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Impresa sociale e modalità di coinvolgimento degli

Nel documento COOPERATIVE E ENTI NON PROFIT (pagine 40-44)

stakeholders

di Sara Agostini

L’approfondimento

Il Ministero del Lavoro, con il Decreto 7 settembre 2021, ha adottato le Linee guida per l’individuazione delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale. Un altro tassello della riforma delle imprese sociali è statofinalmente completato.

Riferimenti

D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 Decreto 7 settembre 2021

La normativa sull’impresa sociale

Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 ha introdotto la nuova disciplina dell’impresa sociale, avviando una pro-fonda riforma del settore, nell’ottica di una maggior sviluppo dell’imprenditoria no profit.

Al Ministero del Lavoro è stato attribuito il compito di emanare una serie di decreti attuativi per rendere operative le norme, tra le quali erano attese le Linee guida per l’individuazione delle modalità di coinvol-gimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri sog-getti direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale.

Con il Decreto 7 settembre 20211 sono state final-mente adottate le suindicate Linee guida per l’indi-viduazione di prescrizioni e comportamenti per le imprese sociali.

L’oggetto delle Linee guida

La tematica del coinvolgimento dei soggetti diretta-mente interessati all’attività dell’impresa sociale era già presente nella disciplina previgente ovvero nel D.Lgs. n. 155/2006; l’argomento è stato ripreso dal D.Lgs. n. 112/2017 con il quale è stato accresciuto il livello di partecipazione deglistakeholders, in coerenza con l’ampliamento del ruolo dell’imprenditoria sociale prospettato nel prossimo futuro.

Per coinvolgimento si intende quel“meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente inte-ressati alle attività siano posti in grado di esercitare un’influenza sulle decisioni dell’impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi”.

In considerazione dell’importanza della condivisione delle finalità e dei risultanti con gli stakeholders, le forme di coinvolgimento devono essere contenute nei regolamenti aziendali o negli statuti sociali.

I motivi per cui è possibile indicare nello statuto le relative scelte sono sostanzialmente due:

1) lo statuto è uno strumento più appropriato per contenere norme sull’organizzazione e sul funzio-namento dell’impresa sociale rispetto all’atto costitutivo che, invece, ha quale scopo

Sara Agostini - Giurista d’impresa Nota:

1 G.U. n. 237 del 4 ottobre 2021.

fondamentale quello di rap-presentare la volontà dei soci di dar vita all’impresa;

2) lo statuto è un atto modifica-bile dall’organo sociale com-petente; pertanto, è uno strumento più duttile per recepire gli adeguamenti della disciplina ovvero gli eventuali mutamenti deri-vanti dall’attività sociale e dal contesto socio-economico.

Le Linee guida ministeriali, tuttavia, rappresentano un contenuto minimo per la regolazione delle forme di coinvolgimento. L’impresa sociale, quindi, attra-verso la propria autonomia organizzativa, deve ela-borare una propria struttura partecipativa che tenga conto dei seguenti elementi:

la natura dell’attività esercitata;

le categorie dei soggetti da coinvolgere;

le dimensioni dell’impresa.

Il coinvolgimento deve essere adeguato alla reale struttura imprenditoriale, attraverso l’implementa-zione di efficaci soluzioni operative e il contempera-mento di tutti gli interessi in gioco, quelli dell’impresa stessa, dei lavoratori, degli utenti e di tutti gli altri stakeholders.

Giova sottolineare che gli obblighi informativi pre-visti dalla normativa vigente2devono essere comun-que rispettati, a prescindere dalle Linee guida adottate dal Ministero del Lavoro.

Modalità di coinvolgimento

Le imprese sociali sono tenute a fornire una serie di informazioni aglistakeholders; il Ministero suggerisce di coinvolgere almeno una volta l’anno gli stakeholders oppure ogni volta si verificano eventi di particolare importanza, tali da determinare variazioni significa-tive in termini di qualità e quantità.

Gli argomenti sui quali l’impresa sociale è tenuta riferire ai portatori di interesse sono:

1) l’andamento effettivo e prevedibile dell’attività d’impresa;

2) la natura e qualità dei beni o servizi erogati;

3) la situazione occupazionale;

4) le eventuali criticità segna-late l’organo i controlli interno;

5) ogni altra decisione azien-dale che comporti rilevanti cambiamenti per i lavora-tori, per gli utenti e gli altri soggetti interessati.

La fase di informazione Il criterio da adottare per com-prendere se l’informazione da parte di una impresa sociale è appropriata, è quello della proporzionalità.

L’impresa deve permettere ai lavoratori, alle rappre-sentanze sindacali, degli utenti e di altri soggetti, di poter esaminare le informazioni provenienti dalla società e formulare pareri non vincolanti per l’organo amministrativo.

L’attività informativa deve essere effettuata presso la sede legale dell’impresa, ma anche attraverso stru-menti informatici e telematici; si pensi, ad esempio, a strumenti quali il sito internet dell’impresa o una newsletter periodica. Ciò che rileva è assicurare un accesso facile alle notizie, in modo che vi sia adeguata trasparenza.

A tal proposito devono essere resi disponibili anche i risultati delle attività di monitoraggio dell’organismo di controllo3, nonché dell’attività di vigilanza eserci-tata sull’impresa sociale4.

Le informazioni devono essere differenti a seconda dei destinatari. Ai lavoratori e alle relative rappre-sentanze sono destinati avvisi ed indicazioni in materia di condizioni lavoro, welfare aziendale, qualità di vita in azienda, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, superamento delle disuguaglianze di genere.

IN PRATICA

Le Linee guida in materia di

coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti rappresentano un contenuto minimo, dal quale le imprese sociali possono partire per creare strutture organizzative adeguate alle dimensioni, alla natura dell’attività esercitata e alle categorie dei soggetti da coinvolgere.

Note:

2 Ad esempio, obblighi a carico del datore di lavoro nei confronti del lavoratore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

3 Ci si riferisce all’attività dell’organo di controllo interno di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 112/2017.

4 Le imprese sociali saranno sottoposte ad attività ispettiva da parte del Ministero del Lavoro o per il tramite delle associazioni di rappresentanza, secondo quanto disposto dall’art. 15 del D.Lgs. n.

112/2017.

Per quanto attiene invece agli utenti, le imprese sociali dovranno impegnarsi a diffon-dere dati e risultati in materia di qualità dei beni e dei servizi prodotti, nonché sulle innovazioni.

La fase di consultazione A seguito del percorso di infor-mazione, l’impresa sociale è tenuta a garantire, attraverso spe-cifiche norme contenute nello statuto o all’interno di regola-menti aziendali, una adeguata consultazione deglistakeholders.

Le modalità di raccordo con le rappresentanze dei lavoratori e degli utenti possono realizzarsi attraverso fasi di interlocuzione o di acquisizione di pareri non vincolanti o valutazioni su specifici temi da indiriz-zare all’organo amministrativo.

È importante assicurare la condivisione dei risultati, al fine di acquisire proposte; inoltre, le consultazioni devono essere regolari nel corso del tempo e idonee a promuovere un’autentica partecipazione.

Ciascuna impresa sociale può scegliere se consentire la costituzione di comitati o di assemblee speciali che rappresentino i lavoratori o gli utenti o, qualunque

altra procedura adatta garantire il reale coinvolgimento dei sog-getti interessati.

Le modalità di interrelazione tra l’impresa e gli stakeholders può svilupparsi attraverso tre linee operative, schematizzate in Tavola n. 1.

Laddove si determinino situa-zioni eccezionali in grado di incidere in maniera rilevante sugli interessi dei lavoratori, degli utenti e degli altri stakehol-ders, l’organo di amministra-zione è tenuto a richiedere il parere obbligatorio non vinco-lante dei rappresentanti nominati dalle suindicate categorie.

Se l’organo di amministrazione ritiene di non aderire ai pareri formulati, è tenuto a fornire adeguata motivazione.

Ulteriore forma di coinvolgimento deglistakeholders si sviluppa attraverso la diretta partecipazione nel-l’ambito degli organi dell’impresa sociale secondo due diverse modalità:

a) la possibilità per i rappresentanti dei lavoratori, nonché degli altri soggetti interessati, di prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dei IN PRATICA

Il coinvolgimento si sviluppa attraverso una serie di fasi:

1) informazione;

2) consultazione:

a) emissione di pareri sulle materie oggetto di informazione;

b) nomina di rappresentanti degli stakeholders per la partecipazione all’assemblea dell’impresa sociale;

c) nomina di un rappresentante degli stakeholders nell’organo amministrativo e di controllo.

