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Le informazioni europee di base (IEB)

LA TRASPARENZA NEL CREDITO AL CONSUMO

2. LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUAL

2.2. Le informazioni europee di base (IEB)

Le ragioni di protezione al consumatore sono finalizzate verso una duplicità di

obiettivi : da un lato la capacità di valutare il prodotto offerto dalla banca, dall'altro la capacità di scegliere lo stesso prodotto con cognizione di causa; il primo scopo è proprio dell'attività del finanziatore ed è la causa scatenante il necessario potenziamento della disciplina della trasparenza, in species precontrattuale, nel senso che suo è l'onere di far conoscere (meglio, comprendere) al cliente le diverse alternative che compongono la propria offerta, favorendo la realizzazione in capo allo stesso di “premesse psicologiche idonee a compiere in autonomia e con

consapevolezza la relativa scelta”89.

Il documento denominato Informazione Europea di Base (IEB) ha esattamente questa finalità ed esiste solo nella disciplina del credito al consumo; pur accomunandosi al Documento di sintesi in quanto a finalità informativa, l'IEB è tipizzato, analitico, contiene clausole a contenuto negoziale sullo svolgimento del

89MINTO, Il nuovo documento denominato “informazione europea di base” nell'ambito del

rinnovato regime informativo nei contratti di credito ai consumatori, in Banca borsa e titoli di credito, fasc. 1, 2012, pag. 99; DI DONNA, La disciplina degli obblighi informativi precontrattuali nella direttiva sul credito al consumo, in Giuris. it., 2010, pag. 242 ss; INDRACCOLO, Credito al consumo e principio di protezione effettiva del contraente debole. Prime considerazioni sulla direttiva 2008/48/CE, in Rassegna diritto civile, 2010, pag.267 ss.

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rapporto che anticipano il contenuto contrattuale90 e, pur permettendo alla banca di

adottare un documento diverso purché in linea con le indicazioni previste dalla normativa, l'IEB è caldeggiato dalla Banca d'Italia nel momento l’autorità afferma: “le informazioni relative alle condizioni economiche possano reputarsi chiare e concise quando il contratto fa rinvio alle Informazioni europee di base sul credito

ai consumatori, allegate in questo caso al contratto e costituenti il frontespizio”91; il

DDS e l'IEB sono dunque due strumenti tra di loro alternativi; la loro compresenza potrebbe causare una sovrainformazione che potrebbe danneggiare il cliente tanto quanto l'assenza dell'informazione stessa.

Le informazione europee di base, in fase antecedente alla stipulazione del contratto, producono l'effetto di non vincolare le parti, generando un’integrazione

ex lege di previsioni di favore della parte esposta volte a sostituire le clausole

difformi durante il contratto; durante l'esecuzione del contratto generano l'effetto sostituzione del TAEG erroneamente o imprecisamente quantificato nell'IEB con il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali. La sostituzione automatica di clausole difformi tra quanto pattuito (in seno all'IEB) e quanto applicato (successivamente all'istruttoria svolta dalla banca) è in linea con la normativa generale ma non devono far ritenere le IEB solo degli annunci pubblicitari in linea con il foglio informativo, poiché la stessa disciplina chiarisce che la pubblicità a

90 MINTO, op. cit., nota 7.

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contenuto generale è diffusa solo con annunci pubblicitari peraltro sprovvisti della

clausola di sostituzione92.

Un punto non troppo chiaro e dibattuto appare la natura delle Informazione europee di base, ossia se debbano ritenersi anteriori alla fase istruttoria svolta dalla banca sul cliente oppure successiva alla stessa.

