• Non ci sono risultati.

La dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 19 Stat. lav

4. Le ordinanze di rimessione

È l’ordinanza del 4 giugno 2012 del Tribunale di Modena a contenere la più convincente dimostrazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza dell’eccezione di illegittimità costituzionale dell’articolo 19, lettera b, della legge n. 300/1970 (28

Il giudice modenese motiva la rimessione degli atti alla Corte costituzionale riconoscendo che «l’univocità della disposizione» (

).

29) non consente al giudice di «forzare il dato letterale della norma» sino ad ancorare il dato della rappresentatività ad indici diversi da quello della sottoscrizione del contratto collettivo. Il suddetto giudice non sposa la linea argomentativa tracciata da quei giudici che privilegiano un’interpretazione teleologica/sistemica o “costituzionalmente orientata”. Per certi versi, pertanto, il provvedimento in esame può essere ricondotto alla giurisprudenza che, sulla base di un criterio strettamente letterale, ritiene riconoscibile il diritto alla costituzione di RSA solo a favore dei sindacati che abbiano materialmente stipulato il contratto collettivo. Tuttavia, il giudice remittente si distingue dai propri colleghi che aderiscono all’interpretazione meramente letterale, i quali «hanno rispettato il testo della legge senza, però, nemmeno tentare di considerare, in qualche modo, le esigenze derivanti dall’esistenza di nuovi, e fino a poco tempo fa, impensabili, assetti delle relazioni sindacali» (30

(27) M.PERSIANI, Ancora sul caso Fiat: eccessiva spericolatezza nel tentativo di soddisfare le aspettative sociali ovvero eccessiva prudenza nella fedeltà alla legge, in GI, 2012, n. 6. ). Infatti, il Tribunale modenese non si arresta di fronte all’ostacolo rappresentato dalla lettera della disposizione, dimostrandosi invece attento nel cogliere la modificazione strutturale dell’ordinamento

(28) Si fa qui riferimento alle altre ordinanze di rimessione da cui è scaturita la pronuncia n. 231/2013 della Corte costituzionale ed in particolare a quelle citate di Trib. Vercelli 25 settembre 2012, Trib. Melfi 28 novembre 2012 e Trib. Torino 12 dicembre 2012. (29) Trib. Modena 4 giugno 2012.

sindacale consumatasi a partire dal 1996 (31) e, soprattutto, abile nel trarre da tale modificazione un elemento che inciderebbe sulla struttura della norma in oggetto, determinandone l’incostituzionalità (32

Più specificamente, il giudice afferma che la necessità di selezionare i sindacati meritevoli della tutela statutaria (esigenza che spiega la presenza dei due criteri selettivi originariamente contenuti nell’articolo 19) non può dirsi venuta meno per effetto della modifica referendaria del 1995 e che, piuttosto, in ragione di tale modifica, l’esigenza selettiva debba considerarsi correlata al criterio della rappresentatività effettiva del sindacato. Pertanto, «le conseguenze abnormi della pedissequa applicazione del criterio selettivo di cui all’art. 19 lett. b) sganciate dalla realtà di una effettiva rappresentatività, ne rivelano l’intrinseca irragionevolezza» (

).

33). Ed ancora «il criterio selettivo di cui all’articolo 19 lett. b), in quanto considera quale unico presupposto per la costituzione delle r.s.a. la sottoscrizione di contratti collettivi applicati all’unità produttiva, appare irrazionale perché indice inidoneo delle effettiva rappresentatività delle associazioni sindacali, così da tradire la ratio stessa della disposizione dello Statuto, volta ad attribuire una finalità promozionale e incentivante dell’attività del sindacato quale portatore di interessi del maggior numero di lavoratori» (34

Peraltro, il giudice remittente non manca di evidenziare l’incoerenza della norma alla luce delle modifiche apportate al sistema delle relazioni industriali dall’articolo 8 della legge n. 148/2011: da un lato si consente ad un sindacato comparativamente più rappresentativo (qual è certamente la Fiom) di stipulare, a determinate condizioni, contratti di prossimità in grado di derogare alla contrattazione di categoria e alla normativa di legge, dall’altro, si nega al medesimo sindacato di costituire

).

