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Lasciando da parte le questioni etiche, che esulano dal presente lavoro, ci si concentra ora sui profili prettamente giuridici, per vagliare quali possano essere le

167 Si veda infra, capitolo 3 del presente elaborato.

168 Famoso il caso della farfalla Monarca dell’America del Nord, in cui il polline di un mais Bt si è

rivelato velenoso per la stessa, riducendone in modo drastico il numero degli esemplari.

169 Nell’ultimo secolo si è infatti assistito ad un cambiamento drastico nelle pratiche agricole.

L’agricoltura moderna è infatti un’agricoltura intensiva, finalizzata cioè alla produzione di merci in grande quantità: per tal motivo si prediligono le monocolture di varietà e si trascurano le colture tradizionali, si usano grandi macchinari e pesticidi chimici. È questa la cd. green revolution, affermatasi a partire dagli anni Settanta. Tale modello di agricoltura è stato poi rafforzato dall’introduzione delle biotecnologie nel mondo agricolo e dalla conseguente affermazione di forti modelli di proprietà intellettuale, come osservato nella trattazione dei cd. fattori imperativi posti alla base delle misure con cui ogni Stato membro può ora limitare o vietare la coltivazione di OGM su tutto o parte del proprio territorio nazionale.

ipotesi di danno causato da un Organismo Geneticamente Modificato e le conseguenti responsabilità.

A tal fine, si ricorda che la dottrina praticamente unanime ha ricondotto il danno da OGM ad una tripartizione, in considerazione del bene giuridico che verrebbe di volta in volta leso170.

In primo luogo, vi è il danno alla salute dell’uomo, che sarà oggetto di analisi nel presente capitolo.

In secondo luogo, vi è il danno cd. da contaminazione genetica, per tale intendendosi la peculiare ipotesi di danno per l’inquinamento genetico causato alla produzione agricola dalla presenza, sul territorio circostante, di coltivazioni geneticamente modificate. Esso costituirà oggetto di analisi nel successivo capitolo del presente elaborato.

Si sottolinea solo che la coesistenza può dare origine contemporaneamente ad ipotesi di responsabilità sia per danno all’ambiente, sia per danno da contaminazione genetica delle colture altrui. La prima, infatti, inerisce la lesione dell’ambiente quale bene collettivo, tutelato dalla nostra Carta Fondamentale. La seconda, invece, concerne la possibile diffusione di polline o di parte di piante transgeniche verso coltivazioni altrui, con possibilità di danni economici soprattutto nei confronti dei coltivatori di prodotti biologici o di prodotti di qualità.

Infine, la terza categoria di danno da OGM enucleato dalla dottrina è il danno prodotto all’ambiente: l’emissione di OGM può, infatti, provocare alterazione degli equilibri naturali e di conseguenza danni agli ecosistemi.

Pur non costituendo quest’ipotesi di responsabilità oggetto di approfondita analisi all’interno del presente elaborato, si ritiene opportuno inquadrare brevemente la fattispecie, indicando il bene giuridico messo in pericolo e la disciplina giurdica di riferimento.

La locuzione stessa di ambiente si affaccia nel linguaggio a partire dagli anni Settanta del secolo scorso e ricomprende tutte le differenti sfaccettature del rapporto tra l’uomo ed il mondo che lo circonda, evidenziandosi in tal modo il suo

170 Si veda a tal fine, ex multis, F.R

legame a fattori di ordine sociale, economico, culturale, etico, correlati alle condizioni e luoghi in cui l’uomo vive e svolge le sue attività.

Al contempo assume rilevanza il bene ‘ambiente’ dal punto di vista giuridico: affinché la terra possa continuare a vivere nel corso dei secoli e siano salvaguardate le generazioni future, è necessario che determinati problemi vengano presi in considerazione e che si faccia fronte a determinate emergenze171.

Non vi è univocità di vedute sul significato da attribuire al lemma ‘ambiente’ e nel corso degli anni si sono creati due differenti filoni ricostruttivi, la concezione pluralista e quella monista.

Da un lato, infatti, vi sono coloro che la leggono come una mera espressione convenzionale, idonea a ricomprendere al suo interno beni giuridici tra loro differenti: le bellezze paesistiche e culturali (l’ambiente come oggetto di tutela e conservazione), da un lato la difesa del suolo ed infine il territorio (ambiente come oggetto della normativa urbanistica), dall’altro lato172.

