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Panorama normativo

Nel documento COOPERATIVE E ENTI NON PROFIT (pagine 63-67)

Prassi

Superbonus: non si applica agli istituti pubblici di assistenza e beneficienza (Agenzia delle entrate, risposta a interpello 10 dicembre 2021, n. 804)

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 804 del 10 dicembre 2021 riguardante il superbonus e l’istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza e mancanza del presupposto soggettivo.

L’art. 119 del Decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus).

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (c.d.

sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 14 e 16, del D.L. n.

63 del 2013.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato art. 119 del Decreto Rilancio, mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

In particolare, il citato art. 119 del Decreto Rilancio dispone espressamente, al comma 9, che gli interventi agevolabili devono essere effettuati:

dai condomìni e dalle personefisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più personefisiche;

dalle personefisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stessefinalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volon-tariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel

registro nazionale e nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro, limitata-mente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Pertanto, non sussistono, in capo agli istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB), i presupposti soggettivi per poter fruire del Superbonus.

Tuttavia, i singoli condòmini, in qualità di personefisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sono potenzialmente legittimati a beneficiare dell’agevolazione in esame per i prospettati interventi finalizzati all’efficientamento energetico ed alla riduzione del rischio sismico che avrebbero intenzione di realizzare sia sulle parti comuni dell’edificio che sulle singole unità immobiliari.

ETS: le risposte ai dubbi su amministrazione, ruolo dei volontari e RUNTS (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 30 novembre 2021, n. 18244)

Con nota n. 18244 del 30 novembre 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde ai vari quesiti che sono pervenuti all’Amministrazione afferenti all’ordinamento e all’amministrazione degli Enti del Terzo settore (ETS); al ruolo dei volontari e, più specificamente, al loro prevalente apporto per alcune categorie particolari di ETS; alle funzioni esercitabili dal legale rappresentante di una rete associativa nei rapporti con gli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

I chiarimenti forniti con la presente costituiscono l’esito di un processo di appro-fondimento condotto da questa Direzione con glistakeholders di riferimento.

In riferimento all’ordinamento e amministrazione degli ETS sono diversi i punti esaminati che si seguito si riassumono.

Si chiedono chiarimenti circa la possibilità per gli ETS costituiti in forma associativa, al venir meno (per decesso, decadenza, revoca, dimissioni, ecc.) di uno o più compo-nenti dell’organo di amministrazione, di applicare l’art. 2386 c.c. alla luce dell’art. 3, comma 2 del Codice del Terzo settore (CTS), a mente del quale“per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione” e dei molteplici espliciti rinvii contenuti nel medesimo CTS a norme del Codice civile in materia di società di capitali.

Il Ministero ritiene che per le associazioni del Terzo settore non si possa ricorrerede jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti; appare inoltre non conforme al Codice del Terzo settore una espressa clausola statutaria in tal senso.

Quindi, ove la maggioranza dei componenti di nomina assembleare venga meno, indipendentemente dalla presenza di altri membri nominati ai sensi dell’art. 26, comma 5, l’assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita, ferma restando la possibilità per lo statuto di collegare la decadenza dell’intero organo al verificarsi di un numero inferiore di cessazioni.

In riferimento alla possibilità per le ODV di prevedere la facoltà di delegare la nomina di una minoranza di amministratori ai soggetti esterni qualificati ai sensi dell’art. 26,

comma 5 del CTS, il Ministero ritiene che gli statuti potrebbero affidare agli enti

“qualificati” la nomina di una minoranza di amministratori; tale nomina, tuttavia non potrebbe prescindere dal possesso in capo al nominando della qualifica di associato dell’ODV (qualifica che assume quindi il valore di requisito di legge); oppure dovrebbe avvenire all’interno di una rosa di soggetti preindividuati dagli enti associati all’ODV, nell’ambito delle rispettive basi associative.

Con riferimento alla possibilità, per le associazioni del Terzo settore, di prevedere negli statuti o nei regolamenti attuativi dei medesimi, categorie di soci con diritti sociali limitati, in particolare con riguardo al c.d. elettorato passivo, il Ministero precisa che il principio di uguaglianza deve essere contemperato, secondo criteri di ragionevolezza, con il possesso dei requisiti che consentano al candidato di svolgere l’incarico per il quale viene eletto. Tali requisiti sono in primis quelli legati alla piena capacità di agire: se da un lato non è ragionevole privare il minorenne legittimamente ammesso nella base associativa del diritto di prendere parte alle decisioni sociali (prevedendo che il voto possa essere esercitato dal titolare della potestà genitoriale), dall’altro è comprensibile che un socio non possa assumere incarichi associativi comportanti specifiche responsabilità se non è pienamente e legalmente titolato ad assumerle. L’osservanza dei principi di pari opportunità e uguaglianza tra i soci non consente invece di escludere dal voto passivo specifiche categorie di soci.

Una volta assunta la carica, è indubbio che il titolare si sia volontariamente assog-gettato alle responsabilità e agli obblighi che essa comporta, diversi da quelli della generalità dei soci: sono da ritenersi quindi legittime le eventuali disposizioni statutarie che prevedano la decadenza automatica degli amministratori che senza valide giustificazioni non partecipino ad un certo numero consecutivo di riunioni dell’organo di cui fanno parte.

