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Figura1:l’adeguata verifica della clientela.

4.2 INDICATORI DI ANOMALIA

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Gli intermediari finanziari, quando sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, effettuano una segnalazione di operazione sospetta all’UIF22. Tuttavia, per limitare le valutazioni soggettive e i comportamenti discrezionali che possono sottostare nell’adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, l’UIF predispone indicatori di anomalia, che sono emanati e periodicamente aggiornati sul suo sito, i quali costituiscono un utile riferimento per gli intermediari al fine di agevolare l’individuazione dei casi e delle circostanze in cui occorre segnalare un’operazione sospetta.

Le disposizioni riguardanti gli indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari sono contenute nel D.lgs n.231/2007 e nel Provvedimento Banca d’Italia del 27 agosto 2010, recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari, meglio noto come Decalogo 2010.

Gli indicatori di anomali contenuti nel Provvedimento sono suddivisi in cinque macrocategorie, quali:

• indicatori di anomalia connessi al cliente;

• indicatori di anomalia connessi alle operazioni o ai rapporti;

• indicatori di anomalia connessi ai mezzi e alle modalità di pagamento;

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I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto e' desunto dalle caratteristiche, entita', natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attivita' svolta ovvero a seguito del

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• indicatori di anomalia connessi alle operazioni in strumenti finanziari e ai contratti assicurativi;

• indicatori di anomalia connessi al finanziamento del terrorismo.

INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI AL CLIENTE

La casistica si apre con una serie di indicatori di anomalia connessi ai comportamenti del cliente che, nella precedente disciplina, erano invece posti a chiusura del provvedimento. La scelta di questa nuova collocazione sistematica è probabilmente dovuta alla sempre maggiore importanza attribuita dalle disposizioni antiriciclaggio contenute nella normativa primaria alla conoscenza del cliente e del titolare effettivo. Il sistema di indicatori elaborato dall’ Autorità si basa principalmente sull’ esame delle scelte e dei comportamenti del cliente, confrontati con il suo profilo economico e finanziario.

La categoria di indici risulta più ampia rispetto al passato e contiene una casistica comportamentale, certamente utile per individuare comportamenti della clientela meritevoli di approfondimento. A titolo esemplificativo, sono stati inseriti in tale categoria comportamenti in cui "il cliente fornisce informazioni false o contraffatte riguardo: la propria identità o quella del titolare effettivo; lo scopo e la natura del rapporto; l’ attività esercitata; la situazione economica, finanziaria e patrimoniale propria o, in caso di persona giuridica, dell’ eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza; l’ identità dei delegati alla firma; la struttura di proprietà o di controllo" o "Il cliente risiede ovvero opera con controparti situate in Paesi o territori a rischio ed effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni";

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INDICATORI ATTINENTI AD OPERAZIONI E RAPPORTI

Vengono incluse nell’ ambito di tale gruppo di indici operazioni con configurazione illogica, economicamente svantaggiose per il cliente, inusuali rispetto alla prassi corrente di mercato, non coerenti con l’attività svolta o con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del cliente ed infine, operazioni effettuate frequentemente o per importi significativi in nome o a favore di terzi qualora i rapporti personali, commerciali o finanziari delle parti non appaiano giustificarli. Il punto 8.5, inoltre, raccomanda alle banche di prestare particolare attenzione alla ricezione di garanzie, soprattutto se provenienti dall’ estero e per importi rilevanti, da parte di terzi non conosciuti relativamente ai quali non vengono fornite dal cliente sufficienti indicazioni.

INDICATORI CONNESSI CON I MEZZI E CON LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

Quanto ai mezzi e alle modalità di pagamento, con specifico riguardo all’ utilizzo ripetuto ed ingiustificato di denaro contante la casistica appare più corposa rispetto a quella del 2001. Si segnala, sul punto, l’ introduzione di nuovi indicatori quali, ad esempio, "il prelevamento di denaro contante e l’ effettuazione, presso la stessa dipendenza da parte di altro soggetto, di un versamento di importo analogo che lasci supporre un possibile trasferimento di fondi tra le parti".

Altri indicatori fanno riferimento a "tecniche di frazionamento dell’ operazione con presumibili finalità elusive degli obblighi di adeguata verifica o di registrazione, utilizzo di strumenti di pagamento che per modalità, ricorrenza o rilevanza economica, non risultino coerenti con la normale operatività del cliente, utilizzo ripetuto e per importi complessivi rilevanti dei servizi di pagamento nella forma dell’ incasso o del

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trasferimento laddove l’ operatività risulti incoerente con le condizioni economiche e finanziarie del cliente e non sia adeguatamente giustificata".

INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI ALLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI E CONTRATTI ASSICURATIVI

La categoria è stata profondamente modificata. In particolare, l’ Autorità di vigilanza ha ritenuto di dover riunire in un solo gruppo di indici ipotesi di anomalia contenute precedentemente in categorie diverse. A tal fine, nella classe in commento sono stati riuniti gli indici di anomalia relativi agli strumenti finanziari e alle polizze assicurative e gli indici relativi a polizze assicurative vita e ai rapporti di capitalizzazione. Sensibili novità si registrano anche nell’ elencazione delle ipotesi di anomalia ricomprese nella categoria. A titolo esemplificativo si segnalano l’ introduzione di ipotesi di "operazioni in strumenti finanziari incoerenti con il profilo economico, finanziario o patrimoniale del cliente ovvero, nel caso di persone giuridiche, del gruppo di appartenenza, oppure effettuate con

modalità inusuali od illogiche soprattutto se di ammontare

complessivamente rilevante, non adeguatamente giustificate da specifiche esigenze"; "stipula di polizza assicurativa che prevede la corresponsione di premi di importo sproporzionato rispetto alla capacità economica o all’ attività svolta dal contraente".

INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.

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Il gruppo di indici in commento costituisce la novità assoluta del Provvedimento in esame. Nell’ ambito di tale categoria sono state enumerate "operazioni richieste da soggetto censito o notoriamente contiguo (ad esempio familiare o convivente) a soggetti censiti ovvero con controparti censite nelle liste delle persone o degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo"; "transazioni effettuate da organizzazioni no profit ovvero da organizzazioni non governative che per le loro caratteristiche (ad es. tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di

destinazione dei trasferimenti di fondi effettuati), risultano

manifestatamente incongruenti con l’ attività dichiarata".

Quanto ai rapporti tra gli indicatori "quadro" e i vari sub indici, a seguito di un’ espressa richiesta di ABI, Banca d’ Italia ha chiarito che "i sub indici costituiscono un’ esemplificazione dell’ indice di riferimento e vanno valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. I riferimenti, contenuti nell’ indicatore, a circostanze oggettive [..] ovvero soggettive[...] valgono anche con riferimento ai successivi sub indici".

ALTRI INDICATORI - INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ESERCIZIO DEI CONTROLLI RAFFORZATI CONTRO IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROLIFERAZIONE DI ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA.

L’ art. 4, comma 2, del Provvedimento stabilisce che gli intermediari, al fine di rilevare e segnalare un’ operazione sospetta, debbano avvalersi anche degli indicatori contenuti nelle Indicazioni operative per l’ esercizio dei controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di

proliferazione di armi di distruzione di massa (fenomeno noto con il

termine "proliferation financing"). Quest’ ultimo gruppo di indici sono stati elaborati sulla base delle specificità del fenomeno e sono, pertanto,

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Gli indici di anomalia attinenti al fenomeno del proliferation financing sono suddivisi nelle seguenti categorie:

Indicatori di anomalia relativi alle controparti delle operazioni.

In questa categoria rientrano operazioni richieste o poste in essere, in assenza di ragionevoli motivi adeguatamente documentati, specie se per importi complessivamente rilevanti da:

a) clienti o intermediari insediati in aree geografiche individuate come a rischio di proliferazione di armi di distruzione di massa;

b) intermediari per conto di società o altre entità aventi sede in aree geografiche individuate come a rischio di proliferazione di armi di distruzione di massa;

c) clienti o intermediari insediati in aree geografiche note per carenze di tipo normativo o applicativo sui controlli all’ esportazione ovvero carenze normative in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Indicatori di anomalia riferibili alle caratteristiche dell’operazione. Sono considerate comprese in tale tipologia le operazioni, richieste o effettuate in assenza di ragionevoli motivi adeguatamente documentati e secondo schemi operativi difformi dalla prassi corrente attinenti a:

a) esportazione o commercio di beni suscettibili di utilizzo per la produzione di armi di distruzione di massa, specie se per valore incoerente rispetto ai prezzi di mercato;

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* il valore dichiarato della spedizione è stato sottostimato rispetto ai costi di imbarco;

* il soggetto che provvede al trasporto dei beni risulta quale destinatario finale della spedizione;

* i beni sono destinati ad aree geografiche apparentemente estranee all’ attività economica del cliente;

* il passaggio delle merci avviene attraverso paesi differenti rispetto a quello in cui ha sede il destinatario finale;

* si rilevano incongruenze informative dalla documentazione complessiva relativamente alle parti coinvolte, indirizzi, destinazione finale;

c) pagamenti disposti da soggetti non risultanti nelle lettere di credito o da altra documentazione relativa alla transazione commerciale sottostante;

d) acquisto di società produttrici di beni suscettibili di utilizzo per la produzione di armi di distruzione di massa da parte di soggetti riconducibili ad aree geografiche a rischio di proliferazione, soprattutto se incoerenti con l’ attività economica svolta.