171 Si pensi, a titolo esemplificativo, all’assottigliamento dello strato dell’ozono nell’atmosfera,

all’innalzamento della temperatura della Terra, ai detriti presenti nello spazio extra-atmosferico. Si vedano al riguardo, ex multis, S. BATTINI, Il sistema istituzionale internazionale dalla frammentazione alla connessione, in Riv. dir. pubbl. comun., 2002, 969 ss.; E. DE SOMBRE, Riduzione della fascia dell’ozono: l’esperienza del protocollo di Montreal, in Riv. giur. amb., 2001, 581 ss.; F.RAMMELLA,Effetto serra: siamo prudenti, stiamo a guardare, in Riv. dir. fin. e sc. fin., 2004, 196 ss.

172 M.S. G

IANNINI,Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in Riv. dir. pubbl., 1973, 15 ss. L’autore ritiene che il bene ambiente preso in considerazione nella prima ipotesi sia un bene pubblico: zone circoscritte del territorio che sottostanno alla potestà pubblica. Nella seconda ipotesi, invece, la locuzione ambiente sarebbe raffigurativa non di una zona del territorio, bensì degli spazi – come terra, aria, acqua – che sono oggetto dell’azione aggressiva dell’uomo, e a cui fa seguito un’attività di polizia, sia preventiva che repressiva. Infine, vi è l’ambiente urbanistico, oggetto di attività amministrativa, con la quale si provvede alla pianificazione del territorio. Alcuni studiosi, poi, hanno parlato di diritto soggettivo pubblico all’integrità del territorio, altri di tutela in forma indiretta della salute, altri ancora di tutela dell’interesse della collettività alla fruizione dell’ambiente. Si veda al riguardo G. COCCO,Tutela dell’ambiente e danno ambientale. Riflessioni sull’art. 18 della legge 8 luglio 1986, in Riv. giur. amb., 1986, 485. Altri autori hanno sottolineato come non sia possibile considerare l’ambiente come bene giuridico unitario, dal momento che

Dall’altro lato, si trovano coloro che abbracciano una visione unitaria dell’ambiente, come bene sintesi, «come un insieme unico di beni, quali flora, fauna, suolo, acque ecc., il quale, distinguendosi ontologicamente da essi, si identifica in una realtà, priva di consistenza materiale, ma espressiva di un autonomo valore collettivo costituente specifico oggetto di tutela da parte dell’ordinamento»173.

Oggigiorno il diritto a vivere in un ambiente salubre è un diritto fondamentale di ogni singolo individuo, riconosciuto come tale nei testi costituzionali di vari paesi.

Assente era invece, nella nostra Costituzione del 1948, ogni riferimento al diritto dell’ambiente, data la scarsa importanza e considerazione nei confronti dei problemi ecologici che vi era fino alla metà del secolo scorso. A prescindere dalla mancata previsione testuale del bene ‘ambiente’ nella Carta Fondamentale, la dottrina aveva comunque elaborato un diritto di matrice costituzionale, fondato sul combinato disposto degli articoli 2, 9, 32, 41 e 42 della Costituzione174.

esistono vari e diversi beni ambientali, a seconda dei differenti interessi tutelati dall’ordinamento giuridico. Al riguardo, cfr. M. LIBERTINI,La nuova disciplina del danno ambientale e i problemi generali del diritto dell’ambiente, in Riv. crit. dir. priv., 1987, 556, ove si legge espressamente che: «A mio avviso non è possibile parlare di ‘ambiente’ come di un bene giuridico unitario. Infatti, rispetto all’ambiente naturale, sono disparati gli interessi umani presi in considerazione dal diritto e in corrispondenza sono numerose e differenti le posizioni soggettive individuabili».

173 Cass. civ., 9 aprile 1992, n. 4362.

174 L’articolo 9 Cost., che garantisce la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico-

nazionale, recita espressamente che: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della Nazione». L’articolo 32 Cost. si trova invece all’interno dei titolo II, che regola i rapporti eitco-sociali, e tutela il diritto alla salute come diritto fondamentale dell’individuo e della collettività. La giurisprudenza ha superato l’originario significato di tutela del singolo, interpretando la disposizione come diritto di ciascun individuo a vivere in un ambiente salubre. Gli articoli 41 e 42 Cost. regolano l’iniziativa economica privata e la proprietà privata. Più in particolare, l’articolo 41 Cost. enuncia che la libertà di iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, disponendone il bilanciamento con altri beni, al fine di evitare che possa porsi in contrasto con l’ecosistema. Si veda

L’ambiente entra a pieno nella Carta Fondamentale solo con la riforma della parte II del Titolo V della stessa ad opera della Legge n. 3/2001, in particolare nell’articolo 117 Cost., in sede di ripartizione della competenze tra Stato e Regioni, dalla cui lettura emerge la nozione di trasversalità della materia ‘tutela dell’ambiente’175.

