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L’obbligo di adeguata verifica della clientela.

Figura1:l’adeguata verifica della clientela.

2.2 L’obbligo di adeguata verifica della clientela.

Ogni intermediario finanziario, ai sensi dell’art.1511

del decreto in esame, è chiamato ad adempiere all’obbligo di adeguata verifica della clientela. Tale obbligo non sostituisce quello di identificazione, ma bensì lo va ad inglobare.

L’obbligo riguarda i seguenti casi:

a) quando si instaura un rapporto continuativo; all’atto dell’accensione del rapporto, ad esempio al momento dell’apertura di un conto andrà obbligatoriamente richiesto al cliente di sottoscrivere, dopo averla debitamente compilata, una scheda per l’adeguata verifica;

b) quando venga eseguita un’operazione occasionale, disposta dal cliente che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un’operazione unica o con più operazioni frazionate. Rientrano in tale fattispecie i casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento o le Poste Italiane SpA agiscano da tramite o siano comunque parte nei trasferimenti di denaro contante o titoli

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Art 15: Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 11 osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi ed, in particolare, nei seguenti casi: a) quando instaurano un rapporto continuativo; b) quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro,

indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate;

c) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

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al portatore effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, laddove l’importo complessivo sia pari o superiore a 15.000 euro.

c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia fissata;

d) quando sorgano dubbi sulla completezza, attendibilità o veridicità delle informazioni o della documentazione precedentemente acquisite dalla clientela (ad esempio, nel caso di mancato recapito della corrispondenza all’indirizzo comunicato; in caso di incongruenze tra documenti presentati dal cliente o comunque acquisiti dal destinatario).

Ma in che cosa consiste effettivamente quest’obbligo di adeguata verifica della clientela?

L’adeguata verifica potrebbe essere rappresentata graficamente come un bersaglio a cerchi concentrici, quindi, con superficie crescente dal centro verso la periferia. Il centro rappresenta il livello informativo più concentrato e significativo, che potrebbe perciò soddisfare, con l’ausilio di idonei strumenti informatici, l’adeguata verifica della stragrande maggioranza dei rapporti e delle operazioni. I cerchi concentrici costituiscono eventuali progressivi ampliamenti dell’area informativa. All’interno di ogni area è poi possibile approfondire le informazioni ulteriori e le relative verifiche per ottenere valutazioni più valide12. Il processo di adeguata verifica può, in conclusione, definirsi come quel complesso di attività attraverso le quali l’operatore evidenzia il livello di esposizione del cliente a potenziali fenomeni di riciclaggio e individua il set di informazioni da acquisire e da approfondire in relazione alla

12 L’adeguata verifica della clientela bancaria e il recente provvedimento della banca d’italia, Giovanni

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specificità del caso concreto nonché la frequenza e la gamma dei controlli da effettuare sull’operatività svolta.

In sostanza, l’adeguata verifica consiste:

a) identificazione del cliente e dell’eventuale esecutore;

b) identificazione dell'eventuale titolare effettivo;

c) verifica dell’identità del cliente, dell’eventuale esecutore e dell’eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;

d) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo e, quando rilevi secondo un approccio basato sul rischio, dell’operazione occasionale;

e) esercizio di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

2.2.1 Il titolare effettivo.

L’identificazione del titolare effettivo, nell’ambito delle attività di adeguata verifica della clientela, rappresenta forse una delle fasi più delicate, che non può essere sicuramente sottovalutata. Per la normativa antiriciclaggio, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari. Il cliente invece, è il soggetto al quale i professionisti rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico.

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Per la corretta identificazione del titolare effettivo, dobbiamo ricordarci che lo stesso, è sempre una persona fisica e mai un ente giuridico.

Per titolare effettivo, in base alla norma, s’intende:

Nel caso delle società:

• la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità giuridica, sia direttamente che indirettamente, e tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

• la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica.

Nel caso di fondazione o trust:

• se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica;

• se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale e’ istituita o agisce l’entità giuridica;

• la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica.

L’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all’identificazione del cliente, e impone al professionista, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l’adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.

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Se, per identificare e verificare l’identità di un cliente o del titolare effettivo, l’intermediario può procedere tramite la verifica di un documento di identità non scaduto13, per agevolare la verifica dell’identità del titolare effettivo i destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo.

2.3 Obblighi di adeguata verifica: semplificata o