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La trattativa nel contratto collettivo di secondo livello

Sul concetto di negoziato rilevante ai sensi del “nuovo” articolo 19 Stat. lav

3. La trattativa nel contratto collettivo di secondo livello

Ai fini della qualificazione di un’attività pre-contrattuale come trattativa, le considerazioni sin qui svolte per il Ccnl – relative al necessario grado di avanzamento nell’interazione delle volontà delle future parti del contratto collettivo – sono perfettamente mutuabili per il contratto collettivo di secondo livello.

Con rifermento al secondo livello contrattuale si pone, per il vero, un diverso problema interpretativo che attiene ai soggetti sindacali che sono legittimati a concludere (e quindi anche a negoziare) il contratto collettivo aziendale.

Riguardo alla possibilità di costituire RSA nell’ambito di organizzazioni sindacali firmatarie o partecipanti alle trattative dei contratti collettivi aziendali applicati nell’unità produttiva, occorre osservare che con riferimento ai soggetti sindacali titolari della contrattazione di secondo livello il protocollo d’intesa del 2013 sembrerebbe aver risolto, almeno in prospettiva, le ricadute applicative della sentenza n. 231/2013.

Con il protocollo d’intesa del 2013, infatti, le Confederazioni hanno definitivamente optato per il modello di rappresentanza negoziale della RSU (12) – segnatamente, con il punto 6, capoverso 1 e 2 della parte dedicata alla Misurazione della rappresentatività (13

Il modello legale di rappresentanza in azienda delineato dall’articolo 19 può dirsi oggi superato solo in prospettiva, si è detto, perché il terzo capoverso del punto 6 della parte del protocollo d’intesa del 2013 dedicata alla Misurazione della rappresentatività tiene conto dell’autonomia delle future determinazioni delle singole federazioni nelle varie categorie affermando che «in ragione della struttura attuale della rappresentanza, che vede la presenza di RSU o RSA, il passaggio alle elezioni delle RSU potrà avvenire solo se definito unitariamente dalla Federazioni aderenti alla Confederazioni firmatarie il presente accordo». Per cui rimane sullo sfondo la possibilità che i contratti collettivi aziendali continuino ad essere sottoscritti, nel caso in cui il passaggio al modello della RSU non venga unanimemente concordato nei singoli ) – in luogo del “doppio binario” previsto dai punti 4 e 5 dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, secondo cui RSA e RSU sono modelli di rappresentanza sindacale aziendale fungibili, e che in ogni caso aveva già sancito il superamento della titolarità congiunta in base alla quale si riservava la titolarità del contratto collettivo aziendale al binomio organismo di rappresentanza aziendale più OO.SS. territoriali.

(12) Nel senso dell’impossibilità che le OO.SS. possano considerarsi firmatarie del contratto collettivo aziendale applicato nell’unità produttiva, o comunque che abbiano partecipato alle sue trattative, qualora il contratto collettivo di secondo livello sia sottoscritto dalla RSU, A.MARESCA, Prime osservazioni sul nuovo articolo 19 Stat. lav.: connessioni e sconnessioni sistemiche, cit., secondo cui «non appare possibile ipotizzare l’operatività di una sorta di proprietà transitiva che trasferisca la qualità di parte stipulante dalla RSU ai sindacati che hanno candidato i suoi componenti».

(13) Il primo capoverso del punto 6 dispone che «fermo restando quanto già definito in materia di RSU, nonché quanto previsto dall’Accordo 28/6/2011, le parti convengono che: viene confermato il principio stabilito nell’Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993, ossia le organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, o che comunque ad essa aderiscano, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della legge n. 300/1970»; il secondo, invece, che «le organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, o che comunque ad essa aderiscano, nelle realtà in cui siano state o vengano costituite le RSU, si impegnano a non costituire le RSA».

Ccnl, anche da parte delle RSA, che notoriamente sono considerate organo periferico delle OO.SS.

Si deve inoltre sottolineare come la transizione dalla titolarità congiunta (organismo di rappresentanza aziendale più OO.SS. territoriali) a quella esclusiva dell’organismo di rappresentanza aziendale, quale operata a livello Confederale con i punti 4 e 5 dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, non sia pienamente avvenuta in tutti i Ccnl (14

Come noto, infatti, le federazioni che aderiscono alle Confederazioni firmatarie del protocollo d’intesa del 2013 godranno, nella regolamentazione della legittimazione ex latu sindacale alla contrattazione di secondo livello, di ampia autonomia nella determinazione delle modalità di recepimento delle prescrizioni contenute nel protocollo d’intesa e nell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011: e ciò tenuto conto della parità gerarchica, almeno per l’ordinamento privato, tra tutti gli atti di autonomia privata collettiva, nella cui categoria rientrano ovviamente anche il protocollo d’intesa del 2013 e l’accordo interconfederale del 2011 (

).

15

Fermo quanto sopra, alcuni recenti rinnovi dei Ccnl hanno peraltro dimostrato che, nel recepire il punto 7 dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, le parti si sono limitate a inglobare (nel senso letterale della parola), prorogandola, la previsione che consente, «in attesa che i rinnovi definiscano la materia», la derogabilità del contratto nazionale ad opera del contratto collettivo aziendale.

).

Riguardo al profilo della titolarità della contrattazione aziendale in deroga, si rileva che nella interpretazione della parte del punto 7 dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 (che dispone, quanto a legittimazione contrattuale, che «le rappresentanze sindacali operanti in azienda d’intesa con le organizzazioni sindacali territoriali espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale») non si riscontra in dottrina un orientamento prevalente. In ogni caso, una parte degli Autori ritiene che, dietro l’utilizzazione dell’espressione sibillina “d’intesa”, sussistano dei margini di conservazione della titolarità congiunta tra rappresentanza sindacale

(14) In proposito, si vedano i recenti rinnovi del Ccnl per il personale dipendente da imprese esercenti il servizio di telecomunicazione del 1o febbraio 2013 o, ancora, il Ccnl per i lavoratori addetti al settore elettrico rinnovato il 18 febbraio 2013.

aziendale, sia essa nella forma delle RSA o della RSU, e OO.SS. territoriali (16

Quanto sopra al solo fine di ricordare che ad oggi, nel sistema delle relazioni industriali italiano, residuano degli spazi – nemmeno tanto marginali – perché le organizzazioni sindacali possano accedere alla tutela apprestata dalle disposizioni di cui al titolo III dello Statuto per effetto della partecipazione alla trattativa del contratto collettivo aziendale che risulti applicato nell’unità produttiva.

).