Se la normativa italiana in materia ambientale era ab initio scarna176, essa ha trovato una prima compiuta regolazione nell’articolo 18 della Legge n. 349/86, il quale prevedeva che «qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge, che comprometta l’ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l’autore del fatto al risarcimento del danno nei confronti dello Stato». Il legislatore ha quindi previsto una disciplina specifica per il risarcimento del danno ambientale. Esso è stato sottratto alla sfera del danno erariale – cui la giurisprudenza lo aveva fino a quel momento ricondotto –, rientrando nella più ampia categoria dell’illecito extracontrattuale di cui all’articolo 2043 cod. civ.: danno ambientale è un danno pubblico, cagionabile da chiunque. Più in particolare, in presenza di un’emissione di OGM non autorizzata a livello europeo, o di un’emissione che non rispettasse le condizioni indicate nell’autorizzazione

al riguardo C.SALVI,Libertà economiche, funzione sociale e diritti personali e sociali tra diritto europeo e diritti nazionali – Economic freedom, personal and social rights and social scope between European and stale law, in Eur. dir. priv., 2011, 437 s.

175 Alla base della introduzione di norme che espressamente si riferiscono alla materia ambientale,

all’interno della Costituzione, è senz’altro stata dovuta alla necessità di adeguarsi al panorama legislativo europeo. Il Trattato istitutivo CEE, infatti, poneva tra le sua finalità quella dell’ambiente e la sua protezione; erano stati disciplinati determinati settori, come quello dell’inquinamento delle acque e dell’aria; con l’introduzione in vigore del Trattato di Maastricht, la protezione dell’ambiente è esplicitata tra gli obiettivi della CE, e così via.

176 Si usavano come base normativa per tutelare il patrimonio ambientale alcune disposizioni del

codice civile, interpretate in maniera estensiva, in particolare l’articolo 844 cod. civ., letto in combinato disposto con l’articolo 32 Cost. In un secondo momento, è venuto in rilievo l’articolo 2043 cod. civ., norma cardine in tema di responsabilità extracontrattuale, la cui applicazione è stata ampliata fino a ricomprendervi le ipotesi di danno ambientale.

rilasciata dalla Commissione, essa doveva ritenersi non iure e di conseguenza il danno prodotto era ingiusto ai sensi dell’articolo 18177.

La spinta ad un’implementazione è arrivata sia dalla dottrina che dalla stessa Commissione europea178 ed è confluita nella Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, dedicata alla responsabilità civile in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale: il danno ambientale viene imputato senza che sia necessaria la prova dell’elemento soggettivo in capo al soggetto agente, ad esclusione dell’ipotesi di danno o pericolo alla specie ed agli habitat naturali protetti, derivante da attività non pericolose179.

177 Tuttavia, appariva difficile ricondurre all’articolo 18 le ipotesi in cui l’emissione di OGM fosse

rispettosa delle condizioni stabilite nell’autorizzazione, e quindi in quanto tale lecita, pur però dannosa. L’articolo 18, infatti, richiede, al fine del risarcimento del danno, un illecito, ossia una condotta confliggente con le disposizioni di legge o provvedimenti.

178 La dottrina, infatti, riteneva opportuno che si creasse una disciplina ad hoc per l’ipotesi di danno

ambientale da emissione di OGM, in quanto la responsabilità civile non rappresentava un meccanismo veramente dissuasivo. Si suggeriva l’introduzione di un meccanismo di responsabilità oggettiva. D’antro canto, anche la Commissione europea, nel Libro Bianco sui danni all’ambiente, «aveva auspicato un regime europeo di responsabilità per i danni ambientali che prevedesse la responsabilità oggettiva dell’inquinatore ogni volta che il danno fosse stato conseguente ad attività pericolose. Più esattamente, la Commissione aveva proposto di introdurre, da un lato, una responsabilità oggettiva per i danni causati da attività pericolose, attività individuate sulla base di norme comunitarie valevoli per tutto il territorio dell’Unione e, dall’altro lato, una responsabilità per colpa per i danni alla biodiversità causati da attività non pericolose», in L.PAOLONI,Alimenti, danno e responsabilità, Milano, 2008, 80.