Invero l'IEB esplicherebbe le sue funzioni prima dell'istruttoria lasciando la possibilità di successiva rettifica da parte dell'operatore bancario rispetto a quanto precedentemente dichiarato dal cliente; sembra però da preferire la dottrina più in linea col dato normativo, nel momento in cui rileva che ciò che personalizza il

documento in questione è proprio la fase istruttoria antecedente allo stesso93. Dove

poi non aiuta il dato normativo, giunge il chiarimento della Banca d'Italia. Un esempio calzante è quello attinente all'art. 124-bis TUB in cui si afferma che “il finanziatore, prima di perfezionare il contratto, deve valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso o attraverso una banca-dati”; l'ambigua disposizione sembra orientare l'IEB ad un momento antecedente all'istruttoria ma la Banca d'Italia ha chiarito che “i doveri di informazione precontrattuale stessa possono essere soddisfatti attraverso la consegna al consumatore del modulo personalizzato con

92Sezione VII, paragrafo 4.1. Disciplina Vigente.

93MINTO, op. cit., pag. 102; MAIMERI, op. cit., pag. 101; NERVI, La trasparenza bancaria, in L'attività delle banche, a cura di Urbani, Padova, 2010, pag. 41.

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riguardo ai soli elementi che questi ha comunicato al finanziatore”94, nel senso che

il finanziatore ha come obbligo solo quello di dare informazioni parametrate su quanto ha dichiarato il cliente pur potendo, se vuole, istruire una pratica.

In conclusione si può affermare che esistano due tipi IEB in due differenti momenti: un pre-IEB redatto sulla base delle sole informazioni date dal cliente (come un preventivo); l'altra in fase di stipulazione, dove l'IEB propriamente detto si personalizza e si adopera alla valutazione del merito creditizio (come il documento di sintesi).

Questo vuol dire che è possibile (anche se potrebbe non succedere) sostituire il documento di informazione europea di base successivamente all'istruttoria con un nuovo documento rettificato, il quale sarà l'informazione che beneficerà del regime di sostituzione effettiva delle condizioni incongrue o discordanti rispetto al suo

stesso contenuto95.

Per quanto riguarda il tipo di informazioni precontrattuali che devono essere date al consumatore, le Disposizioni della Banca d'Italia dividono le aperture di

credito “atipiche”96 e le dilazioni di pagamento dagli altri contratti di credito

94Risposta alle FAQ in www.bancaditalia.it.

95CARGNIEL, DE VELLIS, Disciplina del credito ai consumatori: nuovi strumenti di

trasparenza e forma dei contratti bancari, in Resp. Civ. E prev., fasc. 1, 2012, pag. 0321B.

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(prevalentemente mutui e aperture di credito a tempo determinato superiore a tre mesi) per i quali è prevista una disciplina di trasparenza meno tutelante per il

consumatore97; qualora l'offerta di un contratto di credito avesse ad oggetto una

apertura di credito atipica, così come per le dilazioni di pagamento, le informazioni

europee di base sono rese tramite un modello ad hoc, il 4D98, invece per le

operazioni diverse dalle due testé riportate, il modello dell'IEB è il 4C99 delle

Disposizioni della Banca d'Italia.

97CARGNIEL, DE VELLIS, op. cit., pag. 0321B

98Contenente informazioni relative al tipo di contratto, identità del finanziatore, importo totale del credito, durata del contratto, TAEG, tutte le spese che derivano dal contratto, interessi di mora e penali per inadempimento, diritto di recesso, informazioni sull'utilizzo di banche dati, durata dell'offerta. Per le dilazioni di pagamento deve essere specificato anche importo, numero e scadenza delle rate, ordine di imputazione dei pagamenti finalizzati al rimborso di saldi negativi ai quali sono applicati tassi diversi (se previsti).

99Contenente informazioni sul tipo di contratto offerto, denominazione e indirizzo della sede amministrativa del finanziatore, importo totale del credito e condizioni di utilizzo, durata del contratto, indicazione del bene o del servizio oggetto del contratto collegato ed il relativo prezzo in contanti, tasso e condizioni che ne disciplinano l'applicazione, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso iniziale e condizione per la modifica unilaterale dello stesso, TAEG e importo totale dovuto dal consumatore con un esempio rappresentativo, importo numero e periodicità delle rate nonché l'ordine di imputazione dei pagamenti finalizzati al rimborso di saldi negativi ai quali sono applicati saldi debitori diversi, spese derivanti dal contratto comprese quelle notarili a carico del consumatore, tasso di interessi di mora e quando può essere applicato, conseguenze del mancato

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