CAPITOLO 1 La normativa del settore bancario: gli Accordi di Basilea
1.5 I rischi a livello normativo
1.5.1 Il rischio di credito
Il rischio di credito costituisce il cuore del risk management dal momento che lo stesso assorbe gran parte del capitale delle banche.
“Il rischio di credito è identificato con la possibilità che alcune delle controparti
affidate da un intermediario non siano in grado di ripagare in tutto o in parte i crediti
ricevuti30”.
In altre parole, il rischio di credito è il rischio di incorrere in perdite derivanti dalla possibilità che una controparte non sia in grado di adempiere ai relativi impegni. È chiaro perciò che il rischio di insolvenza sia un fenomeno fisiologico svolgendo l’attività bancaria. La banca quindi, anche in relazione alla dimensione del proprio portafoglio crediti, deve prevedere le perdite; il rischio di credito consiste dunque nello scostamento che può avvenire tra le perdite riscontrate e quelle attese.
La normativa di vigilanza introdotta da Basilea II e confermata successivamente da Basilea III prevede che la valutazione del rischio di credito e la definizione dei coefficienti di ponderazione per quantificare le attività ponderate per il rischio avvenga attraverso due metodi di calcolo alternativi: il metodo standardizzato (Standardized Approach) e il metodo basato sui rating interni (Internal Rating Based
o IRB), a sua volta suddiviso in un metodo IRB di base o “foundation” e IRB avanzato
o “advanced”.
Il metodo standardizzato consiste in una versione aggiornata del metodo previsto dall’Accordo di Basilea del 1988 per il rischio di credito, in base al quale a diverse tipologie di controparti erano assegnati differenti coefficienti di ponderazione. Tuttavia, allo scopo di migliorare la sensibilità al rischio, nel nuovo schema di Basilea III sono introdotte specificatamente le valutazioni esterne sul merito creditizio assegnate alle singole controparti da società specializzate note come
External Credit Assessment Istitutions o ECAI. Questo metodo infatti, viene
implementato soprattutto da banche di minori dimensioni che non sono dotate di risorse tali da permettere loro di sviluppare modelli di misurazione del rischio di credito sufficientemente sofisticati. In questo modo, il concreto rischio di credito effettivamente sopportato dalla banca e il conseguente assorbimento patrimoniale
variano in funzione delle caratteristiche del singolo debitore e non più, come avveniva con Basilea I, in base alla sola tipologia di controparte.
Tabella 1.5 - Il nuovo sistema di ponderazione per il rischio di credito
Fonte: elaborazione personale da "Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali - Nuovo schema di regolamentazione", Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, 2004
Se una banca invece sceglieva di non dipendere dalle valutazioni di agenzie esterne, ma di creare un proprio sistema di rating interni, si trovava di fronte a due opzioni: un sistema di rating interni con approccio base (IRB di base) e un sistema di rating interni con approccio avanzato (IRB avanzato).
Le componenti di analisi del rischio di insolvenza della controparte utilizzate all’interno dei metodi basati sul rating interni sono:
1. La probabilità di insolvenza (nota anche come Probability of Default o
PD), utilizzata per indicare il rischio che un debitore non sia in grado di
far fronte completamente e puntualmente agli impegni assunti nell’arco temporale di un anno. Sia per il metodo base che per quello avanzato, questa variabile era calcolata dalla banca in base ai valori rilevati negli anni precedenti, creando delle classi di soggetti in relazione alla PD.
2. Il tasso di perdita in caso di insolvenza (nota anche come Loss Given
Default o LGD), che indica la presumibile perdita percentuale subita dalla
banca al termine delle procedure di escussione del debitore insolvente. Per il metodo base i valori erano fissati e forniti dalle Autorità di vigilanza e dipendevano dalla tipologia di attività considerata variando in base alle garanzie reali considerate. Ai crediti non subordinati non coperti da garanzia reale riconosciuta era attribuita una LGD del 45%, mentre a
quelli subordinati31 era associata una LGD del 75%. In caso di utilizzo del
metodo avanzato, la banca stabiliva una propria scala di LGD basata sui dati storici osservati.