(31) Lo «scenario delle attuali relazioni […] è invece caratterizzato dalla rottura dell’unità di azione delle organizzazioni maggiormente rappresentative, dalla conclusione di contratti collettivi cd. separati e, in particolare, da una serie di iniziative poste in essere dal Gruppo Fiat […] che ha portato alla creazione di un nuovo sistema contrattuale, definito da una dottrina come auto-concluso e auto-sufficiente» (Trib. Modena 4 giugno 2012, cit.).

(32) «secondo i giudici delle ordinanze, il conflitto è nella norma, nei suoi contenuti inespressi, non nella sua equivocità, nella sua naturale vaghezza» (B.CARUSO, FIOM v. FIAT: hard cases davanti alla Consulta (a proposito dell’art. 19 dello Statuto), in RIDL, 2012, n. 4, II, 1029 ss.).

(33) Trib. Modena 4 giugno 2012, cit. (34) Ibidem.

RSA in quanto non firmatario di un contratto collettivo applicato all’azienda.

Infine, il Tribunale rileva che l’effetto prodotto dalla norma controversa incide, condizionandola negativamente, sulla libertà delle organizzazioni sindacali di adottare la strategia ritenuta più opportuna per una migliore tutela degli interessi collettivi dei lavoratori; queste, infatti, pur di continuare a svolgere attività sindacale nei luoghi di lavoro, sarebbero costrette a sottoscrivere un contratto collettivo nonostante il suo contenuto non venga dalle stesse condiviso.

Che la via della rimessione della questione alla Corte costituzionale fosse quella giuridicamente più opportuna lo si era evidenziato da più parti (35). Tuttavia, si deve riconoscere al Tribunale di Modena il merito di non aver aderito né alla tesi sistematica sostenuta da quei «giudici che, facendo uso di ardita fantasia interpretativa, nonostante la chiara lettera della legge, affermavano comunque sussistente un diritto della Fiom» (36), né all’opposta tesi letterale sostenuta da quei «giudici che, senza batter ciglio, hanno negato quel diritto sulla base della semplice lettera della legge ed affermando la piena legittimità di quest’ultima con acritico richiamo alla sentenza della Corte del 1996» (37

(35) Secondo B.CARUSO, op. cit., «i giudici remittenti fanno, invece, dal punto di vista ermeneutico, una scelta saggia e prudente: rifiutano sia le forzature delle circolanti interpretazioni costituzionalmente orientate […] [sia] le altre che fanno ricorso, invece, all’argomento apagogico (“è assurdo escludere il sindacato più rappresentativo”) o teleologico/originalista (“era intenzione originaria del legislatore ammettere ai diritti del titolo III i sindacati rappresentativi come la Fiom”)»; secondo E. GHERA, L’articolo 19 dello statuto, una norma da cambiare?, in DLRI, 2013, n. 138, 185 ss., «la via dell’incidente di (in)costituzionalità era l’unica possibile; ed era anzi obbligata per cercare una soluzione giuridica valida per un contenzioso giudiziario alimentato dalla sottostante conflittualità, non solo tra sindacato ed azienda, ma anche tra sindacati»; F. LISO, La decisione della Corte costituzionale sull’articolo 19 della legge n. 300/1970, in www.federalismi.it, 2013, n. 15, paragonandoli a quelli che aderiscono ora all’interpretazione letterale, ora all’interpretazione sistematica, definisce i giudici remittenti come quelli dotati di «maggiore equilibrio».

) costringendo, in tal modo, la Corte costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità dell’articolo

(36) F.LISO, op. cit. (37) F.LISO, op. cit.

19 Stat. lav. che, come rilevato da autorevole dottrina (38

(38) M.PERSIANI, op. cit., citando, a sua volta F.CARINCI, Il grande assente: l’art. 19 dello Statuto, in ADL, 2012, n. 2, 338 ss.

), «costituisce il problema dei problemi, in quanto quella disposizione rende incerta l’individuazione della controparte sindacale e la tenuta della contrattazione aziendale».

Continuità e discontinuità della giurisprudenza