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Per una maggiore completezza espositiva, appare opportuno analizzare brevemente la disciplina degli Organismi Geneticamente Modificati vigente negli Stati Uniti. La distanza, non solo geografica, ma anche culturale intercorrente tra l’Unione Europea, da un lato, ed il mondo statunitense, dall’altro, si riflette in un diverso approccio in tema di regolamentazione delle biotecnologie e conseguentemente in tema di normativa sugli OGM112.

Occorre in primis evidenziare che mentre l’Unione Europea si è – come visto nei paragrafi precedenti – dotata di una disciplina normativa che regola in maniera precisa e dettagliata la materia degli Organismi Geneticamente Modificati,

111 M.P. B

ELLONI, I limiti e le contraddizioni della normativa statunitense e internazionale, in J. ALEXANDER, M.P. BELLONI, L. LUI, G. SATRIANO, La disciplina comunitaria sulla sicurezza alimentare, sugli OGM e sul prodotto biologico. Un confronto con l’atteggiamento regolamentare

degli Stati Uniti, Roma, 2011, 244 ss.; E. MASTROSIMONE, La disciplina dei prodotti derivati da

organismi geneticamente modificati. Evoluzione del diritto comunitario e profili di diritto comparato, in Dir. econ., 2001, 699 ss.

112 Al riguardo si veda S.V

altrettanto non può dirsi per il mondo statunitense. Il legislatore americano non ha, infatti, ritenuto necessario creare una normativa specifica. Di conseguenza, non esistono norme ad hoc che concernono gli OGM.

Le ragioni di questa scelta sono da ravvisarsi in primis nel fatto che il mondo statunitense è regolato dalla cd. legge dell’offerta: il mercato è cioè caratterizzato dalla presenza di grandi imprese biotecnologiche, che effettuano considerevoli investimenti e che esercitano pressioni affinchè i prodotti biotecnologici posano liberamente accedere al mercato.

Si aggiunga, in secondo luogo, la convinzione che il tema degli OGM non causi problemi per la salute pubblica di rilevanza tale da giustificare la creazione di una serie di norme specifiche. L’immissione in commercio di OGM non è percepita come un problema degno di attenzione particolare. Sono sufficienti, a tal fine, le disposizioni che regolano gli alimenti in genere.

Alla base di questa presa di posizione si può ravvisare un differente approccio culturale del mondo americano – rispetto a quello europeo – al campo delle biotecnologie applicate al settore agroalimentare.

Un secondo aspetto differenziale è costituito dal coacervo di autorità competenti a valutare la sicurezza degli OGM, in relazione alla fase di produzione: la United States Department of Agriculture (USDA), in relazione alla fase della coltivazione; la Environmental Protection Agency (EPA), che si occupa sia dei rischi che gli OGM possono provocare all’ambiente sia dell’eventuale presenza di proprietà pesticide causate dalla manipolazione genetica; infine il Food and Agriculture Department (FDA), che si occupa del consumo di alimenti geneticamente modificati da parte degli esseri umani.

La normativa attualmente in vigore non è certo recente, dal momento che risale al lontano 1986. In quell’anno infatti l’Office of Science and Technology Policy (cd. OSTP)113 ha creato un documento, intitolato ‘Coordinated Framework for the Regulation of Biotechnology’. Quest’ultimo ha una funzione orientativa, in

113 È un ufficio che assiste il Presidente degli Stati Uniti sotto il profilo delle politiche relative alla

quanto le linee generali sa seguire da parte delle varie autorità federali competenti in materia, attraverso la previsione di alcuni principi generali.

In primo luogo, le predette autorità focalizzano la loro attenzione sul prodotto finale, quale deriva dall’applicazione della biotecnologia, piuttosto che sulla metodologia attraverso la quale lo stesso è stato ottenuto. In altre parole si guardano le caratteristiche del prodotto finale e si tralascia ogni considerazione relativa al metodo di fabbricazione.

Il secondo principio è quello per cui di norma gli OGM non differiscono dai prodotti convenzionali e sono ad essi assimilabili. Questa affermazione costituisce il logico corollario del principio sopra esposto. Infatti, se si procede ad una comparazione delle sole caratteristiche finali dei prodotti, tralasciando il metodo di fabbricazione seguito per ottenerli, si deve allora necessariamente affermare la loro equivalenza sostanziale.