È stato richiesto al Ministero se sia utilizzabile o meno, con riferimento ai volontari, il c.d.

“criterio per teste”. In proposito è specificato che il dato numerico cui fare riferimento e rispetto al quale ricavare le percentuali di cui agli articoli richiamati è quello dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente ed eventualmente in quelli degli enti aderenti di cui effettivamente l’ente si avvalga.

Il Ministero evidenzia che il ricorso al criterio capitario aifini del calcolo del rapporto percentuale lavoratori/volontari ai sensi degli artt. 33 e 36 del CTS, diverso da quello utilizzato aifinidel calcolo dei costi dell’enteprevistoai sensi delD.M.19 maggio 2021 n.

107, in tema di attività diverse, non introduce un elemento di contraddittorietà intrinseca al sistema ma trova la propria giustificazione nel differente ambito entro cui i due criteri sono applicati: nel primo caso, disciplinato direttamente dalla fonte primaria (CTS), viene in rilievo un elemento strutturale qualificanteleduetipologiediODVeAPS;nelsecondo caso, disciplinato da fonte secondaria, deve essere soddisfatta l’esigenza di ricondurre l’apporto volontario ad una dimensione economica misurabile che rende necessario il ricorso al diverso parametro delle ore/uomo di attività volontaria effettivamente svolta, da calcolarsi sulla base delle retribuzioni lorde equivalenti. In tale ipotesi, infatti, viene preso in considerazione l’elemento funzionale attinente allo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale. In questa prospettiva, l’onere amministrativo- contabile aggiuntivo che ne deriva è giustificabile.

Inoltre il Ministero chiarisce che ai fini del rispetto dei rapporti percentuali riportati nelle medesime disposizioni del CTS, occorre individuare con chiarezza

il concetto di lavoratore ivi richiamato: la normativa ha limitato il computo ai soggetti dotati di una posizione previdenziale, quindi ai lavoratori dipendenti e ai parasubordinati, tenendo conto della maggior stabilità e continuità dei rapporti che li riguardano, con esclusione pertanto dei lavoratori occasionali o di quanti svolgonouna tantum prestazioni lavorative di carattere autonomo. Difatti, l’in-clusione anche di questi ultimi tra i lavoratori (ovvero al numeratore del rapporto lavoratori/volontari di cui alla norma) potrebbe comportare l’equiparazione di situazioni recanti oggettiva disomogeneità.

Infine il Ministero dopo aver chiarito la possibilità che gli associati di una ODV svolgano per conto della stessa una prestazione lavorativa retribuita (di natura dipendente o autonoma) ritiene che se nel caso di APS e ODV il legislatore ha posto limiti e vincoli alla possibilità di avvalersi del lavoro retribuito degli associati, nulla prevedendo con riferimento alle altre tipologie di enti, anche a disciplina particolare, deve ritenersi che nei confronti di tali tipologie trovi spazio il generale principio di autonomia degli enti all’interno dei limiti stabiliti dalla legge.

Con riferimento agli organi sociali di livello nazionale delle reti associative o di associazioni di grandi dimensioni, nel caso particolare in cui oltre ad un organo assembleare di tipo congressuale, convocato ad intervalli periodici pluriennali e ad un organo“assembleare” operante nell’intervallo temporale intercorrente tra due con-gressi, siano presenti due distinti organi collegiali tra i quali siano ripartite funzioni, pur di differente“peso”, comunque riguardanti o riconducibili all’amministrazione e/o gestione dell’ente, evidentemente caratterizzato da notevole complessità, il Ministero ritiene:

esclusi dall’onere di conoscibilità i singoli componenti dell’organo denominato Consiglio nazionale, in quanto esso si configura, per funzioni statutariamente attribuite, quale organismo assembleare di secondo livello;

necessario la comunicazione delle cariche sociali con specifica di poteri ed eventuali limitazioni, relativamente ai componenti dell’organo denominato Presidenza nazionale.

In riferimento alle reti associative, la possibilità di assumere la rappresentanza degli enti ad esse aderenti aifini dell’iscrizione al RUNTS e dello svolgimento degli adempi-menti conseguenti attraverso le proprie articolazioni territoriali sarà soddisfatta attraverso la contestuale presentazione al competente ufficio del RUNTS, in allegato all’istanza:

a) dell’attestazione di adesione dell’ente rappresentato alla rete associativa, rilasciata dal rappresentante legale dell’ente qualificato come rete e contenente l’individuazione, per tipologia (es. comitato provinciale, comitato regionale ecc.) dell’enteintermedioal quale secondo gli assetti statutari della rete sono attribuite le funzioni di rappresentanza;

b) della manifestazione di volontà dell’ente di base di avvalersi per la presentazione dell’istanza della Rete associativa cui esso aderisce, anche sotto forma di delega alla rete medesima, sottoscritta dal legale rappresentante dell’entedaiscrivere(senzanecessitàdi menzionare specificamente l’ente che in concreto costituisce l’articolazione della rete incaricata, al livello territoriale individuato nell’attestazione, di svolgerne le funzioni).

Non è quindi necessaria la stipula di un vero e proprio contratto di mandato essendosi già manifestata la volontà delle parti (rete associativa e ente aderente) rispettivamente al momento dell’accettazione dell’adesione alla rete e del rilascio della delega.

Nel documento COOPERATIVE E ENTI NON PROFIT (pagine 63-67)