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4. Disciplina comune degli interpelli

4.3 Le istanze di interpello

Da una lettura più approfondita del decreto emerge la previsione di due tipologie di requisiti che devono esser propri delle istanze di interpello, i primi di natura estrinseca (preventività e non interferenza con le attività di controllo), i secondi di natura

estrinseca (sussistenza delle condizioni di obiettiva incertezza e definizione del contenuto delle istanze).

D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 6. Si ricorda che l’utilizzo della posta elettronica libera è consentita

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esclusivamente ai soggetti non residenti privi di domiciliatario nel territorio dello Stato, i quali possono inoltrare l’istanza agli indirizzi dc.ccpi.interpello@agenziaentrate.it (se si tratta di istanze relative a quesiti attribuiti al ramo Territorio) e dc.norm.interpello@agenziaentrate.it (se istanze relative al ramo Entrate). I soggetti che provvedono invece alla nomina di un domiciliatario nel territorio dello Stato inoltrano le istanze di interpello attraverso le modalità di presentazione previste per tutti gli altri contribuenti.

Le modalità di accesso sono disciplinate all’articolo 64, comma 2, del Decreto Legislativo 7 marzo

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4.3.1 REQUISITI DI NATURA ESTRINSECA

Il Decreto n. 156 del 2015 all’articolo 2, comma 2, con riferimento al requisito temporale conferma il carattere della preventività delle istanze fornendone una definizione generale valevole per tutte le tipologie di interpello [ ]. 128

Per effetto della riforma, le istanze, indipendentemente dalla tipologia, devono esser presentate:

-

prima della scadenza dei termini ordinari di presentazione della dichiarazione se riguardano comportamenti che trovano attuazione mediante la presentazione della dichiarazione. Non assumono rilievo i termini entro cui i contribuenti possono sanare l’omissione o correggere la dichiarazione presentata, né i termini previsti al comma 8 bis dell’articolo 2 del D.P.R. n. 322 del 1998 [ ]. Il riferimento alla 129

dichiarazione vale tanto per le istanze relative alle imposte dirette quanto per le istanze relative all’IVA, essendo comunque, al di là degli altri adempimenti

preliminari che caratterizzano tale tributo indiretto, la dichiarazione un documento con cui il contribuente dà attuazione al proprio comportamento. Quando le istanze di interpello riguardano questioni impattanti su dichiarazioni relative a più periodi d’imposta (la circolare n. 9/E fornisce l’esempio del caso in cui oggetto dell’istanza sia la rilevanza delle spese di ristrutturazione di cui all’articolo 16 bis del TUIR), nel caso in cui siano presentate istanze oltre il termine di presentazione della prima dichiarazione interessata al quesito, di esse dovrà esserne tenuto conto, da parte dell’Agenzia a cui sono rivolte, al fine di determinare quale comportamento dovrà

È da precisare il fatto che anche nel sistema antecedente alla riforma, come visto nel capitolo

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precedente, le istanze dovessero essere preventive, anche se la preventività si coniugava diversamente per le istanze di interpello ordinario (valevano gli ordinari termini di presentazione della dichiarazione dei redditi) e le istanze di interpello disapplicativo (vigeva la regola del tempo utile, dovendo le istanze esser presentate entro 90 o 120, a seconda dei tempi di istruttoria diversi a seconda della tipologia di interpello, dal termine di scadenza della presentazione della medesima dichiarazione).

La norma in questione disciplina le dichiarazioni rettificate a favore del contribuente. La rettifica

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‘pro contribuente’ deve esser presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, con la precisazione che il credito d’imposta emergente dalla rettifica possa esser utilizzato in compensazione.

esser tenuto dal contribuente in sede di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi;

-

prima dell’adempimento all’obbligo fiscale oggetto dell’istanza o comunque connesso alla fattispecie.

