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Individuazione delle tipologie di rifiuto nella normativa attuale: Codici CER

Nel documento Il riciclaggio delle pavimentazioni stradali (pagine 130-133)

Capitolo 8 Materie prime secondarie per utilizzo stradale

8.5. Individuazione delle tipologie di rifiuto nella normativa attuale: Codici CER

La definizione di rifiuto è data dall’art.183 comma 1 del D.Lvo 152/2006: l’articolo definisce rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate

nell’allegato A alla parte IV del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi, indipendentemente dal fatto che il bene possa potenzialmente essere oggetto di riutilizzo (diretto o previo intervento manipolativo)”.

Tuttavia l’appartenenza ad una delle categorie riportate nell’allegato A, non è sufficiente per l’identificazione di un rifiuto, ma è necessaria anche la volontà del detentore di disfarsene.

Inoltre un oggetto diventa rifiuto quando non è più possibile reimpiegare lo stesso direttamente nel ciclo produttivo da cui proviene, e sussiste pertanto, la necessità da parte del produttore e/o detentore di disfarsene.

Per la classificazione dei rifiuti esiste un modello europeo di riferimento, denominato Catalogo Europeo dei Rifiuti, che attribuisce ad ognuno di essi un codice composto da 6 cifre (Codice Europeo Rifiuti, CER).

I rifiuti, suddivisibili secondo l’attuale normativa in rifiuti speciali (provenienti da attività produttive specifiche) e urbani (provenienti dalla raccolta dei rifiuti in ambito urbano), sono ulteriormente classificabili in pericolosi e non pericolosi: i secondi sono identificati graficamente con un asterisco “*” dopo le 6 cifre [5]. La pericolosità di un rifiuto viene determinata tramite analisi di laboratorio, volte a verificare l’eventuale superamento di valori di soglia individuati dalle Direttive, sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze pericolose stesse.

Il Catalogo Europeo dei Rifiuti fu istituito per la prima volta grazie alla Decisione CEE/CEEA/CECA n.3 del 20/12/1993, revisionato l’anno dopo con una nuova Decisione che individuò l’elenco dei rifiuti pericolosi, e definitivamente recepito in Italia con il D.Lgs n.22: nel decreto viene riportato nell’allegato A l’elenco dei rifiuti nella loro globalità, e nell’allegato D l’elenco dei rifiuti pericolosi.

Il Catalogo fu tuttavia soggetto ad aggiornamenti periodici, che ebbe la sua prima revisione nel 2000, con la Decisione 2000/532/Ce, e che determinò l’apposizione dell’ “*” per caratterizzare la pericolosità del rifiuto.

Con il 1° Gennaio 2002 entra in vigore il nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti: vennero abbandonati 280 codici ed introdotti circa 470 ex-novo, di cui 260 riguardanti i rifiuti pericolosi: ciò avvenne con l’apporto di due nuovi provvedimenti:

 il Dm Ministero dell’ambiente del 2 maggio 2006 (“Istituzione dell’elenco dei rifiuti”) emanato in attuazione del Dlgs 152/2006, allegato A.

Per l’assegnazione del corretto CER si eseguono i seguenti passi:

 si identifica la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20, ai quali corrisponde una possibile attività che lo genera;

 si ricerca all’interno del capitolo individuato precedentemente, il codice di 6 cifre che corrisponde al rifiuto;

 se non è stato possibile identificare il rifiuto utilizzando i codici dei capitoli suddetti, occorrerà analizzare i capitoli 13, 14, 15;

 se neanche in questi capitoli è stato possibile individuare il codice di riferimento, bisogna esaminare il capitolo 16; se infine anche questo non contiene un codice appropriato, il rifiuto viene identificato con un CER le cui ultime cifre sono 99 (rifiuti non altrimenti specificati) e le prime 4 cifre sono quelle che corrispondono ad una delle attività identificate al punto 1.

Ricordiamo che nelle sei cifre identificanti il codice CER, divise in tre gruppi da due, il primo gruppo è relativo al capitolo, ossia alle classi di attività generatrici dei rifiuti, come accennato prima; il secondo gruppo è relativo al sottocapitolo, ossia al processo produttivo da cui è stato originato o sub-attività che genera i rifiuti; il terzo gruppo è costituito dai codici che identificano il singolo rifiuto prodotto [12], [5].

In relazione al riciclaggio dei rifiuti nei materiali costituenti le pavimentazioni stradali, sono spesso oggetto di indagine solo alcune tipologie di rifiuto:

 materiali provenienti dalle attività di costruzione & demolizione;

 materiali provenienti dalle operazioni di demolizione e/o rifacimento delle pavimentazioni stradali (fresato).

Entrambe sono prevalentemente appartenenti alla macrocategoria CER 17. I capitoli fondamentali dei codici CER sono i seguenti:

1) Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali.

2) Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti.

3) Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone.

4) Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell’industria tessile.

trattamento pirolitico del carbone. 6) Rifiuti dei processi chimici inorganici. 7) Rifiuti dei processi chimici organici.

8) Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa.

9) Rifiuti dell’industria fotografica. 10) Rifiuti prodotti da processi termici.

11) Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa.

12) Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica.

13) Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli combustibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19).

14) Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08).

15) Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti).

16) Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco.

17) Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati).

18) Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico).

19) Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua separazione per uso industriale.

20) Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata. I codici CER servono per la compilazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale), che a sua volta rappresenta un’importante banca dati per la riorganizzazione del Catasto dei Rifiuti e dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti [12].

CAPITOLO 9 - BREVE STORIA DEL QUADRO NORMATIVO ITALIANO IN

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