite di immobili. Si è stabilito che l'acquisto di un « immo­

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bile in progetto» sia colpito dall’aliquota dlel’11% , anclie se è stato effettuato diversamente che mediante un contratto di vendita.

VII. — Termineremo questa esposizione con un succinto richiamo