• Non ci sono risultati.

Il procedimento di istruttoria dell’interpello e la regolarizzazione dell’istanza

Ricevuta l’istanza di interpello, l’Amministrazione deve:

-

controllare che l’istanza sia stata presentata alla struttura competente. Nel caso in cui sia rilevata l’incompetenza, sarà onere dell’ufficio incompetente che ha ricevuto l’istanza provvedere a trasmetterlo alla struttura competente, informando anche il soggetto istante in quanto è dalla data di ricezione del quesito da parte dell’ufficio competente che decorrono i tempi di risposta;

-

controllare che l’istanza sia regolare, cioè che non sia priva di:


i) indicazione del tipo di istanza, secondo la classificazione di cui all’articolo 11, comma 1 e 2, dello Statuto;


ii) disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione;


iii) esposizione della soluzione proposta;


iv) indicazione del domicilio e dei recapiti, anche telematici, dell’istante o dell’eventuale domiciliatario;


v) sottoscrizione da parte dell’istante o del suo legale rappresentante.

La circolare n. 9/E del 2016 dispone che una volta appurata la presenza di vizi suscettibili di regolarizzazione, la struttura competente, entro 30 giorni, comunica al contribuente la necessità di acquisire i dati mancanti e/o l’istanza ‘corretta’ (cioè priva di errori o incongruenze). Il contribuente dovrà produrre quanto richiesto dall’Agenzia entro 30 giorni pena l’inammissibilità dell’istanza e di conseguenza si avrà uno

spostamento in avanti dei termini di risposta, i quali inizieranno a decorrere dalla data di ricezione dell’istanza ‘regolare’.


L’Amministrazione ha sempre la possibilità di richiedere, anche una volta decorsi i 30 giorni, i dati mancanti senza però che ci sia il differimento del ‘dies a quo’ della risposta, in quanto i termini decorrono dall’istanza originariamente presentata.

La scelta di permettere la regolarizzazione dell’istanza da parte del contribuente deriva dal precedente rimedio al vizio di sottoscrizione e in un’ottica di agevolare il soggetto istante nel rimediare ad eventuali errori, ed evitare di dover inviare una nuova istanza così da complicare anche l’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, la regolarizzazione è stata estesa a tutte le carenze dell’istanza, eccezion fatta per il vizio riguardante la descrizione della fattispecie, in quanto, in questo caso, non si tratterebbe di un vizio formale ma sostanziale che modificherebbe in toto la richiesta presentata dal contribuente.

Inoltre questa scelta persegue due principi:

-

un principio di economicità, nel momento in cui l’Amministrazione non è tenuta a richiedere la regolarizzazione se la carenza riguarda alcuni elementi non sanabili che renderebbero in ogni caso l’istanza inammissibile (si pensi ad esempio alla mancanza di preventività);

-

un principio di funzionalità ed efficienza, perseguito non richiedendo la

regolarizzazione di carenze che non pregiudicano la trattazione dell’istanza o, al contrario, di richiederla qualora pur non essendoci carenze risulta impossibile per l’ufficio interpellato procedere con la trattazione.

Per completezza espositiva è bene chiarire che, in accordo con la ratio della procedura di regolarizzazione a tutela dell’istante, tale procedura può esser avviata non solo nel caso in cui i dati siano mancanti o carenti ma anche qualora le indicazioni fornite nell’istanza appaiano tra loro contraddittorie e non permettano all’Amministrazione di entrare nel merito ed esprimere un parere. [ ] 130

La stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare citata, fa l’esempio del caso in cui il contribuente

130

abbia erroneamente indicato il riferimento normativo (l’articolo 11, comma 1, lettera a) dello Statuto) ma la richiesta, sia nella parte esplicativa del fatto che nell’illustrazione della soluzione, appaia sostanzialmente volta ad ottenere un parere riguardo all’idoneità delle prove fornite per potere accedere ad un determinato regime. In questa ipotesi, l’Amministrazione, nell’invito al contribuente alla regolarizzazione, può chiedere di modificare il riferimento normativo inesatto, oppure può offrire la possibilità di articolare meglio la richiesta per renderla coerente con la tipologia di interpello richiamata.

La scelta da parte dell’Amministrazione di attivare o meno la regolarizzazione non è in alcun modo sindacabile dall’istante il quale, a seguito della ricezione dell’invito, dovrà immediatamente attivarsi per sanare l’istanza nel termine previsto, pena

l’inammissibilità dell’interpello presentato.

L’articolo 4 del decreto prevede infatti che nel caso in cui non sia possibile fornire risposta sulla base della documentazione allegata all’istanza, l’Amministrazione possa chiedere al contribuente di fornire ulteriore documentazione. [ ] 131

La richiesta di documentazione integrativa è attivabile per qualunque tipologia di interpello, in accordo con il processo di omogeneizzazione della disciplina, e per effetto di tale richiesta, i termini della risposta sono sospesi, prevedendo che la risposta debba arrivare entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta. Il

termine è unico e vale per qualsiasi tipologia di istanza e in assenza di una risposta allo scadere del termine si verrà a concretizzare il silenzio-assenso. La documentazione deve esser trasmessa con le stesse modalità di trasmissione dell’istanza (consegna a mano, raccomandata A/R, PEC e posta elettronica libera solo per i soggetti autorizzati) e nel caso in cui una parte, o tutta, la documentazione non possa esser esibita, il

contribuente è tenuto a indicare i motivi della mancata trasmissione. Quest’ultima circostanza è rilevante ai fini della risposta in quanto, oltre al fatto che se la documentazione non viene integrata entro un anno, tale inadempimento integra

un’ipotesi di rinuncia implicita all’interpello, essendo il rapporto tra Amministrazione e contribuente basato sui principi di trasparenza e collaborazione, l’Amministrazione sarà costretta a non fornire risposta così da lasciare al contribuente il dubbio su cui si basava l’istanza presentata (con le conseguenze ad esso connesse).

La risposta all’interpello non ha natura provveddimentale e come conferma, al comma 3, l’articolo 6 del decreto, per la documentazione non fornita in occasione

dell’istruttoria dell’istanza di interpello non si applicano i disposti di cui agli articoli 32, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 e 52, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972, i

La disciplina riprende in parte quella previgente dove la possibilità di richiedere documentazione

131

quali prevedono la non opponibilità, in sede di contenzioso a favore del contribuente, degli atti, dei documenti, dei libri e dei registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio.

5.1 LA PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA SPONTANEA E RINUNCIA

Nonostante né la normativa né alcuna comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate affronti l’argomento, è da considerarsi immutata la possibilità per i

contribuenti di presentare documentazione integrativa spontanea durante tutto il corso dell’istruttoria, ovviamente senza alcun effetto sui tempi di risposta.

È inoltre possibile per il contribuente rinunciare all’interpello. Nei casi in cui a causa dei ritardi della lavorazione dell’istanza venga meno l’interesse a conoscere la risposta, il contribuente può:

-

rinunciare espressamente, inviando all’Agenzia delle Entrate la formale rinuncia con le stesse modalità di invio dell’istanza, avendo cura di sottoscrivere correttamente la richiesta;

-

astenendosi dall’invio della documentazione integrativa richiesta rinunciando implicitamente.

Per effetto della rinuncia espressa si avrà una chiusura anticipata del procedimento senza che la risposta venga resa o che il silenzio assuma significato.

Sia in caso di rinuncia espressa, sia in caso di rinuncia implicita, per esigenze di certezza, l’ufficio procedente dovrà prendere atto della rinuncia all’interpello effettuando la relativa notificazione o comunicazione in maniera tempestiva.