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4. Disciplina comune degli interpelli

4.1 La presentazione delle istanze

In riferimento al requisito temporale, l’articolo 2, comma 2, ricorda che l’istanza di interpello deve esser presentata prima di porre in essere il comportamento oggetto del quesito sia con riguardo alle ipotesi in cui il comportamento si attui attraverso la presentazione di una dichiarazione (in questo caso rileva il termine ordinario di scadenza della presentazione) sia nei casi in cui l’attuazione consista in un

comportamento diverso (ad esempio, ai fini dell’imposta di registro, la presentazione dell’atto per la registrazione). Questa previsione stabilisce l’esigenza che l’interpello venga presentato prima che sia data attuazione alla norma oggetto di chiarimenti.

Tale condizione, prevista espressamente all’articolo 11 comma 1 dello Statuto, è espressione di un

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principio comune a tutta la disciplina degli interpelli secondo cui l’interpello deve esser finalizzato a conoscere il trattamento tributario di atti, operazioni o iniziative riconducibili direttamente alla sfera di interessi del soggetto che presenta l’istanza.

Importante novità della riforma consiste nel fatto che il criterio di preventività è unico per tutte le tipologie di interpello non essendo più necessaria, come in passato, per alcune tipologie di interpello (esempio per CFC, società non operative ecc.) la c.d. presentazione in tempo utile [ ]. Ai sensi del successivo articolo 5 comma 1 lettera 124

b), la mancata preventività costituisce causa di inammissibilità dell’istanza. Ad ogni modo, i requisiti di presentazione delle istanze saranno analizzati più dettagliatamente nel successivo paragrafo 4.3 di questo capitolo.

Nell’ottica generale di rendere l’intera disciplina dell’interpello omogenea ed unitaria, così da facilitarne la fruizione da parte dei soggetti interessati, la riforma dell’istituto in esame ha influito anche circa la determinazione dell’ufficio competente al quale deve essere inviata l’istanza.

Infatti è stata attribuita alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate la

competenza, indipendentemente dalla tipologia di istanza presentata, a rispondere agli interpelli, con eccezione per determinate ipotesi, ben individuate, al verificarsi delle quali la competenza passa alla Direzione Centrale.

Il vantaggio così perseguito, oltre alla semplificazione procedurale, consiste anche in un risparmio in termini economici sia per il contribuente sia per la stessa

Amministrazione finanziaria, la quale potrà così beneficiare di una riduzione delle tempistiche nell’analisi delle istanze che non transiteranno più, in prima battuta, dagli uffici locali.

L’unica discriminante al fine di determinare la competenza degli uffici, superata quella relativa alla tipologia di istanza presentata, è individuata nell’oggetto della richiesta formulata dal contribuente. Infatti, se le istanze hanno ad oggetto tributi erariali, rientranti nelle attribuzioni del ramo Entrate, esse dovranno esser presentate alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale dell’istante. Viceversa, se l’oggetto riguarda l’imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali o, più in generale, tutte le disposizioni o fattispecie di natura catastale (rientranti nelle attribuzioni del ramo

Come visto nel capitolo precedente, i termini per la presentazione in tempo utile sono pari a 90 o

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Territorio), l’istanza sarà invece di competenza la Direzione Regionale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria che ne costituisce l’oggetto. Per quanto riguarda invece la Direzione Centrale, per essa possono essere distinti due uffici, interpellabili in due diverse ipotesi. Saranno infatti di competenza della

Direzione Centrale Normativa i quesiti che rientrano nelle attribuzioni del ramo Entrate mentre i quesiti che rientrano nelle attribuzioni del ramo Territorio dovranno esser presentati alla Direzione Centrale Catasto.

A prescindere da quest’ultima distinzione, devono esser presentate alla Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate le istanze presentate da:

-

amministrazioni centrali dello Stato ed enti pubblici a rilevanza nazionale, comprese le articolazioni territoriali e le sedi prive di rilevanza fiscale munite di procura legale del rappresentante dell’amministrazione e dell’ente;

-

soggetti non residenti nel territorio dello Stato, anche qualora i medesimi abbiano nominato un rappresentate fiscale in Italia;

-

soggetti di più rilevante dimensione, intendendo con questa definizione quei

soggetti che conseguono un volume d’affari o ricavi non inferiore a cento milioni di euro con riferimento all’ultima dichiarazione presentata;

-

le istanze di interpello antiabuso presentate fino al 31 dicembre 2017. [ ] 125

In caso di presentazione dell’istanza ad un ufficio diverso da quello competente, il primo provvede a trasmettere al secondo l’istanza. In questo caso, i termini per la risposta decorrono dalla data di ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio competente, data che deve esser puntualmente comunicata al contribuente.

Ulteriore precisazione deve esser effettuata affinché operi la previsione secondo cui “nel caso di presentazione attraverso il servizio telematico […] ovvero agli indirizzi di posta elettronica indicati nell’allegato A, le istanze di interpello si intendono

La previsione di individuare nella Direzione Centrale Normativa il soggetto competente alla

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trattazione dell’istanza di interpello antiabuso sembrerebbe strumentale al fine di garantire la formazione di un indirizzo uniforme in ordine alle previsioni del nuovo articolo 10 bis dello Statuto dei diritti del contribuente. Sul punto si veda A. Mastromatteo e B. Santacroce, “Gli interpelli: modalità di presentazione, legittimazione e contenuto delle istanze”, in Il Fisco, n. 23/2016.

comunque presentate alle strutture dell’agenzia competenti” è necessario che il contribuente abbia presentato l’interpello all’indirizzo PEC o, se ne ricorrono i presupposti, di posta elettronica libera, della Direzione Regionale o Centrale competente in base al suo domicilio fiscale.

Inoltre, anche per le istanze validamente presentate alla Direzione Regionale, la risposta al contribuente può esser fornita direttamente dalla Direzione Centrale di riferimento. Infatti, senza effetti sui termini di risposta al contribuente, le Direzioni regionali possono inoltrare l’istanza alla Direzione Centrale di riferimento nei casi di maggiore incertezza della soluzione o di complessità della fattispecie o per le ipotesi in relazione alle quali la risposta è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 11 comma 6 dello Statuto (si veda paragrafo 6.3).