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L’antiriciclaggio alla luce del Provvedimento di Banca D’Italia.

CAP III. LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E IL NUOVO

2.1 L’antiriciclaggio alla luce del Provvedimento di Banca D’Italia.

Dopo aver ampiamente e dettagliatamente messo in luce quello che è l’impianto normativo e regolamentare che sorregge la materia occorre porre l’attenzione su un aspetto non ancora sufficientemente indagato nei numerosi scritti che, dunque, presenta alcuni aspetti oscuri. Si tratta di analizzare le previsioni antiriciclaggio dal punto di vista dell’assetto organizzativo che la corretta gestione dell’attività implica.

Con delibera del 10 marzo 2011 la Banca d’Italia ha emanato la versione definitiva28 del “Provvedimento recante disposizioni attuative in materia

di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Decreto” attraverso il quale l’Autorità di Vigilanza del settore

bancario, in accordo con la Consob, ha voluto fornire le linee guida per meglio definire i compiti dei vari organi aziendali coinvolti.

Come la stessa Autorità di vigilanza ribadisce, efficaci assetti organizzativi e di governo costituiscono condizione essenziale per prevenire e mitigare i fattori di rischio aziendale.

28 Banca d’Italia aveva aperto, nel mese di gennaio 2010, una pubblica consultazione sulla bozza del

Provvedimento che si commenta; bozza che si era chiusa in data 30 marzo 2010. A distanza di una anno l’autorità ha emanato il provvedimento definitivo.

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Il provvedimento mira ad introdurre presidi specifici, richiedendo agli intermediari risorse, procedure, funzioni chiaramente individuate e specializzate. Insomma, uno sforzo organizzativo ed economico non certo di poco conto.

Uno dei punti determinanti risulta essere la responsabilizzazione del

personale dipendente e dei collaboratori esterni. D’altronde non poteva

essere altrimenti. Il provvedimento di Bankitalia ha fissato con maggiore puntualità i compiti degli organi aziendali, ma la sua efficace attuazione deve passare attraverso la responsabilizzazione del personale e dei collaboratori, in modo tale che tutto il personale si senta “parte attiva” nel processo di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; o meglio, l’adeguata verifica della clientela, la registrazione e la segnalazione delle operazioni sospette non possono essere “meri adempimenti” ma devono essere espletati con coscienza e ragionevolezza del personale.

Novità principale del provvedimento è la previsione ed istituzione di una apposita funzione incaricata di sovrintendere all’impegno di prevenzione e gestione dei rischi. V’è, infatti, una intera sezione delle istruzioni in parola che tratteggia l’inquadramento organizzativo ed i compiti della funzione antiriciclaggio.

Ai fini della mitigazione del rischio di riciclaggio assume rilievo prioritario il coinvolgimento degli organi societari ed il corretto adempimento degli obblighi che su questi ricadono. Gli organi aziendali, nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, sono chiamati a definire politiche aziendali coerenti con i principi e le regole antiriciclaggio, adottare linee di

policy idonee a preservare l’integrità aziendale, porre in atto misure

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episodi di riciclaggio di finanziamento del terrorismo, svolgere controlli sul rispetto della normativa29 e sull’adeguato presidio dei rischi.

In questo scenario è richiesto ad ogni organo l’assolvimento di specifici compiti per creare il coordinamento interno auspicato. Coinvolti in primis sono i vertici dell’istituto, che la normativa secondaria individua negli organi “con funzione di supervisione strategica” e “con funzione di

gestione” rifacendosi ad una terminologia rivolta alla funzione assegnata

piuttosto che alla denominazione di specifici organi.

Tuttavia, come precisato in una nota al testo “la funzione di supervisione

strategica e quella di gestione, attenendo unitariamente alla gestione dell’impresa, sono generalmente incardinate nel medesimo organo aziendale, come tipicamente avviene nell’ambito del consiglio di amministrazione”.

Al CdA viene richiesto di individuare e riesaminare periodicamente gli orientamenti strategici e di adottare politiche sul contenimento del rischio di riciclaggio, assicurandosi che le funzioni operative e di controllo abbiano ruoli distinti e personale sufficiente –qualitativamente e quantitativamente

adeguato-. Deve, altresì, delineare un sistema di controlli interni organico e

coordinato, esaminare con cadenza almeno annuale le relazioni del Responsabile antiriciclaggio e assicurare che le carenze e anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza.

29 Il provvedimento definisce come organi aziendali: <<L’organo con funzione di supervisione

strategica>> il CdA; <<l’organo con funzione di gestione>> gli organi del consiglio di amministrazione con funzioni esecutive; <<l’organo con funzioni di controllo>> il Collegio sindacale.

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Lo stesso CdA dovrà accertare che procedure e sistemi informativi consentano sempre l’identificazione della clientela, l’acquisizione e l’aggiornamento costante dei dati per delinearne il profilo di rischio.

Ancora, in materia di SOS (segnalazione operazioni sospette), al CdA è attribuito il potere di definire una procedura in grado di garantire certezza di riferimento, omogeneità nei comportamenti, applicazione generalizzata all’intera struttura, nonché di adottare misure volte ad assicurare la massima riservatezza sulle persone che hanno dato luogo alle segnalazioni.

Il Documento dispone che sia lo stesso CdA ad approvare i programmi di addestramento e formazione del personale.

La “funzione di controllo” è, invece, affidata al Collegio Sindacale, al quale viene attribuita la vigilanza sull’osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei controlli del rischio di riciclaggio. In particolare, al collegio sindacale è richiesto di valutare l’idoneità delle procedure poste in essere per l’adeguata verifica della clientela, la registrazione , la conservazione delle informazioni e per la segnalazione delle operazioni sospette; nonché stimolare la ricerca e la correzione delle carenze , anomalie e irregolarità riscontrate.

Con l’inserimento dell’articolo 25-octies nel testo del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231 sulla “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” e con l’inserimento del delitto di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. all’interno del novero dei reati presupposto, assume decisiva rilevanza il comportamento dell’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.lgs 231/2001, il quale oltre a garantire l’efficienza e il buon funzionamento dei modelli organizzativi volti a prevenire la commissione dei reati

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presupposto, alla pari dell’organo di controllo, è tenuto a vigilare sul rispetto delle norme antiriciclaggio e ad effettuare le rilevanti segnalazioni alle Autorità, anche congiuntamente con gli altri organi aziendali.