Tavola n. 1 - Modalità di interrelazione tra impresa sociale e stakeholders

Modalità di coinvolgimento Motivazione del coinvolgimento Espressione di pareri sulle materie

oggetto di informazione Condizioni di lavoro,welfare aziendale, qualità della vita in azienda, iniziative per garantire il superamento delle disuguaglianze di genere, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, benessere organizzativo: emissione di un parere non vincolante.

Delocalizzazioni, trasferimenti, chiusura di sedi, licenziamenti collettivi, rilevanti modifiche sta-tutarie: emissione di un parere obbligatorio non vincolante.

Nomina di un rappresentante aifini della

par-tecipazione al l’organo assembleare Nelle imprese sociali che superino due dei limiti indicati nel comma 1 dell’art. 2435-bis c.c.

Nomina di un rappresentante nell’organo di amministrazione nell’organo di controllo

soci, senza diritto di voto.

Inoltre, i rappresentanti, in misura di almeno uno per ciascuna categoria, possono richiedere la parola durante le sedute assembleari; è pre-vista, infine, la loro consul-tazione durante l’assemblea straordinaria sulle decisioni inerenti alla delocalizza-zione, il trasferimento, la chiusura di unità produttive, i licenziamenti collettivi,

nonché in caso di modifiche statutarie di carattere rilevante;

b) laddove l’impresa sociale superi 2 dei seguenti limiti: 2.200.000 euro di attivo dello Stato patri-moniale, 4.400.000 euro di ricavi, 25 dipendenti occupati in media durante l’esercizio, deve essere prevista la possibilità che i lavoratori nominino almeno un componente dell’organo direttivo e uno dell’organo di controllo. Gli statuti possono altresì prevedere che un componente dei suddetti organi sia nominato da parte degli utenti.

La tutela dei diritti

L’impresa sociale, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n.

112/2017, deve nominare un organo di controllo il quale, tra i suoi compiti, deve effettuare il monito-raggio sul rispetto delle disposizioni in materia di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli ulteriori soggetti interessati, secondo quanto disposto dalle norme degli statuti e dei regolamenti ed in conformità alle Linee guida ministeriali.

Gli esiti del monitoraggio devono essere indicati nel bilancio sociale.

Oltre a tali controlli di carattere interno, la violazione degli obblighi di informazione e consultazione può emergere anche durante le attività di vigilanza effettuate dagli ispet-torati territoriali del lavoro, dalle altre amministrazioni pubbliche competenti, dai soggetti preposti alle ispezioni sulle imprese sociali nonché dagli organi di vigilanza sulle cooperative.

Osservazioni conclusive

Ciò che emerge in modo chiaro dalle Linee guida è che esse riportano solo il contenuto minimo della regolazione dell’attività di coinvolgimento.

È necessario, quindi, che l’impresa sociale imple-menti e adatti le modalità di informazione e consul-tazione degli stakeholders alla propria struttura e attività per rendere il tutto maggiormente efficace.

Grazie alla tecnologia, i dati di interesse per lavoratori ed utenti possono essere messi a disposizione con più rapidità, rendendo possibile un flusso continuo e virtuoso di notizie ed avvisi, il tutto a vantaggio di una autentica trasparenza.

Appare certa l’importanza dei controlli da parte dell’Autorità di Vigilanza che, nel futuro, potranno verificare se il coinvolgimento degli stakeholders è effettivo o meramente formale.

IN PRATICA

Il processo di informazione degli stakeholders da parte dell’impresa sociale deve essere costante nel tempo e le informazioni fruibili dai destinatari.

Le imprese possono fornire dati e risultati presso la sede legale, ma anche avvalendosi di strumenti informatici e telematici, quali, ad esempio,

comunicazioni sul sito internet aziendale o tramite l’invio di newsletter.

Fallimento delle cooperative

Nel documento COOPERATIVE E ENTI NON PROFIT (pagine 40-44)