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L’individuazione della trattativa per il rinnovo del Ccnl dopo il protocollo d’intesa del 31 maggio 2013

Sul concetto di negoziato rilevante ai sensi del “nuovo” articolo 19 Stat. lav

2. L’individuazione della trattativa per il rinnovo del Ccnl dopo il protocollo d’intesa del 31 maggio 2013

L’indagine relativa all’individuazione del momento a partire dal quale inizino le trattative per il rinnovo del Ccnl, la cui partecipazione spalanca l’accesso al titolo III della legge n. 300/1970, non appare agevole neppure alla luce del recente protocollo d’intesa del 31 maggio 2013, sottoscritto da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil e replicato per il settore dei servizi pubblici il 1o agosto 2013 (7

A fronte della procedimentalizzazione delle fasi del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro operata dal protocollo d’intesa, è necessario quindi determinare a quale delle tre fasi negoziali – vale a dire a) ammissione alla contrattazione; b) della definizione della piattaforma ad opera della delegazione trattante; c) conclusione dell’accordo di rinnovo – devono partecipare le organizzazioni sindacali per vedersi riconosciuto il diritto a poter costituire la RSA secondo il “nuovo” articolo 19 Stat. lav. (

).

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La dottrina che sino ad ora si è misurata sull’interazione tra il protocollo d’intesa del 2013 ed il nuovo articolo 19 Stat. lav. appare sostanzialmente concorde. Il punto 1 della parte del protocollo d’intesa dedicata alla Titolarità ed efficacia della contrattazione attribuisce il diritto alla costituzione della RSA: il raggiungimento della soglia del 5% rappresenta, infatti, il segmento di negoziato a partire dalla quale un sindacato può dirsi partecipante alle trattative (

).

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(7) Il contenuto dell’intesa è infatti identico, mutando esclusivamente il soggetto datoriale (Confservizi) che rappresenta le imprese che forniscono servizi pubblici.

).

(8) Sul protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 si veda A.MARESCA, Il contratto collettivo nazionale di categoria dopo il protocollo d’intesa 31 maggio 2013, in RIDL, 2013, I, 670 ss., nonché F.CARINCI, op. cit.

(9) In questo senso, A. MARESCA, Prime osservazioni sul nuovo articolo 19 Stat. lav.: connessioni e sconnessioni sistemiche, in q. Volume, in cui l’Autore afferma che con il protocollo d’intesa del 2013 le Confederazioni hanno introdotto nell’ordinamento sindacale delle regole «che, diversamente dalle altre, non consentono di apprezzare più autonomamente un profilo (le trattative) e la sua significatività sul piano della rilevazione della rappresentatività sindacale». Nello stesso ordine di idee, F.CARINCI, op. cit., laddove afferma che «l’accordo, nel prevedere che un’organizzazione sindacale con il 5% ha titolo per prender parte alla contrattazione nazionale di categoria, dà evidentemente per scontata la vecchia giurisprudenza della Corte costituzionale, per cui

Una ricostruzione del concetto di partecipazione alla trattativa, quest’ultima, quasi “teleologica”, in quanto secondo l’autorevole dottrina appena citata la trattativa comprende anche un’attività meramente propedeutica alla conclusione del Ccnl, quale quella costituita dall’ammissione al negoziato. Giova però ricordare che la conclusione del Ccnl, nella fase di ammissione al procedimento di rinnovo ed in quella successiva della formulazione della/e piattaforma/e, resta ancora del tutto eventuale. È evidente, inoltre, che ove poi il Ccnl non venisse stipulato esso non potrebbe neanche essere applicato in una determinata unità produttiva.

Peraltro in questo momento del negoziato (contemplato dai punti 1 e 2, primo e secondo capoverso, della parte del protocollo d’intesa dedicata alla Titolarità ed efficacia della contrattazione) non sussiste ancora alcuna interazione tra la volontà delle future parti del Ccnl: sicché potrebbe anche ritenersi che la trattativa vera e propria inizi in una fase più avanzata del negoziato, e precisamente in quella fase in cui i soggetti collettivi coinvolti procedono all’esame nel merito degli elementi del futuro contratto (10

Inoltre, a conferma della possibilità di individuare il momento iniziale della trattativa nell’effettivo confronto delle volontà nel merito delle possibili soluzioni contrattuali, si rileva come la lettera del punto 2, terzo capoverso della parte del protocollo d’intesa dedicata alla Titolarità ed

efficacia della contrattazione preveda che «fermo restando quanto previso

dal punto 1 [relativo all’ammissione del procedimento di rinnovo contrattuale], in assenza di piattaforma unitaria, la parte datoriale favorirà in ogni categoria che la negoziazione si avvii sulla base della piattaforma presentata dalle organizzazioni sindacali che abbiano complessivamente un livello di rappresentatività nel settore pari almeno al 50% + 1». Senza confronto nel merito sulle future clausole contrattuali non c’è dunque negoziato, né trattativa, perché – prima dell’esame dei contenuti delle piattaforme rivendicative – ancora non viene trattato alcunché.

