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La specifica regolamentazione delle trattative dei contratti collettivi nazionali e aziendali nel protocollo d’intesa del 2013 e nell’accordo

interconfederale del 2011

Le specifiche questioni appena esaminate sul piano generale devono ora essere considerate, con qualche osservazione aggiuntiva, avendo riguardo ai recenti accordi che hanno regolato la contrattazione, intendo riferirmi all’accordo interconfederale del 2011 ed al protocollo d’intesa del 2013.

Com’è noto, infatti, questi accordi comportano modifiche alle modalità di conduzione e conclusione delle trattative sindacali con possibili riflessi sul punto in esame (della identificazione dei sindacati che partecipano alla negoziazione senza firmare il «relativo» contratto), in particolare per quanto riguarda i soggetti sindacali ai quali viene affidato il negoziato relativo al contratto collettivo sia nazionale che aziendale.

Con riferimento a quest’ultimo, il punto 4 dell’accordo interconfederale del 2011 attribuisce in via esclusiva alla RSU (ove costituita) la legittimazione a negoziare i contratti aziendali.

Ciò implica (salvo naturalmente l’applicabilità di regole diverse adottate da alcuni contratti collettivi nazionali, come quello dei metalmeccanici che ha confermato per la contrattazione aziendale la co-legittimazione di RSU e sindacato territoriale di categoria già prevista dal protocollo del 23 luglio 1993) che in questo caso non si dovrebbe neppure porre la questione relativa alla partecipazione del sindacato alle trattative per la stipulazione degli accordi aziendali ed alla loro sottoscrizione, in quanto è la RSU a trattare e firmare questi contratti.

E non appare possibile ipotizzare l’operatività di una sorta di proprietà transitiva che trasferisca la qualità di parte stipulante dalla RSU ai sindacati che hanno candidato i suoi componenti.

A prescindere dal fatto che, essendo stata costituita in quella azienda una RSU, il ritorno alle RSA deve ritenersi precluso, secondo la previsione del protocollo d’intesa del 2013 per cui «nelle realtà in cui siano state o vengano costituite le RSU, [i sindacati] si impegnano a non costituire RSA» che ribadisce e rafforza la vigente «clausola di salvaguardia» di cui all’articolo 8 dell’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993.

Per quanto riguarda il procedimento di negoziazione del contratto collettivo nazionale disciplinato dal protocollo d’intesa del 2013, assumono particolare rilievo nella prospettiva in esame due profili: a) l’eventualità – prevista, anche se al solo fine di scoraggiarla – che la trattativa si svolga avendo come riferimento due diverse piattaforme, la prima presentata dai sindacati che abbiano «un livello di rappresentatività nel settore pari almeno al 50%+1» e la seconda dal/i sindacato/i minoritario/i; b) l’affidamento del negoziato ad un organismo tecnico, la delegazione trattante, distinto dai sindacati che danno vita al complessivo procedimento di rinnovo del contratto.

La possibilità di due (o, addirittura, più) piattaforme non sembra, però, interferire sui problemi applicativi dell’articolo 19, in quanto il negoziato ben può avere ad oggetto una pluralità di proposte, ma la trattativa resta unica e, quindi, non mutano le parti in essa impegnate.

Questo passaggio, anzi, appare utile a chiarire la situazione attuale nella quale, come già si accennava, può accadere che la trattativa si articoli, almeno formalmente, in due tavoli separati e che i sindacati seduti al

secondo tavolo abbiano presentato, anche loro, delle proprie piattaforme.

Ma, con l’applicazione del protocollo d’intesa del 2013, pur di fronte ad una pluralità di piattaforme, non si dovrebbe più assistere allo sviluppo di distinte trattative, ma di un’unica trattativa.

Semmai il problema che si pone, nella prospettiva dell’attuazione del protocollo d’intesa del 2013, riguarda il soggetto a cui lo stesso protocollo d’intesa del 2013 affida la negoziazione, cioè la delegazione trattante che ha una soggettività specifica rispetto ai sindacati che le danno vita e che, essendo stati ammessi al procedimento avendo il 5% di rappresentatività, hanno invece una legittimazione diretta a predisporre la piattaforma, a consultare i lavoratori ed a concludere l’accordo.

In questo caso, diversamente da quanto accennato con riferimento alla contrattazione aziendale, sembra però possibile riconoscere il requisito previsto dall’articolo 19 ai sindacati che costituiscono la delegazione trattante e ne fanno parte e, più in generale, sono partecipi del procedimento di negoziazione.

Infatti la delegazione trattante è l’espressione diretta dei sindacati che la designano, la compongono e si identificano con essa. Mentre, nel caso della contrattazione aziendale, il soggetto che tratta, cioè la RSU, si costituisce a seguito del voto espresso dai lavoratori, pur essendo i suoi membri espressione del sindacato che li ha candidati, dando quindi vita ad un’entità autonoma fondata sulla partecipazione costitutiva dei lavoratori. Del resto, non a caso, il protocollo del 1993 prevedeva per la contrattazione aziendale la co-legittimazione negoziale della RSU con i sindacati territoriali di categoria.

Peraltro la delegazione ha un compito meramente tecnico, quello di condurre le trattative che costituiscono un segmento del complessivo procedimento di negoziazione del contratto nazionale la cui gestione resta saldamente nelle mani dei sindacati di categoria ai quali compete la predisposizione della piattaforma, cioè l’individuazione delle scelte negoziali, e successivamente la consultazione dei lavoratori e la firma dell’accordo. Mentre nel caso della contrattazione aziendale si concentrano e si esauriscono nella RSU tutte le predette attività.

Un maggiore approfondimento della questione potrà, però, avvenire soltanto quando, come prevede il protocollo d’intesa del 2013, «nel rispetto della libertà e autonomia di ogni Organizzazione Sindacale, le Federazioni di categoria – per ogni singolo CCNL – decideranno le modalità di definizione della piattaforma e della delegazione trattante e le relative attribuzioni con proprio regolamento».

Infatti in base a questi regolamenti si potrà capire se la delegazione trattante sarà o meno composta da tutti i sindacati ammessi al procedimento di negoziazione avendo superato la soglia di

rappresentatività del 5%, come dovrebbe essere, o se invece si realizzerà una marginalizzazione dei sindacati (Ugl, Cisal, Confsal anch’essi firmatari del protocollo d’intesa del 2013) che non appartengono alle confederazioni Cgil, Cisl e Uil, riproducendo sostanzialmente la situazione attuale.

Ma sulle implicazioni del protocollo d’intesa del 2013 si tornerà nel prosieguo quando si esamineranno le connessioni tra il procedimento di negoziazione del contratto collettivo nazionale di categoria e l’articolo 19.

12. Ripercussioni reali e attese deluse del nuovo articolo 19 nel sistema