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L'estinzione anticipata del finanziamento

LA TRASPARENZA NEL CREDITO AL CONSUMO

4. LE FORME DI RECESSO DAL LATO DEL CONSUMATORE

4.3. L'estinzione anticipata del finanziamento

L'estinzione anticipata del finanziamento151, pur essendo una causa unilaterale

di estinzione del rapporto contrattuale, è cosa intrinsecamente diversa rispetto alle altre forme di estinzione; invero qui ciò che porta alla cessazione del rapporto è

149Motivi oggettivamente giustificati sono, ad esempio, il “sospetto di un uso fraudolento o non autorizzato dal credito” oppure “l'aumento significativo del rischio che il consumatore non possa rimborsare il credito”. Considerando n. 33 Direttiva 2008/48/CE.

150BONGIOVANNI, op. cit., pag. 468.

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l'adempimento (corretto) dell'obbligazione, non pentimenti e volontà di liberarsi da vincoli contrattuali indeterminati.

Viene a configurarsi una fattispecie ibrida che condivide con la disciplina in esame soltanto il risultato finale: la cessazione del rapporto.

Il legislatore consente al consumatore di anticipare la naturale cadenza temporale del finanziamento e definire sia il momento nel quale utilizzare lo strumento estintivo sia determinare la misura dell'adempimento, dando possibilità al consumatore di effettuare un rimborso totale o parziale; attraverso un principio di check and balances il Testo Unico prevede la riduzione del costo totale del credito dal lato del consumatore e la corresponsione di un indennizzo motivato ed equanime dal lato del finanziatore.

Autorevole dottrina è propensa a qualificare l'obbligazione estintiva152 come

facoltativa, posta in posizione subalterna rispetto alla principale (pagamento del finanziamento); trattandosi di una modalità secondaria di assolvimento dell'obbligazione, che interviene in itinere sul piano dell'esecuzione, deve manifestarsi non soltanto “la volontà di avvalersi della facoltà di estinzione

152Peraltro l'unica ipotesi tecnicamente configurabile come estinzione è il rimborso totale del credito. BONGIOVANNI, op. cit., pag. 470.

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anticipata tramite dichiarazione, ma è necessario il comportamento manifestativo,

consistente nel versamento della somma dovuta, compresi gli interessi maturati”153.

Muovendo una riflessione personale, quanto appena detto configura una fattispecie di negozio giuridico unilaterale, dove rilevano non solo la volontarietà del comportamento ma anche la volontà del fine; dato questo presupposto, il semplice comportamento estintivo (pagamento anticipato del finanziamento) senza la volontà di usufruire di tale istituto dovrebbe comportare non la retrocessione a

mero atto (dove necessario e sufficiente è il comportamento) ma la nullità dell'atto,

con restituzione dell'interessi inconsapevolmente corrisposti.

La previsione di un indennizzo in favore del finanziatore nasce dall'idea di prevedere un compenso per un affidamento fatto su una precisa scadenza, di fatto anticipata; ma solo se il finanziatore dimostra di aver subito dei danni. Il legislatore, intuendo il possibile fardello nelle casse del consumatore, richiede un indennizzo equo e giustificato, introducendo soglie di sbarramento oltre le quali la qualificazione non può spingersi ed enucleando una serie di ipotesi nella quale l'indennizzo non può essere preteso.

Dunque l'indennizzo può benissimo non essere richiesto (e/o non essere legittimo) ed anche se fosse oneroso avrebbe un tetto massimo imposto dalla legge;

153DOLMETTA, SCIARRONE-ALIBRANDI, La facoltà di “estinzione anticipata” nei

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queste caratteristiche hanno fatto coniare il termine di “contenuta onerosità”

dell'indennizzo154.

Ben più arduo è reperire il significato dei termini equo e giustificato, non essendo in alcun modo resi espliciti da alcuna norma; la dottrina si orienta nel ritenere equo un indennizzo commisurato all'importo totale del credito (limite massimo o somma totale messa a disposizione del consumatore in virtù del contratto di credito) in un arco temporale che va dalla data del versamento anticipato fino alla scadenza naturale del contratto di credito, rendendo il quantum

“direttamente proporzionale alla vita del contratto”155.

Più difficoltoso è dare una definizione oggettiva di giustificato, aggravato

anche dalla volontà del legislatore di porsi distante dalla Direttiva comunitaria156

che aveva introdotto il concetto di perdita come la differenza tra il tasso di interesse

154DOLMETTA, SCIARRONE-ALIBRANDI, op. cit., pag. 536.

155VENTURI, Commento all'art. 125-sexies, in op. cit., pag. 1923. Dello stesso avviso anche BONGIOVANNI, op. cit., pag. 468.

156La Direttiva 2008/48/CE consentiva agli Stati membri di attribuire, in via eccezionale, al creditore la possibilità di pretendere un indennizzo maggiore qualora fosse stato in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato superasse le soglie massime previste. Il consumatore aveva facoltà di esigere una riduzione nel caso in cui l'indennizzo richiesto dal creditore fosse superiore alla perdita da questi effettivamente subita, con l'onere di dimostrarlo.

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inizialmente concordato e quello al quale il creditore può prestare sul mercato la somma versata anticipatamente al momento del rimborso.

Parte della dottrina aveva evidenziato la problematica ermeneutica della definizione di perdita, prevedendo inoltre un aumento dei contenziosi tra consumatori e creditori, con conseguenze deterrenti per il ricorso al finanziamento

dei consumatori stessi157.

Il legislatore ha così seguito tale indirizzo e ad oggi l'indennizzo può dirsi giustificato solo laddove “si verifichi una perdita comprovata per il finanziatore (lontano dall'idea europeista) commisurata sull'incidenza del rimborso anticipato

sugli equilibri finanziari dell'operazione e sui costi appositamente sostenuti”158.

Tale indennizzo ha due soglie quantitative predeterminate dal Testo Unico: l'1% dell'importo rimborsato se la vita residua del contratto è pari ad un anno; lo 0,5% dell'importo se detta vita è inferiore ad un anno.

157Su tutti CIATTI, La corresponsione anticipata delle somme dovute dal consumatore al

creditore, in La nuova disciplina europea del credito al consumo, DE CRISTOFARO (a cura di),

Torino, 2009, pag. 163 ss.

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In conclusione, perché possa essere corrisposto l'indennizzo, devono essere osservati i parametri della legge, intesi come equità e giustificazione e soglie

massime; non devono essere previste cause di esclusione159

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5. IL MERITO CREDITIZIO NEL MECCANISMO DEL