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CAPITOLO 3 Analisi empirica dei dati relativi agli impatti patrimoniali nelle

3.2 La parte F del bilancio

Il bilancio d’esercizio è un insieme di documenti contabili che hanno lo scopo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.

Il bilancio va redatto con periodicità almeno annuale e chi lo redige deve rispettare delle istruzioni, imposte dalla legge, ben precise.

Esso è costituito da:

1. Stato patrimoniale: è il documento che deve rappresentare il patrimonio dell’impresa alla data di chiusura dell’esercizio.

2. Conto economico: contrappone gli elementi di ricavo e di costo che significativamente hanno determinato la dinamica reddituale dell’impresa, evidenziando l’eventuale utile o perdita ottenuta durante l’esercizio.

3. Nota integrativa: è il terzo componente del bilancio e deve costituire l’adeguato complemento informativo, in chiave sia quantitativa che qualitativa, ai due documenti “numerici” ossia Stato patrimoniale e Conto economico.

4. Rendiconto finanziario: ha la finalità di fornire le informazioni soprattutto sui flussi finanziari, utili per valutare la capacità dell’impresa, o meglio della banca, di generare disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

Inoltre il bilancio deve essere corredato da una Relazione sulla gestione, stilata dagli amministratori, che contenga un’analisi della situazione e dell’andamento della società e il risultato della gestione nonché una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la società è esposta.

La nota integrativa è suddivisa in 10 parti: • parte A: Politiche contabili;

• parte B: Informazioni inerenti lo stato patrimoniale; • parte C: Indicazioni sul conto economico;

• parte D: Redditività complessiva;

• parte E: Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura; • parte F: Informazioni sul patrimonio;

• parte G: Operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d’azienda;

• parte I: Accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali; • parte L: Informativa di settore.

Ogni parte è articolata in sezioni, ciascuna delle quali illustra più nel dettaglio un singolo aspetto della gestione dell’impresa, generalmente attraverso dati di natura sia quantitativa che qualitativa. Le informazioni di natura quantitativa sono costituite, di regola, da voci e da tabelle.

Come si è detto in precedenza, per l’analisi empirica che si è voluta svolgere, i dati utilizzati sono stati ricavati dalla Nota Integrativa e più in particolare dalla Parte F, ossia quella riguardante le “Informazioni inerenti il patrimonio”.

La Parte F è divisa in due sezioni:

1. il patrimonio inerente l’impresa, suddiviso in: • informazioni di natura qualitativa;

• informazioni di natura quantitativa;

2. i fondi propri e i relativi coefficienti di vigilanza, composto da: • fondi propri;

• adeguatezza patrimoniale.

Nella prima sezione, ovvero quella riguardante il patrimonio dell’impresa, la banca descrive gli obiettivi perseguiti nonché le politiche e i processi adottati nella gestione del patrimonio. È fondamentale che l’istituto di credito specifichi la nozione di patrimonio di cui si è avvalso e la natura dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori dettati dalle Autorità di Vigilanza, il loro rispetto ed eventuali distorsioni nella loro applicazione.

In particolare riguardo la nozione di patrimonio, per le proprie valutazioni, la banca generalmente segue la nozione di “Fondi propri” come stabilita dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), nelle tre componenti del capitale primario di classe 1 (CET 1), del capitale di classe 1 (Tier 1) e del capitale di classe 2 (Tier 2). Il patrimonio così definito rappresenta infatti il miglior riferimento per una efficace gestione in chiave sia strategica sia di operatività corrente.

Per i requisiti patrimoniali minimi si fa riferimento ai parametri obbligatori stabiliti dalle "Disposizioni di Vigilanza", in base alle quali:

• il capitale primario di classe 1 della banca deve ragguagliarsi almeno al 4,5% del totale delle attività di rischio ponderate (“CET 1 capital ratio”);

• il capitale di classe 1 deve rappresentare almeno il 6% del totale delle predette attività ponderate (“Tier 1 capital ratio”);

• il complesso dei fondi propri della banca deve attestarsi almeno all'8% del totale delle attività ponderate (“Total capital ratio”)

In aggiunta a queste percentuali è previsto un Capital Conservation Buffer pari a 2,5%, perciò i nuovi ratios patrimoniali diventano:

• CET1 pari al 7%; • T1 pari all’8,5%;

• Coefficiente di Capitale Totale pari al 10,5%.

Tali coefficienti possono aumentare in misura variabile tra lo 0 e il 2,5% per l’applicazione del Countercyclical buffer, ossia un “cuscinetto” aggiuntivo non obbligatorio considerato un requisito per quelle banche in fase espansiva che necessitano di una patrimonializzazione maggiore e, per le banche di rilevanza sistemica, di un ulteriore 0 - 3,5%.

La sezione 1 continua con le informazioni quantitative, ovvero con le tabelle che riportano dettagliatamente la composizione del patrimonio della banca, come aggregato costituito dal capitale sociale e dalle riserve. In particolare per la ricerca, sono stati utilizzati i dati inerenti alle rimanenze finali dei titoli di debito riportati nella tabella B.3 “Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la

vendita: variazioni annue”.

Nella seconda sezione, che tratta dei "Fondi propri e relativi coefficienti di vigilanza", vengono esposte, sempre sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, le informazioni relative al calcolo dei fondi propri, i criteri adottati per la loro determinazione e le componenti positive e negative che sommate definiscono i tre

aggregati principali (CET1, AT1 e T2). Anche in questo caso, il computo si ottiene seguendo le indicazioni contenute nel regolamento (CRR) e nella direttiva (CRD IV). Sempre in questa sezione, comparando i coefficienti di vigilanza imposti dalla Banca d’Italia con quelli risultati dal processo ICAAP effettuato dall’istituto di credito, ciascun indicatore viene valutato secondo tre giudizi: “"adeguato", "in prevalenza adeguato" e "inadeguato".

Successivamente viene determinata la cosiddetta "soglia critica di adeguatezza" che crea uno spartiacque tra il giudizio di adeguatezza e il giudizio di parziale adeguatezza, ovvero tra chi rispetta o meno il requisito minimo imposto dalle Autorità di Vigilanza.

Nella sezione 2, i dati rilevanti ai fini dell’analisi condotta si trovano sotto le voci “F.

Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1)” e “Q. Totale fondi propri”

per quanto riguarda la tabella B relativa ai fondi propri e “C1. Attività di rischio

ponderate” riportata invece nella tabella B relativa all’adeguatezza patrimoniale.

È doveroso precisare che le voci riportate nelle tabelle quantitative della Parte F della Nota Integrativa, relative agli anni precedenti al 2014, hanno sostanziali differenze rispetto a quelle riguardanti gli anni successivi, dovute all’introduzione di Basilea III. Per questo motivo le voci prese in considerazione nell’analisi, relative ai bilanci precedenti al 2014, non coincidono con quelle sopracitate ma ugualmente si è cercato di adoperare i dati che più si conformavano allo scopo della ricerca per avere un equo confronto. Ad esempio, la voce “F. Totale Capitale primario di classe 1

(Common Equity Tier 1)”, negli anni dal 2010 al 2014 corrisponde alla “E. Totale patrimonio di base (TIER 1)” mentre “Q. Totale fondi propri” equivale alla “P. Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3”.

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