179 Tale direttiva da un lato richiede allo Stato membro di garantire l’effettiva applicazione del

principio ‘chi inquina paga’ nei confronti dell’autore del danno ambientale; dall’altro lato essa adotta un regime minimale sulla prevenzione e ripristino del danno stesso, dal momento che riconosce la facoltà degli Stati membri di approvare regole più restrittive, nel rispetto però delle condizioni indicate nell’articolo 8, comma 4. Si legge infatti espressamente che: «Gli Stati membri hanno facoltà di consentire che l’operatore non sia tenuto a sostenere i costi delle azioni di riparazione intraprese conformemente alla presente direttiva qualora dimostri che non gli è attribuibile un comportamento doloso o colposo e che il danno ambientale è stato causato, tra l’altro, da un’emissione o un evento espressamente autorizzati da un’autorizzazione conferita o concessa ai

La Direttiva europea è stata attuata all’interno del nostro ordinamento giuridico con il D.lgs. n. 152/2006, il cd. Codice dell’ambiente.

È all’interno di quest’ultimo che si rinviene, quindi, la disciplina del danno all’ambiente, causato dall’emissione di Organismi Geneticamente Modificati.

3.IL DANNO DA OGM ALLA SALUTE DELL’UOMO

3.1.IL BENE ‘SALUTE’ NEL CONTESTO DEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO

Dopo aver brevemente illustrato la tripartizione operata dalla dottrina in tema di danno da OGM, in relazione al bene giuridico tutelato, ci si può soffermare ora nell’analisi della prima ipotesi, ovvero quella di danno alla salute dell’uomo.

A tal fine, appare necessaria una breve disamina del valore, ricoperto all’interno del nostro ordinamento giuridico, dal bene ‘salute’180.

La tutela della salute umana, bene giuridicamente rilevante e diritto costituzionalmente garantito, è stato un obiettivo relativamente recente sia per la comunità internazionale, sia per gli ordinamenti giuridici statali181.

sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali recanti attuazione delle misure legislative adottate dalla Comunità di cui all’allegato III, applicabili alla data dell’emissione o dell’evento e in piena conformità delle condizioni ivi previste»

180 Fra i molteplici lavori in materia si rinvia ex multis, a G. A

LPA,Salute (diritto alla), in Noviss. Dig. It., App., VI, Torino, 1996, 913 ss.; S. LESSONA, La tutela della salute pubblica, in P. CALAMANDREI,A.LEVI, Commentario sistematico alla Costituzione italiana, Firenze, 1950, 336 ss.; F.PELLRGOLESI,Tutela costituzionale della salute, in Corr. amm., 1961, 6 ss.; C.MORTATI, La tutela della salute nella Costituzione italiana, in Riv. infortuni e malattie professionali, 1961, 1; L. CARLASSARE, L’art. 32 cost. e il suo significato, in R.ALESSI (a cura di), L’amministrazione sanitaria italiana, Atti del congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione, Vicenza, 1967; M.BESSONE,E.ROPPO, Diritto soggettivo alla salute, applicabilità diretta dell’art. 32 Cost. ed evoluzione della giurisprudenza, in Politica del diritto, 1974.

181 V.D

URANTE,La salute come diritto della persona, in S.CANESTRARI,G.FERRANDO,C.M. MAZZONI,S.RODOTÀ,P.PATTI (a cura di), Il governo del corpo, Milano, 2011, 579.

L’affermazione della sua importanza va di pari passo con la progressiva affermazione della politica, a livello europeo, sulla sicurezza dei prodotti, in una prospettiva di tutela della salute stessa dei consumatori182: dal processo di armonizzazione di dettaglio – attraverso l’emanazione di direttive contenenti norme dettagliate circa le caratteristiche di sicurezza dei prodotti183 –, si è passati all’affermazione, da parte della Corte di Giustizia, del principio del mutuo riconoscimento tra le diverse tecniche dei differenti Paesi membri184, per arrivare