3. L’esposizione al rischio di insolvenza (nota anche come Exposure At
Default o EAD), che esprime l’ammontare dell’esposizione della banca nei
confronti del debitore. Anche in questo caso era contemplato un trattamento differente in base al metodo utilizzato. Per le banche che adottavano il metodo base venivano forniti una serie di valori prefissati, simili a quelli usati per approccio standard. Il coefficiente patrimoniale era calcolato prendendo in considerazione sia le esposizioni utilizzate dalla controparte, per cassa o per firma, sia i margini disponibili su linee di credito non prontamente revocabili. Per le banche che adottavano il metodo avanzato era permesso il calcolo dell’EAD tramite l’analisi dei dati storici osservati, ma dovevano garantire totale trasparenza, un’adeguata documentazione ed un periodico aggiornamento.
4. La scadenza delle esposizioni creditizie (Maturity o M), che indica la vita residua delle posizioni creditizie. Per le banche che adottavano il metodo di base questo valore era fissato a 2,5 anni. Nel metodo avanzato le banche ottenevano la scadenza effettiva calcolandola come media ponderata dei tempi mancanti ai diversi pagamenti previsti, ponderati per il relativo importo.
31 Per credito subordinato si intende il credito il cui soddisfacimento è successivo a quello di un
A livello di portafoglio prestiti sono previste due ulteriori variabili: il grado di frazionamento del portafoglio prestiti (Granularity), che indica il livello di concentrazione dei crediti nel banking book e il coefficiente di correlazione tra le diverse partite inserite nel portafoglio crediti.
Per quanto riguarda la perdita correlata al rischio di credito, essa veniva suddivisa in perdita attesa (Expected Loss - EL) e perdita inattesa (Unexpected Loss - UL). La prima delinea la perdita relativa a una posizione in funzione delle tre componenti PD, LGD e EAD, come mostrato dalla seguente formula:
EL = PD x LGD x EAD
La perdita attesa, essendo ottenuta da un calcolo probabilistico, potrebbe discostarsi dalla perdita reale registrata. Questo scostamento viene rappresentato dalle perdite inattese (UL), le quali descrivono la variabilità della distribuzione delle perdite intorno al loro valore medio. Mentre le perdite attese sono coperte tramite accantonamenti e rettifiche di valore, le perdite inattese devono essere considerate nel computo del patrimonio di vigilanza.
Inoltre, indipendentemente dal metodo scelto di rating, le banche hanno interesse a “mitigare” le proprie esposizioni tramite delle garanzie che consistono in contratti accessori al credito concesso. Tali garanzie possono essere di due tipi: reali (funded) o personali (unfunded). Tra le garanzie reali sono compresi i cosiddetti collateral (contante o strumenti finanziari), gli accordi quadro di compensazione su operazioni di pronti contro termine, le compensazioni delle poste in bilancio oppure ipoteche immobiliari e operazioni di leasing immobiliare. Le garanzie personali invece, possono essere fidejussioni o derivati su crediti.
Il rischio di credito fin qui descritto non esaurisce le fattispecie di rischio riconducibili alla solvibilità delle controparti. Esiste, infatti, il rischio legato al peggioramento del merito creditizio dell’affidato definita come “la possibilità che
corrispondente variazione inattesa del valore corrente della relativa esposizione
creditizia32”. A tal proposito sono da considerare componenti rilevanti:
• il rischio di migrazione: rappresenta il rischio di un deterioramento del merito creditizio di una controparte (downgrade). Tale deterioramento può trovare riscontro concreto in un declassamento del rating del debitore ad opera di un’agenzia o ad opera degli analisti fidi della banca creditrice; • il rischio di esposizione: si riferisce all’effettivo ammontare al momento dell’insolvenza. Si tratta di un rischio tipico delle linee di credito a valore aleatorio, dove l’esposizione al manifestarsi dell’insolvenza può differire da quella corrente;
• il rischio di recupero: si riferisce alla possibilità che il tasso di recupero connesso alle esposizioni nei confronti di controparti divenute insolventi risulti inferiore a quanto originariamente stimato dalla banca. Questa diminuzione può essere causata da diversi fattori quali un allungamento dei tempi relativi alle procedure giudiziali, una crescita dei tassi di interesse o una diminuzione del valore dei beni a garanzia.