Circa la preventività delle istanze il decreto si è limitato, ad una prima lettura, a ribadirne la necessità affermando che l’istanza “deve esser presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione” e quindi nulla parrebbe differire rispetto alla normativa previgente.

Tralasciando il tenore letterale della norma, l’elemento di assoluta novità, in accordo con la ratio del legislatore riformante, è individuabile nell’omogeneizzazione di tale caratteristica per tutte le tipologie di interpello fornendo un grosso vantaggio per il contribuente. Infatti anche prima della riforma la preventività rappresentava un

elemento essenziale per le varie tipologie di interpello ma differiva a seconda del tipo di istanza, in quanto si parlava di ‘preventività in tempo utile’, che imponeva al contribuente di presentare l’istanza entro 90 o 120 giorni, a seconda dei tempi di

risposta previsti, prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Il vantaggio per il contribuente derivante dal nuovo concetto di preventività sta proprio nella possibilità di presentare un’istanza a ridosso del termine di presentazione della dichiarazione, poiché è proprio in quel momento che spesso sorgono in capo al contribuente i dubbi meritevoli di trattazione.

Inoltre, tenendo conto invece del tenore letterale della norma, la stessa circolare n. 9/E del 2016 fornisce due passaggi interpretativi che hanno la finalità di ridurre al minimo il rischio che il contribuente rimanga privo di una risposta anche se l’inammissibilità, dal punto di vista della preventività, è, dal punto di vista formale, ineccepibile.

Ampliando l’arco temporale in cui è possibile presentare l’istanza di interpello, a prescindere dalla tipologia alla quale essa appartiene, oltre che semplificare la gestione delle richieste da parte della stessa Amministrazione, dà la possibilità di fornire un parere in tempi più dilatati, rendendo così il parere fornito più accurato e soddisfacente per il contribuente che lo ha richiesto.

Data questo prima chiave di lettura, è possibile inoltre ricavare un secondo passaggio fondamentale, riguardante il caso in cui il comportamento oggetto del quesito abbia effetto su più dichiarazioni periodiche e l’istanza non sia stata presentata dal

contribuente prima della prima dichiarazione. L’Amministrazione, in questa circostanza, ha optato per l’ammissibilità delle istanze apprezzando il fatto che il contribuente ha l’interesse ad avere chiarimenti circa una determinata fattispecie che in futuro si presenterà nuovamente, premiando così la buona fede dello stesso.

A questo requisito di preventività si affianca la regola secondo la quale le istanze presentate non debbano interferire con le attività di controllo già poste in essere dall’Amministrazione e notificate, o di cui il contribuente ne sia formalmente a conoscenza se producono effetti su di esso e se vertono sulla questione oggetto di interpello. Tale circostanza, di ostacolo alle attività di controllo, può manifestarsi se l’istanza viene presentata dopo aver dato attuazione al comportamento che ha fatto attivare i controlli, o nel caso di comportamenti ripetuti nel tempo, qualora siano in corso attività di accertamento per periodi d’imposta antecedenti a quello cui si riferisce l’istanza.

4.3.2 REQUISITI DI NATURA INTRINSECA

Come visto nel paragrafo 2.1 di questo capitolo, presupposto per la presentazione delle istanze di interpello ordinario è la sussistenza di ‘obiettive condizioni di incertezza’. Tale condizione non è nuova, in quanto già era contenuta nel Decreto Ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, emanato ai sensi del comma 5 dello Statuto ante riforma. Questo requisito è stato modificato, rendendo la sua valenza generale ma mantenendone comunque la connotazione negativa: la norma infatti indica i casi in cui non sussistono obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’applicazione delle disposizioni e, cioè, quando l’amministrazione ha già fornito compiutamente la soluzione di

fattispecie corrispondenti a quella di cui si richiede chiarimenti nell’istanza, mediante atti resi pubblici nelle forme previste dall’articolo 5 dello Statuto.

5. IL PROCEDIMENTO DI ISTRUTTORIA DELL’INTERPELLO E LA