Infine, il documento in esame sostiene la sufficienza delle leggi federali esistenti, pur non dedicate specificatamente agli OGM, nel risolvere gli eventuali problemi che possono nascere a seguito dell’immissione in commercio e commercializzazione degli OGM stessi114.

Nel 1992 la Food and Drug Administration ha emanato un documento, il ‘Statement of Policy: Food Derived from New Plant Varieties’, prendendo posizione in relazione ad una serie di problemi connessi alla commercializzazione di OGM.

Si ribadisce che essi sono di regola sostanzialmente equivalenti ai prodotti tradizionali, dovendocisi concentrare solo sulle caratteristiche del prodotto finale e non, come visto, sul processo di formazione. In conseguenza di ciò, la FDA ritiene di dover procedere ad una pre-market approval dell’OGM solo nell’ipotesi in cui ciò sia necessario ai fini della tutela e protezione della salute pubblica. Nel caso in cui invece l’OGM sia sostanzialmente equivalente al corrispettivo tradizionale, non

114 Come ricordano M.F

ERRARI,U.IZZO,Diritto, cit., 179: «Il CFRB non chiude completamente alla possibilità che in futuro emerga l’esigenza di stabilire norme ad hoc: la presa di posizione riguarda le attuali (rectius: del 1986) conoscenze scientifiche, le quali non richiederebbero allo stato l’emanazione di norme specificamente dedicate agli OGM».

si pone in essere alcun procedimento di autorizzazione preventiva. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, è presunta la sostanziale equivalenza; di conseguenza i casi di OGM sottoposti al procedimento di autorizzazione preventiva sono davvero pochi.

L’FDA consiglia comunque a coloro che intendono commercializzare un OGM l’avvio di consultazione non ufficiali con l’organo stesso, ai fini di una valutazione, permessa da uno scambio cooperativo e informale di informazioni, sulla conformità del prodotto ai requisiti previsti: si tratta in sostanza di valutare se esso sia o meno equivalente, dal punto di vista sostanziale, al suo corrispettivo tradizionale.

Per quanto concerne, infine, la disciplina dell’etichettatura, essendo gli OGM considerati non speciali rispetto agli alimenti tradizionali, l’FDA esclude a carico dei produttori l’obbligo di inserire in etichetta che il prodotto contiene oppure consiste in sostanze geneticamente modificate. Infatti, dal momento che l’OGM è considerato sostanzialmente equivalente al quello tradizionale, non si scorge ragione alcuna per differenziare il primo dal secondo sul punto dell’etichettatura.

Non solo: la FDA specifica che un eventuale obbligo di rendere edotti i consumatori della presenza di sostanze geneticamente modificate nel prodotto apparirebbe essere decettivo nella misura in cui facesse trapelare che gli alimenti non geneticamente modificati siano più sicuri di quello che hanno invece subito modificazioni genetiche.

Infine, occorre evidenziare che nel mondo statunitense sono assenti norme che stabiliscono un sistema di rintracciabilità ad hoc per gli OGM. Si applicano le norme contenute nel recente Food Safety Modernization Act del 2011.

In conclusione, dopo questa se pur breve disamina sull’esperienza statunitense in tema di OGM può osservarsi che le diverse soluzioni normative fornite dal mondo oltreoceano è dovuta alla esistenza di differenti interessi economici, politici e diversi gruppi di interesse rispetto al mondo dell’Unione Europea. Negli Usa, infatti, si è cercato di non compromettere le potenzialità di un settore produttivo, quello degli OGM; forti sono inoltre state le pressioni da parte delle lobbies rappresentative del settore agroalimentare.

Tutti questi interessi non hanno svolto un ruolo primario nel contesto europeo. A ciò si aggiunga che una forte spinta verso una normativa in tema di sicurezza alimentare si è nell’Unione Europea avuta anche a seguito di alcuni scandali alimentari, tra cui quello noto alle cronache del morbo della mucca pazza. La diversità di impostazione seguita rispettivamente dagli Stati Uniti, da un lato, e dall’Unione Europea dall’altro ha trovato espressione anche a livello internazionale. Si fa riferimento, più in particolare, alla nota controversia che ha visto contrapposti i due ordinamenti in merito all’importazione di alimenti contenenti OGM.