182 Sul tema generale della tutela del consumatore si vedano, ex multis, P. R

ESCIGNO, Situazioni e “status” nell’esperienza del diritto, in Riv. dir. civ., 1973, 209; G. ALPA, M. BESSONE, Il

consumatore e l’Europa, Padova, 1979; M. BESSONE, Il “Consumerism” negli anni ’80, in Politica

del diritto, 1983, 357; ID., Costituzione, economia, e tutela dei consumatori. Quali policies di intervento legislativo? in Giust. civ., 1986, 357; G. ALPA,G.CHINÈ, voce Consumatore (protezione del ) nel diritto civile, in Dig. disc. priv., III, Torino, 1993, 542 ss.; G. CHINÈ, Il consumatore, in N. LIPARI, Diritto privato europeo, Padova, 1997, I, 164 ss.; V. ZENO ZENCOVICH, voce Consumatore (tutela del ) I) Diritto civile, in Enc. giur. it., VIII, Roma, 1988; A. JANNARELLI, La disciplina dell’atto e dell’attività: i contratti fra imprese e consumatore, in N. LIPARI, Diritto privato europeo, cit, II, 489 ss.; G. ALPA, voce Consumatore (tutela del), II) Diritto della Comunità europea, in Enc. giur. it., Roma, 1988; ID., il diritto dei consumatori, Roma- Bari, 1999; P. STANZIONE, Per una sintesi unitaria nella difesa del consumatore, in Riv. dir. civ., 1994, 887; G. BENACCHIO, Diritto privato della Comunità europea, Padova, 1998, 293 ss.; G. ARMONE, Tentenze evolutive nella tutela del consumatore, Napoli, 1998; S. BASTIANON, Consumatore e imprenditore (... futuro) nel diritto comunitario: luci e ombre di due nozioni dai confini incerti, in Resp. civ. prev., 1998, 62; C. CASTRONOVO, Dagli ordinamenti nazionali al diritto uniforme europeo: la prospettiva italiana, in Europa dir. priv., 1999, 445.

183 P.J. S

LOT, Harmonization, in European Law Review, 1996, 378 ss.; tale sistema di

armonizzazione si è, tuttavia, rivelato assai lento, rispetto alla rapidità del progresso tecnologico. Inoltre, le direttive emanate si occupavano maggiormente di assicurare la libera circolazione delle merci, più che la sicurezza e tutela dei consumatori. Si veda sul punto anche A.CORDIANO, Sicurezza dei prodotti e tutela preventiva dei consumatori, Padova, 2005, 8 ss.

184 Il principio del mutuo riconoscimento è stato affermato dalla Corte di Giustizia a far data dalla

famosa sentenza Cassis de Dijon, del 20 febbraio 1979: i Giudici riferivano che la disparità esistente tra le varie legislazioni nazionali non potesse essere la causa di restrizioni alla libera circolazione delle merci tra i vari Stati membri, salvo il caso in cui sussistessero esigenze di particolare gravità e fosse necessario proteggere interessi fondamentali. Per un commento alla sentenza si rinvia a A.

infine, negli anni Ottanta, all’emanazione della Direttiva n. 85/374/CEE sulla responsabilità del produttore, seguita dalla nuova politica della Commissione, finalizzata ad abbattere le barriere che ostacolano la libera circolazione dei prodotti, assicurando al contempo ai consumatori standard minimi ed uniformi di sicurezza. Occorre svolgere una prima riflessione sulla definizione del concetto ‘salute’185.

Una sua definizione si può rinvenire all’interno dello Statuto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel cui preambolo si legge espressamente che: «Health is a state of complete physical, mental and social well- being and not merely the absence of disease or infermity. The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic or social condition». La salute, quindi, è un bene articolato, che si realizza non solo nella inesistenza di stati patologici, ma anche in un completo stato fisico e mentale di benessere del soggetto186. L’orizzonte semantico della parole in esame ricomprende non solo la sfera del corpo, ma anche quella della mente e delle relazioni sociali: la salute ha assunto, così, una concezione multidimensionale187. Occorre tuttavia evidenziare che una siffatta definizione è eccessivamente estensiva se applicata al danno alla salute derivante da un OGM. A tal fine può apparire utile il riferimento al Regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti

NOVERO,G.ANDREIS,Riflessioni in merito alle recenti sentenze della Corte di giustizia della CEE in relazione agli art. 30, 36 e 100 del Trattato di Roma, in Rass. dir. tecn. alim., 1980, 331 ss.; L. COSTATO, Sull'interpretazione dell'art. 30 del Trattato CEE, in Riv. dir. agr., 1981, II, 26 ss. 185 In passato il concetto di salute era semplice: era considerato sano il soggetto che non aveva

malattie. Di conseguenza salute era lo stato rappresentato dall’assenza di malattie. Questa definizione minimale ha iniziato ad essere messa in crisi nel corso del XIX secolo, per varie ragioni, tra le quali ad esempio lo sviluppo delle scienze sociali, politiche ed economiche, ma soprattutto delle scienze mediche, che hano portato al riconoscimento dell’esistenza di malattie in fase pre-