Quanto agli adempimenti cui sono tenuti gli intermediari al fine di collaborare al contrasto del fenomeno del proliferation financing, si rammenta che:

• gli intermediari sono chiamati ad adottare procedure di controllo in grado di determinare la corrispondenza dei dati identificativi, raccolti nell’ordinaria attività di adeguata verifica della clientela, con quelli contenuti nelle liste di soggetti ed entità sottoposti a sanzione in base

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alla vigente legislazione comunitaria ovvero contenuti nell’ambito dei Decreti che il Ministero dell’ Economia e delle Finanze può emanare per l’ applicazione delle misure di congelamento dei fondi ai sensi dell’ art. 4 del D.Lgs. n. 109/2007;

• ove siano identificate transazioni ad alto rischio occorre adottare misure di controllo rafforzate.

Quando gli intermediari non sono in grado di adottare misure di controllo rafforzate, non possono instaurare il rapporto né eseguire la transazione ovvero pongono fine al rapporto già in essere, valutando se effettuare una segnalazione alla UIF ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 231/2007.

Per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione, si segnala che gli intermediari sono chiamati a:

a) comunicare alla UIF entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore, le misure di congelamento di fondi e di risorse economiche applicate in adempimento delle sanzioni finanziarie disposte dai regolamenti comunitari e dai decreti di cui all’ art. 4 del D. Lgs. 109/2007, indicando, contestualmente i dati dei soggetti coinvolti e l’ entità dei capitali e delle disponibilità congelate;

b) comunicare alla UIF le operazioni, i rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile ai soggetti designati nonché a quelli in via di designazione dei quali la UIF fornisca informazioni sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Gli intermediari devono, altresì, procedere alla segnalazione delle operazioni sospette riconducibili al finanziamento dell’ attività di proliferazione con la massima tempestività, avvalendosi degli specifici indicatori di anomalia indicati in precedenza al fine di consentire alla UIF

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di esercitare il potere di sospensione ex art. 6, comma 7, lett. c, del D.Lgs. 231/2007.

La Banca d'Italia, nella prima parte del Provvedimento, fornisce anche una serie di precisazioni metodologiche che pare utile ricordare, anche se alcune di esse non sono nuove e riprendono impostazioni presenti nel decalogo del 200123:

• i comportamenti descritti non sono esaustivi della casistica, ma solo esemplificativi; qui va ricordato che troppo spesso, nella prassi, si assiste alla considerazione esclusiva degli indicatori nella fase di valutazione di sospetti, pensando così di ottemperare perfettamente al dettato normativo;

• viene precisato che l'obbligo di segnalazione grava comunque su tutti, anche nel caso in cui un comportamento avrebbe potuto essere oggetto di comunicazione da parte di altri soggetti rispetto a quello che ne abbia evidenza;

• scompare il riferimento ai «generatori di indici di anomalia», più equivoco, e si introduce quello di «procedure di selezione automatica di anomalie», ribadendo la facoltatività della loro adozione (tranne che per le operazioni passanti per canali telefonici o telematici, ovvero, e questa è novità assoluta, sui conti di corrispondenza e quelli di passaggio).

Oltre agli elementi di soggettiva valutazione, i dipendenti possono avvalersi del Generatore di Indici di Anomalia per Operazioni Sospette (GIANOS) – qualora l’ente l’abbia implementato nel proprio sistema IT –

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Il decalogo 2001 emanato dalla Banca d’Italia il 12/01/2001, contenente le istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette, abrogato con l’introduzione del Decalogo 2010.

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realizzato dall’Associazione Bancaria Italiana. Si tratta di un software che attraverso l’interrogazione del database unico dell’istituto genera come output informazioni in grado di segnalare le operazioni anomale. L’utilizzo dell’applicativo non è però da ritenersi strumento sostitutivo del giudizio soggettivo del singolo operatore per almeno due ragioni: in primis le analisi svolte attraverso la procedura GIANOS si riferiscono a dati storici relativamente alle registrazioni di precedenti operazioni svolte del soggetto in merito al proprio rapporto continuativo ed in conseguenza non sono in grado di riflettere correttamente i mutamenti evolutivi.

In secondo luogo un’operazione che presenta caratteri di atipicità non è necessariamente sintomo di attività di riciclaggio. Appurata da parte del personale la presenza di elementi sospetti nell’operazione da eseguire, la fase successiva prevede l’immediata comunicazione interna all’istituto, allo scopo di valutarne la fondatezza.