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CAPITOLO 1 La normativa del settore bancario: gli Accordi di Basilea

1.1 Il Comitato di Basilea

1.4.1 La nuova definizione di capitale e i buffer

Una delle principali innovazioni introdotte da Basilea III è senza dubbio il miglioramento della qualità, della coerenza e della trasparenza del patrimonio di vigilanza. Come già detto in precedenza, il patrimonio di vigilanza è un aggregato composto da un patrimonio base (Tier 1) e da un patrimonio supplementare (Tier

2) che consente alla banca di coprire i rischi (di credito, di mercato, di controparte e

operativi). Il rafforzamento patrimoniale si concretizza sulla ridefinizione della nozione di capitale di vigilanza e la composizione dei suoi elementi. Il patrimonio resta suddiviso nelle due categorie già conosciute, ma vengono modificate le soglie regolamentari e la qualità che gli elementi costitutivi devono possedere:

1. Tier 1 o Patrimonio di base: è il capitale destinato ad assorbire le perdite in condizioni di continuità d’impresa (ongoing concern). La soglia minima da rispettare è pari al 6% delle attività ponderate per il rischio e il patrimonio è suddiviso in due categorie:

a. Patrimonio di qualità primaria (Common Equity Tier 1 - CET1): è composto dagli strumenti di maggior qualità posseduti dalla banca. Rientrano in questa classe le azioni ordinarie emesse dalla banca, le riserve di utili, le riserve di valutazione e altre riserve palesi. Questa categoria doveva essere pari o superiore al 4,5% delle attività ponderate per il rischio.

b. Tier 1 aggiuntivo: è composto approssimativamente da tutti gli strumenti emessi dalla banca che soddisfano i criteri di computabilità

nel Tier 1 aggiuntivo25 ma che non rientrano nel CET1.

2. Tier 2 o Patrimonio supplementare: è il capitale adibito ad assorbire le perdite in caso di crisi (gone concern).

25 Un elenco completo dei criteri di computabilità delle componenti nel Tier 1 aggiuntivo è

disponibile a pagina 16 di Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il

Il patrimonio di vigilanza totale, ottenuto dalla somma tra patrimonio di base e supplementare, deve essere pari ad almeno l’8% delle attività ponderate per il rischio.

Inoltre il Comitato aggiunge ai requisiti patrimoniali appena visti dei buffer, ossia dei cuscinetti di capitale da utilizzare in caso di crisi o necessità. Infatti una delle critiche mosse all’impianto di Basilea II era rappresentata dalla prociclicità, in virtù della quale nei periodi di espansione si riduce la percezione di rischio e di conseguenza la dotazione di capitale necessaria per fronteggiare i rischi, ponendo le basi per una crescita eccessiva delle posizioni di credito e quindi per l’avvio di una crisi. Al contrario, durante le recessioni, l’aumento della percezione del rischio porta a minori concessioni di finanziamento in ragione della maggiore richiesta di capitale ad esse connessa. Per questo motivo, creare un sistema anticiclico basato su tecniche previsionali delle perdite attese contribuisce a mantenere maggior stabilità riducendo gli shock economici e finanziari. A tal proposito l’Accordo prevede un

buffer di conservazione del capitale e un buffer anticiclico.

• Buffer di conservazione del capitale (Capital Conservation Buffer – CCB): ha l’obiettivo di preservare i livelli minimi di capitale regolamentare in fasi di turbolenza finanziaria, attraverso l’accantonamento di risorse patrimoniali di elevata qualità in periodi finanziariamente favorevoli, ossia non caratterizzati da tensioni di mercato. La quota di capitale riservata a questo scopo deve essere composta di Common Equity ed è fissata al 2.5% delle attività ponderate per il rischio. Sebbene alle banche sia consentito di utilizzare questo cuscinetto durante i periodi di stress, appena i livelli di capitale dovessero avvicinarsi ai requisiti minimi, ossia appena il margine dovesse esaurirsi, potrebbero scattare per la banca maggiori vincoli sulla distribuzione degli utili. Ci si aspetta pertanto che le istituzioni soggette a Basilea III abbiano come scopo quello di detenere non tanto i livelli di capitale che eccedano i minimi previsti, quanto piuttosto i requisiti minimi più il CCB. • Buffer di capitale anticiclico (Counter Cyclical Capital Buffer - CCCB): viene imposto quando le Autorità di vigilanza ritengono che ci sia una crescita eccessiva del credito, tale da produrre un accumulo intollerabile di rischio

sistemico. Anch’esso è costituito da Common Equity o altri strumenti in grado di assorbire perdite in misura compresa tra lo 0 e il 2.5% delle attività ponderate per il rischio.

Nella Tabella 1.3 vengono riassunti i requisiti patrimoniali inclusi i buffer, espressi come percentuali delle attività ponderate per il rischio.

Tabella 1.3 - Requisiti patrimoniali e buffer in Basilea III

Fonte: "Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari", Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

Le fasi di applicazione dei requisiti patrimoniali presenti in Basilea III con decorrenza dal primo di ogni anno sono presentati in Tabella 1.4.

Tabella 1.4 - Fasi di applicazione Basilea III

Fonte: Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

Come era stato previsto per i precedenti Accordi, anche per Basilea III l’introduzione delle nuove norme, più precisamente l’adeguamento ai requisiti patrimoniali e ai buffer, avverrà in maniera progressiva negli anni, dando così il tempo alle banche di

organizzarsi efficacemente. Come mostrato dalla precedente Tabella 1.4, gli incrementi delle soglie minime di Common Equity e di capitale Tier 1 saranno introdotti nell’arco di due anni a partire da gennaio 2013, così da raggiungere la piena applicazione nel gennaio 2015. Successivamente verrà attuato un programma triennale di graduale inserimento del buffer di conservazione di capitale a partire da gennaio 2016, arrivando al 2.5% previsto a Basilea III entro gennaio 2019. Le Autorità di vigilanza si preservano comunque il potere di prevedere periodi di transizione più brevi, nel caso in cui ritenessero ci fosse un’espansione creditizia notevole.

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