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Nuovi scenari per la riproduzione dell’opera d’arte nei muse

4.2 Il decreto Art Bonus

4.2.2 Le innovazioni del decreto

Il Governo italiano ha emanato il 31 maggio 2014 il decreto n. 83, detto “Art Bonus”, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. Il 9 luglio 2014 questo decreto è divenuto legge, dopo essere stato approvato definitivamente dal senato il 28 luglio 2014. Il provvedimento ha un ampio respiro e copre problematiche molto diverse legate alla gestione del patrimonio culturale italiano.

Nei considerando del decreto si sottolinea la necessità di reperire risorse per garantire la tutela del patrimonio culturale, anche mediante interventi di agevolazione fiscale. Nell’art. 1 sono quindi disposte misure per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura attraverso un credito d’imposta, favorendo il mecenatismo. Si vuole riformare la precedente normativa, incentivando la pratica delle liberalità, per togliere l’alibi del “limitato

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vantaggio fiscale”. La norma attribuisce ai soggetti che eseguono una donazione verso enti che tutelano e valorizzano i beni culturali pubblici, un credito d’imposta pari al 65% della somma erogata (50% nel 2016). L’allargamento del beneficio fiscale è identico per tutti i soggetti donatori, indipendentemente dallo status giuridico261.

Altra importante misura attuata è la salvaguardia e la valorizzazione dei principali siti culturali italiani che necessitano di tutela, come l’area archeologica di Pompei, il complesso della Reggia di Caserta, le aree colpite da calamità naturali come l’Abruzzo con la città de L’Aquila262.

Si considera anche la necessità di emanazione di disposizioni per il rilancio del turismo, settore produttivo strategico per la ripresa economica del paese. Si vuole assicurare la competitività dell'offerta turistico-culturale italiana, anche mediante processi di digitalizzazione e informatizzazione del settore. Per questo l’art. 9 riconosce un credito d'imposta (di importo massimo di 12.500 €) del 30% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo, come spese relative a impianti wi-fi, siti web ottimizzati per il sistema mobile, servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale utili a generare visibilità e opportunità commerciali su web, social media e comunità virtuali. La norma si rivela necessaria soprattutto per ridurre un gap digitale tra le strutture italiane e quelle dei principali concorrenti esteri263.

Vista l'urgenza di assicurare, nell'ambito della più ampia politica di revisione della spesa, l'organica tutela di interessi strategici sul piano interno e internazionale, l’art. 14 stabilisce misure urgenti per la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali264.

L’articolo che a noi interessa è l’art. 12., al Titolo III (Misure urgenti per l’amministrazione del patrimonio culturale e del turismo). Qui si trattano le

261 Cfr. art. 1 del decreto Art Bonus 262 Cfr. artt. 2, 3 e 4 del decreto Art Bonus 263 Cfr. art. 9 del decreto Art Bonus 264 Cfr. art. 12 del decreto Art Bonus

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“Misure urgenti per la semplificazione in materia di beni culturali e paesaggistici”, per rendere più agile, efficace e moderna l’azione del Ministero265.

Importante ai fini della nostra analisi è il terzo comma, che apporta modifiche “necessarie e urgenti” ad alcune norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio, testo di riferimento della nuova normativa per introdurre “specifiche ipotesi di liberalizzazione in materia di licensing dei beni culturali”. Si introducono delle variazioni riguardanti la disciplina di riproduzione dei beni stessi per razionalizzare e semplificare le norme previste dal citato Codice. Nella Sezione II, “Uso dei beni culturali”, si presenta la disciplina (artt. da 106 a 109 del Codice) che prevede che qualunque riproduzione di un bene culturale appartenente a un soggetto pubblico, con qualunque mezzo, in qualunque contesto e per qualunque fine effettuata, debba sempre essere autorizzata. All’art. 106 si evidenzia che l’uso dei beni culturali in consegna al Ministero o ad altri enti può essere concesso a singoli richiedenti266.

All’art. 107 si sottolinea che sono concessi anche la riproduzione e l’uso strumentale e precario dei beni culturali in consegna al Ministero, salvo che si rispettino le norme in materia di diritto d’autore267. All’art. 108 si afferma che ci sono dei canoni di concessione per le riproduzioni di beni culturali, stabilite dall’autorità che ha in consegna il bene culturale.

Bisogna dunque munirsi di autorizzazione e pagare un canone, salvo alcuni casi previsti dall’art. 108 comma 3 (per cui in ogni caso bisogna avere autorizzazione):

Nessun canone e' dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di

265 Ibidem

266 Cfr. art. 106 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 267 Cfr. art. 107 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

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valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente268.