).

sarebbe stata comunque necessaria la sottoscrizione del contratto per avvalersi dell’articolo 19, lettera b, St.».

(10) Di questo avviso, seppur non con specifico riferimento al protocollo d’intesa del 2013, sembra M. TIRABOSCHI, op. cit., il quale afferma che si debba escludere l’integrazione del nuovo requisito per effetto della semplice presentazione della piattaforma rivendicativa.

Del resto, che la sola ammissione al procedimento negoziale equivalga a partecipazione alle trattative contrattuali per il rinnovo del Ccnl è stato escluso anche da una recente pronuncia di merito del Tribunale di Roma, relativa alla validità del Ccnl separato ed al diritto della Fiom di partecipare alle trattative del rinnovo del Ccnl (11

Non é ovviamente il caso di dar conto in questa sede delle diverse motivazioni per cui in tale controversia il giudice ha negato alla Fiom il diritto alla partecipazione alle trattative: preme però in ogni caso sottolineare che nell’ambito di un procedimento negoziale per il rinnovo del Ccnl, già abbozzato nell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 ed implementato con il protocollo d’intesa del 2013, il Tribunale capitolino considera le trattative come un momento concettualmente successivo all’ammissione al negoziato, esprimendosi al riguardo nei seguenti termini «è agevole osservare che l’Accordo Interconfederale del 28/6/2011 si limiti ad individuare dei criteri selettivi (rappresentatività nel settore non inferiore al 5%), in base ai quali le OOSS, potevano essere ammesse alla contrattazione collettiva nazionale, ma da questo non si ricava il riconoscimento o l’attribuzione a dette sigle di alcun diritto soggettivo alla partecipazione ed allo svolgimento della trattativa per la firma del nuovo CCNL: lo sbarramento dimensionale non significa che, a contrario, tutte le OOSS che superano il suddetto sbarramento abbiano diritto alla partecipazione alle trattative ed alla firma del nuovo CCNL».

).

Ne risulta tratteggiato, quindi, un più ampio procedimento negoziale, che comprende una fase minore e più specifica rappresentata dalle trattative. A tali osservazioni non potrebbe obiettarsi che l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 non avesse previsto la fase intermedia tra ammissione al negoziato e conclusione del contratto, rappresentata dall’elaborazione della/e piattaforma/e ad opera della delegazione trattante, perché sul punto il protocollo d’intesa del 2013 non sembra aver introdotto nulla che non esistesse già nella realtà delle relazioni sindacali. In questo senso le Confederazioni firmatarie del protocollo d’intesa del 2013 sembrano essersi piuttosto limitate a recepire, formalizzandola, una prassi diffusa nel sistema delle contrattazione collettiva nazionale: d’altronde, un’ammissione al negoziato a cui non seguisse automaticamente la

(11) Si tratta di un’ordinanza del 13 maggio 2013, in una controversia tra Fiom e Federmeccanica; si veda nota di P. TOSI, L’esclusione della Fiom dalla trattative per il rinnovo del Ccnl nel contesto dell’ordinamento sindacale di diritto comune, in GI, 2013, 1604.

possibilità di presentare la piattaforma non costituirebbe una vera a propria ammissione.

Dalla ricostruzione delle trattative come fase che implica un confronto nel merito sulle clausole del contratto derivano due principali considerazioni: in particolare, una prima considerazione secondo la quale un rifiuto della parte datoriale di discutere in concreto le modifiche contrattuali appena delineate in una piattaforma sindacale, perché considerate inconciliabili con un fruttuoso negoziato, potrebbe impedire l’apertura delle trattative con le organizzazioni sindacali che abbiano presentato quella piattaforma.

Una seconda considerazione, invece, riguarda i c.d. tavoli separati, in cui il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori è ricoperto dalle organizzazioni sindacali diverse rispetto a quelle che prendono parte al processo negoziale “principale”. Da qui l’impossibilità di considerare trattativa quei tavoli negoziali, in quanto sovente, in questi casi, le OO.SS. si limitano a “ratificare” il contenuto di contratti negoziati da altre OO.SS., che risultano dotate di maggiore rappresentatività e che hanno plasmato, con la loro attività di mediazione negoziale, il contenuto del Ccnl.