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Nuovi scenari per la riproduzione dell’opera d’arte nei muse

4.1 La tutela dei contenuti digital

4.1.1 Le libere utilizzazioni in rete

Parlando dei diritti delle fotografie (v. supra, 3.1) è già stato citato l’art. 70 l.d.a. in cui si consentono alcune utilizzazioni libere delle immagini, ad esempio se questa è utilizzata per scopi di critica, discussione o ricerca scientifica.

237 Ibid, p. 43 238 Ibid, p. 44

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In particolare, è utile analizzare il comma 1-bis dell’art. 70. Questo comma è stato introdotto dall’art. 2 della legge 9 gennaio 2008, n. 2, in seguito a un caso di cronaca verificatosi nel 2007. A un insegnante di Cesena, titolare del sito www.homolaicus.com, era stato richiesto dalla SIAE di pagare 5000 € per i diritti di 74 file digitali che riproducevano immagini protette di quadri di Picasso, Magritte e Klee239. Dal caso sono nate due interrogazioni parlamentari a favore dell’insegnante: la principale preoccupazione era infatti che la vicenda avrebbe potuto diventare un precedente che poteva mettere in discussione lo sviluppo della didattica in rete.

L’art. 70 era stato a suo tempo introdotto per bilanciare da un lato gli interessi degli autori alla remunerazione delle loro creazioni, dall’altro quelli della collettività alla fruizione di sapere e cultura. L’articolo prevede infatti che l’utilizzazione delle immagini sia libera per scopi didattici, se la fonte è citata correttamente e solamente nel caso in cui l’opera non sia utilizzata nella sua interezza. Per questo l’insegnante era stato sanzionato, dato che le immagini riproducevano interamente le opere protette. È evidente che è difficile utilizzare per scopi didattici un’immagine di un’opera d’arte in modo parziale, senza tra l’altro ledere il diritto morale dell’autore che vieta qualsiasi modificazione dell’opera240. Nell’art. 20 l.d.a. infatti è espresso il diritto dell’autore all’integrità dell’opera, che impedisce ogni deformazione, mutilazione o altra modificazione (v. supra, 1.3).

Un altro caso avvenuto nello stesso anno riguarda il Polo museale fiorentino, che ha tentato di far rimuovere da Wikipedia tutte le immagini di opere d’arte non protette dal diritto d’autore, ma tutelate dai diritti dei beni culturali241.

239 Berlingieri E., Il diritto d’autore nella didattica online, disponibile su www.apogeonline.com

(consultato il 04.02.16), 2 marzo 2007

240 Ibidem

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Si è dunque ritenuta necessaria una modifica all’art. 70 l.d.a., con l’introduzione del nuovo comma 1-bis, che recita:

È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.242

Il comma dunque amplia la portata dell’art. 70, concedendo le libere utilizzazioni in rete di file audio e immagini utilizzati per finalità didattiche o scientifiche, e naturalmente senza scopo di lucro. Non è ancora chiaro quanto bassa debba essere la risoluzione dei file, anche se ci si potrebbe riferire ai 72 DPI (Dot per Inches), modalità con cui la SIAE stessa concede i diritti di riproduzione per le opere figurative protette destinate alla pubblicazione su internet. Questa risoluzione è adatta al web, ma non alla stampa. Tra l’altro, non è nemmeno chiaro, considerando l’art. 70, quanto sia il “brano o parte” dell’opera lecitamente riproducibile.

Un’altra questione importante è a cosa ci si riferisce nel comma quando si parla di “immagini”. La legge sul diritto d’autore garantisce tutela alle opere elencate in modo non tassativo all’art. 2 l.d.a. (arti figurative, fotografie, opere di design). Tuttavia ognuna di queste opere può essere ridotta a immagine senza esserlo originariamente. Se l’interpretazione della parola “immagine” comprende il risultato finale e non la “natura” dell’oggetto ridotto ad immagine, allora la portata dell’eccezione è molto ampia e si può rivelare molto utile per la didattica in rete243. Anche nel caso delle libere

242 Cfr. art. 70 comma 1-bis l.d.a.

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utilizzazioni è sempre necessario indicare l’autore, l’agenzia fotografica e la data di scatto, come stabilito dall’art. 91 l.d.a.

Per utilizzare correttamente le immagini in rete occorre sottostare ad alcune regole, che sono molteplici, tenendo sempre conto che ogni utilizzo di immagini di terzi avviene in un contesto pubblico e vasto come quello della rete internet. L’utente deve essere a conoscenza sia della legge, sia delle eventuali ulteriori limitazioni in relazione al contenuto. Spesso scaricare l’immagine e aggiungere solamente il link alla fonte non è sufficiente. È sempre necessario ottenere i permessi di riproduzione e comunicazione al pubblico dall’autore. Se si ricade in ipotesi di libera utilizzazione o se l’immagine è in pubblico dominio, bisogna sempre essere precisi nell’indicare l’autore, l’agenzia fotografica, la data di scatto e, se si tratta di una foto, il titolo. Se vi sono opere divulgate dai social network, come il caso di immagini divenute popolari, è fondamentale risalire al soggetto che originariamente ha messo in circolo l’immagine. Per farlo vi sono a disposizione anche alcuni software, come ad esempio TinEye Reverse Image Search244 o la ricerca per immagini di Google Chrome245.

Le utilizzazioni libere restano:

il punto focale della libertà di espressione in rete poiché imbrigliare i contenuti in una serie di leggi e termini contrattuali che vanno sovrapponendosi nel tempo ha solo l’effetto di sovraccaricare gli uffici legali degli operatori e di scoraggiare dall’uso del web coloro che non hanno la possibilità di ricorrere a un avvocato o un giurista per capire come muoversi e cosa è lecito o cosa non si possa fare.246

Così sosteneva nel 2013 l’avvocato Elvira Berlingieri, aggiungendo che è auspicabile che si vada in direzione di semplificazioni dell’uso dei contenuti

244 www.tineye.com

245 Berlingeri E., Le problematiche specifiche del contenuto digitale, in Bianchino, G., op. cit., p. 49 246 Ibid, p. 50

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digitali da parte dei legislatori, che non siano lesive dei diritti di autori ed editori, ma che dall’altro lato favoriscano una circolazione della cultura attraverso internet, strumento che può rivelarsi a tal fine molto utile, proprio per la sua capacità di raggiungere chiunque.