Nella relazione all’Art Bonus si sottolinea come quello appena descritto sia “un impianto normativo non più attuale, in particolare con riguardo alle esigenze derivanti dalla circolazione dei contenuti sulla rete internet”. In particolare si fa riferimento all’art. 9 primo comma della Costituzione: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”269, in cui si sancisce inoltre il diritto alla libera manifestazione del

pensiero. Il Codice dei beni culturali presentava dunque un’eccessiva rigidità rispetto alla circolazione delle immagini di beni culturali e risultava ormai difficilmente applicabile. Il nuovo impianto legislativo mira dunque a sciogliere queste difficoltà applicative.

In particolare, a tali fini l’articolo 12 comma 3 del decreto “Art Bonus” prevede: alla lettera a) la modifica dell’art. 108, comma 3. L’articolo previgente concedeva gratuitamente e prevedeva il permesso alla riproduzione a due classi di richiedenti: i soggetti privati che intendessero utilizzare le copie per usi personali o di studio; i soggetti pubblici che richiedessero l’uso con finalità di valorizzazione. La novità del decreto è che allarga tale seconda categoria anche a soggetti privati.

Quindi, si consentono le riproduzioni di beni culturali gratuite per finalità di valorizzazione non solo quando a compierle siano soggetti pubblici, ma anche nel caso si tratti di soggetti privati, purché non vi sia scopo di lucro neanche indiretto. La relazione specifica anche che la nuova norma mira ad applicare il canone ai soggetti pubblici che spesso agiscono a fine di lucro (per esempio svolgendo la realizzazione di documentari o film). Si vuole dunque operare una distinzione non sulla base di soggetti pubblici o privati,

268 Cfr. art. 108 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 269 Cfr. art. 9 della Costituzione Italiana

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ma sui fini lucrativi o meno, cui è diretta l’attività svolta da questi soggetti. Inoltre questa nuova norma adegua anche l’ordinamento ai principi di concorrenza e parità di trattamento tra gli operatori economici imposti dall’ordinamento europeo, evitando di avvantaggiare indebitamente i soggetti pubblici esonerandoli dal canone, quando agiscano per fini di lucro al pari dei privati.

L’articolo è così modificato:

Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro, neanche

indiretto. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese

sostenute dall'amministrazione concedente270.

Assai notevole è l’impatto dovuto all’aggiunta al medesimo articolo 108 di un nuovo comma, cuore della liberalizzazione prevista dal decreto271. Alla lettera b) è introdotto il comma 3-bis dopo il comma 3 dell’art. 108, che recita:

3-bis. Sono in ogni caso libere, al fine dell'esecuzione dei dovuti controlli, le seguenti attività, purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

1) la riproduzione di beni culturali attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l'uso di stativi o treppiedi;

2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte dall'utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale.272

270 Cfr. art. 108 comma 3 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio con modifiche del

decreto “Art Bonus”

271 G. Gallo, op. cit., p. 3

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Come si vede, le finalità che garantiscono la libera riproducibilità sono allargate ed è difficile trovare esempi di uso non commerciale che non ricadano nell’elenco riportato273.

Questa norma prevede dunque la completa liberalizzazione, con esonero dall’autorizzazione, della riproduzione e divulgazione dei beni culturali, a condizione che siano effettuate senza scopo di lucro. La previsione al punto 2 in particolare, consente la pubblicazione delle fotografie che riproducono il bene culturale, salvo l’assenza dello scopo di lucro. Come sottolinea la relazione al decreto, è vero che questa pubblicazione era in realtà già consentita dall’art. 108 comma 3 del Codice, quando si afferma che la pubblicazione è concessa se si tratta di uso personale o motivi di studio, ma c’era bisogno di questa nuova normativa per chiarire la portata dell’innovazione, mettendo riferimenti espliciti alla rete internet. In ogni caso, viene ricordato che se l’immagine reperita in rete dovesse essere usata per scopo di lucro da privati o da enti pubblici, bisognerebbe comunque versare il corrispettivo dovuto e chiedere la concessione all’utilizzo dell’immagine.

Come viene ricordato nella relazione al decreto, il Ministero deve prendersi carico di controllare che l’uso della riproduzione del bene sia lecito, accertandosi che non vi sia scopo di lucro né modalità che possano minare alla conservazione o al decoro del bene culturale.