CAPITOLO 1 La normativa del settore bancario: gli Accordi di Basilea
1.1 Il Comitato di Basilea
1.4.2 Gli indicatori di liquidità
L’esperienza derivante dalla crisi del 2007 e dai molteplici fallimenti di banche che, per l’appunto, finanziavano i propri attivi a medio-lungo termine mediante l’indebitamento sull’interbancario, ha fatto riscoprire uno dei più rilevanti rischi che le banche hanno sempre sottovalutato e che devono assolutamente saper gestire in maniera adeguata, ossia il rischio di liquidità. L’incapacità di far fronte ai propri impegni può infatti minare la stabilità di banche solvibili ma illiquide, con effetti devastanti per tutto il sistema.
Già in precedenza diversi organismi internazionali avevano presentato documenti
che trattavano la gestione del rischio di liquidità26. Ne è un esempio il testo
“Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision" elaborato dal Comitato di Basilea nel 2008, i cui principi sono ancora validi tuttora.
26 Uno dei primi organismi a proporre delle regole in materia di vigilanza e gestione del rischio di
liquidità è stato il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, che nel settembre 2008 ha pubblicato "Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision - final document", seguito nel dicembre 2009 da "Management International framework for liquidity risk measurement,
standards and monitoring - consultative document". Anche il Comitato delle autorità europee di
vigilanza bancaria si era espresso in materia di rischio di liquidità nell’agosto 2007 con "First part
of CEBS’s technical advice to the european commission on liquidity risk management", seguito nel
settembre 2008 da "CEBS’s technical advice on liquidity risk management (second part)". Nel dicembre 2009 ha pubblicato inoltre "CEBS Guidelines on Liquidity Buffers" e nell’ottobre 2010 "CEBS guidelines on liquidity cost benefit allocation".
Basilea III, proprio a tutela della situazione di liquidità delle banche, ha previsto l’introduzione di due nuovi presidi specifici e complementari con orizzonti temporali differenti:
1. Liquidity Coverage Ratio (LCR): è un indicatore di liquidità di breve termine ed impone la detenzione di attività liquide di elevata qualità in modo tale da garantire una normale operatività della banca a fronte di uno scenario di stress sul mercato della liquidità per un periodo di 30 giorni. Lo scenario di stress comprende eventi significativi ma non catastrofici, quali ad esempio il declassamento del rating della banca, il prelievo di parte dei depositi o la riduzione della raccolta non garantita. Il Comitato di Basilea definisce in maniera univoca per tutti i Paesi sia i fattori di rischio, sia il grado di severità che deve avere lo scenario di stress. I principali fattori di stress dei cash flow sono la raccolta e l’utilizzo delle linee di credito. È prevista inoltre una certa discrezionalità nazionale esercitata dalle autorità di vigilanza, ma solo in senso peggiorativo. Anche le attività di elevata qualità sono definite dal Comitato di Basilea, devono essere non vincolate e facilmente liquidabili anche in periodi non favorevoli e sono suddivise in due livelli. Le risorse di primo livello comprendono il contante, i titoli di Stato e le riserve presso la Banca Centrale e possono essere detenute illimitatamente, mentre quelle di secondo livello sono gli high quality corporate bond e i covered bond, utilizzabili però solo fino al 40% del totale.
Il LCR è definito in formula come:
2. Net Stable Funding Ratio (NSFR): è invece un indicatore strutturale di più
lungo termine volto a segnalare squilibri di liquidità e ad evitare un eccessivo mismatching di scadenze con una conseguente eccessiva rotazione del passivo rispetto alla struttura dell’attivo. L’introduzione del NSFR deriva dall’esigenza di garantire una struttura equilibrata tra poste
attive e passive di bilancio fino all’orizzonte temporale di un anno, incentivando le banche a utilizzare fonti di approvvigionamento stabili. La disuguaglianza da rispettare è:
Le principali componenti stabili di provvista sono il Tier 1 e Tier 2, la componente stabile di raccolta a vista e i depositi con scadenza maggiore di un anno. La raccolta interbancaria con scadenza entro l’anno non viene considerata una fonte stabile. L’ammontare obbligatorio di provvista stabile, invece, si ottiene dalla somma delle attività detenute dalla banca moltiplicate per un fattore deciso dalle Autorità di vigilanza.
Prima dell’applicazione, per entrambi gli indicatori è stato previsto un periodo di osservazione iniziato nel 2011. L’implementazione dell’indicatore LCR è avvenuta il 1 gennaio 2015 mentre il NSFR verrà applicato entro il 1 gennaio 2018. Inoltre il Comitato di Basilea, per agevolare le banche, ha stabilito che il valore minimo del LCR da mantenere non sarà fissato fin da subito al 100% ma partirà dal 60% dal 1 gennaio 2015 per arrivare gradualmente al 100% nel gennaio 2019.
Infine lo schema per la liquidità previsto da Basilea III comprende un insieme comune di strumenti per il monitoraggio per assistere le Autorità di vigilanza nell’individuazione e nell’analisi del rischio di liquidità, sia a livello di singola banca sia a livello di sistema.
1.4.2.1Il Leverage Ratio (LR)
Come parte integrante dei coefficienti patrimoniali previsti dal Primo Pilastro, Basilea III introduce un nuovo indice denominato leverage ratio, ovvero indice di leva finanziaria. L’esigenza di tale nuovo coefficiente ha l’evidente obiettivo di evitare aggiramenti della normativa che consentano di incrementare le esposizioni di rischio mediante investimenti in attività che, da un punto di vista regolamentare, ricevono un trattamento privilegiato (per esempio, una bassa ponderazione ai fini
del calcolo dell’aggregato RWA) rispetto al loro rischio effettivo. Questo indice viene definito in generale come il rapporto tra il capitale netto della banca e il totale dell’esposizione ed è considerato come un vincolo esplicito, ossia non ponderato per il rischio. Lo scopo perseguito dall’applicazione di questo nuovo indice è duplice: da una parte impedisce un aumento eccessivo degli attivi bancari nei cicli economici espansivi, dall’altra sopperisce alle mancanze delle metodiche basate sul rischio, promuovendo così un incremento della qualità del patrimonio di vigilanza.
L’indice, in via sperimentale da gennaio 2013 a gennaio 2017, prevede un livello minimo di Tier 1 non risk-based, fissato al 3% e dovrebbe entrare a regime a partire dal 1 gennaio 2018.
In formula: