La riproduzione dell’opera d’arte e i diritti nei muse
2.3 Il pubblico dominio
Nell’ottica di un bilanciamento tra interessi dell’autore alla protezione della propria opera e interessi del pubblico alla fruizione della stessa, si situa la concezione di “pubblico dominio”. Un’opera entra nel pubblico dominio quando trascorre il termine di protezione dei diritti patrimoniali dell’autore sull’opera, nel caso dell’Italia settant’anni dopo la morte dell’autore, come stabilito dall’art. 25 l.d.a. (v. supra, 1.3).
L’esistenza del pubblico dominio contrasta il “monopolio” degli artisti o degli aventi diritto, cioè un controllo esclusivo sull’opera, e cerca invece di promuovere la conoscenza della cultura come un bene comune. La collettività può avere libero accesso alle forme espressive di produzione culturale - dalle opere letterarie alla musica, dalla fotografia ai documenti archivistici - per scopi di ricerca o di intrattenimento, oltre che per trarre ispirazione per la creazione di nuove opere.
Le informazioni devono circolare liberamente all’interno della comunità come espressione di sviluppo della conoscenza, come sancito dall’art. 33
151 Guerzoni G., Stabile S., I diritti dei musei: la valorizzazione dei beni culturali nella prospettiva
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della Costituzione che afferma “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”152.
Il concetto di pubblico dominio si situa in linea con l’idea che i creatori non producono opere originali e isolate dalla tradizione culturale, ma si ispirano sempre alle opere dei loro predecessori, a cui devono avere libero accesso per fondare una “nuova creatività”, frutto di idee ed espressioni del lavoro di artisti precedenti153.
Nei paragrafi successivi (v. infra, 4.2 e 4.4) si avrà modo di analizzare come l’accesso al pubblico dominio, espressione del bagaglio comune di conoscenza e cultura, sia comunque limitato da leggi a protezione dei beni culturali. Spesso le istituzioni museali per adempiere ai loro obiettivi di tutela e conservazione trascurano quelli di valorizzazione e fruizione, applicando delle restrizioni soprattutto alla riproduzione dei beni culturali154.
2.4 Le opere dei musei: diritto d’autore o diritto dei beni culturali?
Come abbiamo visto, le opere dell’arte figurativa sono protette dalla legge sul diritto d’autore (v. supra, 1.3.4), che detiene su di esse diritti sia economici, sia morali. Abbiamo visto come alcuni casi di Appropriation Art costituiscano una violazione del diritto d’autore, salvo i casi in cui l’opera non sia caduta in pubblico dominio (v. supra, 1.4.5).
152 Cfr. art. 33 della Costituzione Italiana 153 G. Guerzoni, S. Stabile, op. cit., p. 165
154 Sull’argomento cfr.: Petri G., The Public Domain vs. the Museum: The Limits of Copyright and
Reproductions of Two-dimensional Works of Art, in “Journal of conservation and museum
studies”, disponibile su www.jcms-journal.com (consultato il 04.02.16), Vol. 12, n. 1, 24 agosto 2014; Morando F., Diritti sui beni culturali e licenze libere (ovvero, di come un decreto
ministeriale può far sparire il pubblico dominio in un paese), in “ssrn.com”, quaderni del Centro
Studi Magna Grecia, Università degli Studi di Napoli, Federico II, 2011, disponibile su
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Tuttavia è importante sottolineare un passaggio fondamentale: se un’opera assume la qualifica di “bene culturale”, la sua entrata nel pubblico dominio non comporta la piena riproducibilità dell’opera. Il bene culturale è infatti soggetto a un diritto di riproduzione di cui è titolare l’ente che ne ha la tutela. Questi principi sono regolati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, noto come Codice Urbani, emanato con D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
Con il Codice si è innanzitutto definito il concetto di bene culturale, all’art. 2 comma 2, in base al quale sono considerati tali “le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”155. All’art. 10 si fornisce una definizione dettagliata di bene culturale, in cui si specifica che le raccolte appartenenti ai musei fanno parte di questa categoria. Al comma 5 si specifica che:
Non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.156
155 Cfr. art. 2 Codice dei beni culturali e del paesaggio
156 Cfr. art. 10 Codice dei beni culturali e del paesaggio. Comma 1: Sono beni culturali le cose
immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.” Comma 3: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestono come complesso un eccezionale interesse.
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Questa normativa è stata introdotta perché i vincoli disposti dal Codice limiterebbero la libertà dell’artista vivente (o dei suoi eredi) di far circolare le proprie opere, e i suoi diritti economici rischierebbero di essere pregiudicati. Le norme del Codice, oltre a descrivere il concetto di tutela dei beni culturali, danno grande importanza anche alla valorizzazione. Questa è ritenuta fondamentale per far conoscere l’opera tutelata in maniera più ampia possibile, presso un gran numero di fruitori, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e preservare la memoria della comunità nazionale. La riproduzione dei beni culturali è trattata negli artt. da 107 a 109, che hanno subito modificazioni importanti nel 2014 con il decreto Art Bonus, di cui parleremo nel capitolo 4 (v. infra, 4.2).