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L’ATTIVITA’ DI CONSULENZA

DALLA TRASPARENZA ALLA CONSULENZA

1. L’ATTIVITA’ DI CONSULENZA

Il servizio d’investimento denominato attività di consulenza è l’ultimo dei

servizi di investimento in ordine cronologico181.

La direttiva MIFID definisce la consulenza in materia di investimenti come “la prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore di servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario”. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente, ovvero non è personalizzata se viene diffusa al pubblico

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mediante canali di distribuzione. La normativa europea è chiara in proposito; si intende per raccomandazione personalizzata “una raccomandazione che viene fatta ad una persona nella sua qualità di investitore o potenziale investitore o nella sua qualità di agente dello stesso. Tale raccomandazione deve essere presentata come

adatta e basata sulle caratteristiche di tale persona182.

La consulenza in materia di investimento è, insieme alla gestione di portafogli di investimento, un servizio a valore aggiunto ossia prevede un sistema di tutela più puntuale rispetto agli altri servizi d'investimento (detti esecutivi), fondato su una valutazione di piena adeguatezza fra il profilo del cliente e le caratteristiche del servizio d'investimento o dello strumento finanziario oggetto di raccomandazione; se le raccomandazioni non sono presentate come adatte per il cliente, rientreranno nelle raccomandazioni generali degradando a servizi accessori; ancora: se la consulenza non si riferisce ad un determinato strumento finanziario ma ad un “tipo” di strumenti finanziari, si configura un'attività che il legislatore europeo configura come consulenza generica (ad es. raccomandazione sull'allocazione del portafoglio e sulle tipologie di attività e strumenti finanziari che possono essere, normalmente, preparatorie alla consulenza vera e propria, in senso stretto).

182 Ai sensi dell'art. 4 par. 1 della Direttiva 2004/39/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Aprile 2004 “relativa ai mercati degli strumenti finanziari”.

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La consulenza in materia di investimenti vede la partecipazione183 di un

soggetto nuovo rispetto ai soggetti abilitati ai servizi ed attività d'investimento: le

società di consulenza finanziaria184.

Si apre dunque il campo all'esercizio di consulenza finanziaria in modalità

stand-alone (non associato alla prestazione di ulteriori servizi d'investimento e con

espressa esclusione delle spettanze della clientela), anche a persone giuridiche, con un regime analogo a quello che si prevede al 2°comma dell'art. 18 per la consulenza finanziaria di persone fisiche, richiedendo il possesso da parte degli esponenti aziendali di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.

La consulenza in materia di investimenti vive della nozione di raccomandazione personalizzata, nel senso sopra riportato, suscettibile di ulteriore distinguo, su cui la direttiva Mifid non ha però preso posizione; invero le raccomandazioni personalizzate possono essere “strumentali” o “indipendenti”.

183 Vedi legge 18 Giugno 2009 n. 69 che ha inserito nel TUF l'art. 18-ter.

184 . La legge suddetta stabilisce che “a decorrere dal 1° Ottobre 2009, la riserva di attività di cui all'art. 18 del Testo Unico non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite Banca d'Italia e Consob, di prestare consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti”.

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Le raccomandazioni personalizzate strumentali sono serventi rispetto ad un determinato servizio d'investimento già scelto o attivato, ovvero sono finalizzate a supportare la scelta tra più servizi o prodotti offerti da un determinato intermediario (polarizzazione), riconoscendo in tali aspetti una causa distributiva; l'operatore che rende tale tipologia di raccomandazione non è neutrale ma, al contrario, ha uno specifico interesse economico alla conclusione dell'operazione riassumibile o nella percezione della commissione relativa ai servizi intermediati o nell'acquisizione di controparte nell'operazione, il che implica l'ulteriore e consequenziale interesse a regolare l'operazione alle condizioni giuridiche, economiche e di rischio di per sé più convenienti. Questa tipologia nel nostro ordinamento non trova autonoma disciplina, ma viene assorbita e specificata all'interno del servizio d'investimento cui accede. Va da sé che se il servizio è offerto fuori sede, i soggetti abilitati devono necessariamente servirsi dei promotori finanziari, di modo che la consulenza prestata dal promotore sia giuridicamente configurabile come necessariamente strumentale rispetto ai servizi promossi, servente rispetto all'impresa d'investimento per conto del quale il promotore opera e polarizzata sull'offerta dei relativi prodotti

e servizi185. La causa distributiva cui prima facevo riferimento è dunque la

remunerazione del promotore posto esclusivamente a carico dell'intermediario e mai della clientela.

185 MORGANTE, Regime e indipendenza dei consulenti finanziari e società di consulenza

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La nozione di raccomandazione indipendente, vista l'assenza dei definizione normativa, viene ricostruita in via esegetica sulla base di “indici”; rileva, in primo luogo, il parametro soggettivo della neutralità, intesa come “strutturale indipendenza del consulente rispetto agli investimenti consigliati”; in secondo luogo vi è un parametro oggettivo rinvenibile nella onnicomprensività, ossia “inesistenza di limiti preordinati in capo al consulente circa gli investimenti da consigliare”. I due parametri, che distinguono la consulenza servente da quella indipendente, trovano chiaro riflesso nel profilo remunerativo in quanto l'unica remunerazione percepita dal consulente indipendente è quella ad esso pagata dal cliente nell'interesse del quale il servizio è prestato (fee only), con la conseguenza ovvia che nella consulenza indipendente, l'interesse perseguito dal consulente è esclusivamente quello del cliente sul quale incombe, in termini sinallagmatici, l'obbligo di remunerazione; questa sarà adeguata alla qualità del servizio reso, al fine di garantire al consulente un'effettiva convenienza nello svolgere il servizio con serietà e dedizione.

In termini prettamente pratici ed economici va rilevato che la consulenza finanziaria indipendente crea una maggiore efficienza del mercato, contribuendo ad abbattere le asimmetrie informative che fisiologicamente caratterizzano il rapporto tra intermediario istituzionale e clientela retail, consentendo l'ingresso nel mercato di soggetti non professionali, con il beneficio per il mercato stesso di un aumento di surplus finanziario. L'ingresso di nuovo soggetti sviluppa maggiore concorrenzialità ed evita meccanismi atti a distorcere il mercato; in particolare si

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allude ai consumatori italiani che, successivamente alla crisi del 2007-2008 hanno perso fiducia ed interesse nella detenzione di strumenti finanziari rischiosi (azioni, obbligazioni, quote di risparmio gestito) concentrandosi sulle attività finanziarie sotto forma di deposito e circolante. Sono comportamenti che hanno ripercussioni su tutto il mercato finanziario poiché, nonostante la globalizzazione, ne frenano l'espansione e l'evoluzione.

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2. L’EDUCAZIONE FINANZIARIA TRA INIZIATIVE