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Obblighi di adeguata verifica: semplificata o rafforzata?

Figura1:l’adeguata verifica della clientela.

2.3 Obblighi di adeguata verifica: semplificata o rafforzata?

In base al rischio più o meno elevato gli obblighi di adeguata verifica possono assumere forme semplificate o rafforzate. Per spiegare meglio, la legge prevede i casi in cui i soggetti obbligati sono tenuti ad applicare gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela a determinate categorie di clienti e di prodotti che presentano un basso rischio di proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. Di contro, si applicano obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, in presenza di un rischio elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e poi nei casi specifici riportati in dettaglio nell’art 28 del decreto. Procediamo per ordine.

Gli obblighi semplificati si applicano , ai sensi dell’art 25, nei confronti di:

• enti creditizi o finanziari comunitari soggetti all’applicazione della Terza Direttiva antiriciclaggio;

13 Nel caso di soggetti non comunitari si può procedere alla verifica dell’identificazione mediante il

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• enti creditizi o finanziari situati in uno stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla terza direttiva antiriciclaggio o preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;

• una società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE (meglio nota come direttiva MiFid);

• in uno o più stati membri, ovvero una società o un altro organismo quotato di stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria;

• uffici della pubblica amministrazione, ovvero una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull’Unione Europea, ai trattati sulle comunità europee o al diritto comunitario derivato.

Gli stessi obblighi devono essere eseguiti nei confronti dei soggetti individuati alla lettera a) 14del primo comma del medesimo articolo.

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Le presenti disposizioni sono rivolte ai seguenti soggetti : a) banche; b) istituti di moneta

elettronica; c) istituti di pagamento; d) società di intermediazione mobiliare (SIM); e) società di gestione del risparmio (SGR); f) società di investimento a capitale variabile (SICAV); g) succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero; h) intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del TUB; i) le società fiduciarie di cui all’art. 199 del TUF; j) Poste italiane S.p.A.; k) Cassa depositi e prestiti S.p.A;l) agenti di cambio;m) soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB; n) mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies del TUB; o) agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, comma 2, del TUB e gli agenti indicati nell’articolo 128- quater, comma 7, del medesimo TUB.

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Al fine di poter determinare la sussistenza delle citate condizioni, i soggetti destinatari sono chiamati a raccogliere informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa o meno beneficiare di una delle esenzioni previste. Qualora vi siano i motivi oggettivi per ritenere che le informazioni raccolte non siano sufficienti ovvero non siano attendibili, si procede ad effettuare comunque l’adeguata verifica della identità secondo la modalità ordinaria. La logica di valutazione si basa su alcuni criteri che tendono a dimostrare come i soggetti coinvolti e le operazioni in oggetto, presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo.

Quanto agli obblighi rafforzati, ai sensi dell’art 28, si applicano:

a) in linea generale, tutte le volte che si è in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

b) nel caso di operatività a distanza;

c) nel caso di persone politicamente esposte;

d) in caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di stati extracomunitari.

Per quanto riguarda il sub b) rientra in tale ambito l’operatività svolta dal cliente senza la sua presenza fisica presso i destinatari; nel caso in cui il cliente sia un soggetto diverso da una persona fisica, esso si considera presente quando lo sia l’esecutore.

Qualora il cliente non sia fisicamente presente, dovranno essere adottate misure specifiche e adeguate per compensare il rischio più elevato applicando una o più tra le misure di seguito indicate:

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• accertare l’identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari;

• adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva;

• assicurarsi che il primo pagamento relativo all’operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.

L’operatività a distanza realizzata attraverso i sistemi di comunicazione telefonica o informatica (ad esempio, Internet banking e phone banking) richiede una specifica attenzione da parte dei destinatari, in considerazione dell’assenza di un contatto diretto sia con il cliente che con i soggetti eventualmente incaricati dal medesimo. Il progressivo consolidamento dell’offerta di servizi bancari attraverso Internet può inoltre accrescere il rischio di frodi connesse al furto di identità elettronica, compromettendo gravemente l’attendibilità dei dati raccolti nell’ambito dell’operatività aziendale.

Gli obblighi di adeguata verifica si intendono assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

• quando l’identificazione e la verifica siano state già effettuate in relazione a un rapporto in essere;

• qualora il destinatario si avvalga dell’adeguata verifica effettuata da parte di terzi ai sensi dell’art. 29 e segg. del decreto antiriciclaggio;

• per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che

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svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento;

• qualora il destinatario acquisisca uno o più dei seguenti documenti da cui risultino i dati identificativi e le altre informazioni richieste ai fini dell’adeguata verifica.

La figura della persona politicamente esposta15 è una delle grandi novità apportate dal d.lgs 231/2007. Per persone politicamente esposte si intendono le persone residenti in altri stati comunitari o in stati extracomunitari che rivestono o hanno rivestito importanti cariche pubbliche, considerati a più alto rischio di riciclaggio in quanto maggiormente esposti a potenziali fenomeni di corruzione, unitamente ai relativi familiari e alle persone che sono loro notoriamente legate. Da sottolineare che non rientrano in questa nozione le persone che hanno cessato di occupare cariche importanti da almeno un anno.

Ogni intermediario è chiamato a definire procedure basate sul grado di rischio per verificare se il cliente o titolare effettivo rientri o meno nella nozione di persona politicamente esposta. Qualora il cliente o il titolare effettivo rientri nella categoria PePE, l’avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo deve essere soggetta ad una autorizzazione da parte del direttore generale ovvero da una persona che svolga una funzione equivalente ovvero una persona appartenente all’alta direzione a ciò delegata. I destinatari sono, inoltre, chiamati ad adottare tutte le misure

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Per persone politicamente esposte si intendono:a) i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o sottosegretari; b) i parlamentari; c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali; e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate; f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato. I soggetti considerati familiari diretti sono: a) il coniuge; b) i figli e i loro coniugi; c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere; d) i genitori.

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adeguate per stabilire l’origine dei patrimoni e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell’operazione. Devono altresì assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.