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L’anteriorità della proprietà rispetto alla società civile

Capitolo Terzo - La proprietà dei beni

1. La riflessione giovanile sulla proprietà

1.3. L’anteriorità della proprietà rispetto alla società civile

Sul fatto che la proprietà preceda cronologicamente l’esistenza della società civile D’Ondes non nutre alcun dubbio154. Oltre a riprendere le tesi di un’autorità come Vico155, il barone sottolinea come uno degli eventi più significativi della modernità,

152 DPP, pp. 6-7.

153 Cfr. DSRP, pp. 13-14: «Il principio dell’utilità sendo vero, l’unico e il dimostrabile, la questione se una legge sia naturale o civile, cioè se nasca dalla stessa natura delle cose e degli uomini oppure dall’umane convenzioni è a discutere per lo scopo di vedere se le leggi civili, che come le naturali debbono procacciare la felicità deli uomini, sieno conformi all’utilità naturale, la quale dalle volontà umane indipendente, è d’indole necessaria, oppure ne sieno difformi, ciò che significa, sieno dannose».

154 Cfr. DPP, p. 9: «Ma sia che poco o molto fosse stata popolata la terra pria che la società civile si sia formata, noi crediamo certissimo, che la proprietà necessariamente dovette la società civile precedere».

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quale l’esperienza della scoperta dell’America, offra dati che suffragano la sua convinzione: i moderni Europei, arrivando nelle Americhe, avevano potuto constatare in prima persona il fatto che la proprietà esistesse e fosse tenuta in considerazione anche dalle popolazioni primitive che abitavano quei luoghi. E siccome per la scienza dell’epoca tali popolazioni estranee alla “civiltà” potevano essere considerate come una sorta di istantanea del «genere umano nella sua fanciullezza»156, esse assurgevano a valore di testimonianza, seppur indiretta, dell’esistenza della proprietà sin dai tempi più remoti della storia delle comunità umane. Come dicevamo all’inizio, però, D’Ondes non si accontenta di mostrare che la proprietà dei beni sia anteriore alla società civile per mere contingenze fattuali e passa a dimostrare come essa lo sia primariamente «per lo suo principio fondamentale», cioè non solo cronologicamente ma anche e soprattutto logicamente157. L’argomentazione con cui egli difende tale tesi prende ancora una volta le mosse dalla narrazione contenuta in Genesi e specificamente dal rapporto fra il Creatore e le sue creature che da essa emerge. In primo luogo, dalla lettura di Genesi, D’Ondes ricava che il «supremo Creatore in creando l’uomo, come ad ogni cosa, così a lui diede tale natura, che gli presti da se stessa i mezzi per lo fine principale, a cui egli è destinato»158. Per lui risulta particolarmente importante sottolineare il fatto che le cose create dispongano “naturalmente” dei mezzi idonei al raggiungimento del proprio fine perché, se così non fosse, ne andrebbe dell’architettura e della coerenza interna del suo impianto teorico giusnaturalistico. Al contrario, significherebbe che la natura non è in sé perfetta. Fatta questa premessa, compie il secondo passaggio del suo ragionamento, chiedendosi quale sia il fine ultimo dell’uomo.

venne costretto a fare nascere per lo stesso motivo, e quasi nello stesso tempo la proprietà, e la società civile, non potè fare a meno di situare nella successione delle umane idee prima la proprietà, e dopo la società civile». Cfr. anche Giambattista Vico, Scienza nuova (1725, I ed.), in Opere filosofiche (a cura di Nicola Badaloni e Paolo Cristofolini), Sansoni editore, Firenze 1971, p. 214.

156 DPP, p. 11.

157 DPP, p. 11.

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Nella sua risposta, ancora una volta, D’Ondes si dimostra a un tempo autenticamente “scolastico” (in particolare, per l’eudaimonismo di matrice aristotelico-tomista) e autenticamente “utilitario”, in quanto individua tale fine nella “felicità”159. Tutti gli uomini aspirano per natura a essere felici, ma, prosegue D’Ondes, per essere felici “in atto” essi hanno bisogno di disporre e godere di beni che non trovano immediatamente in sé stessi, bensì fuori di sé. Ora, se tali beni costituiscono i mezzi “necessari” al perseguimento della felicità, ovvero condicio sine qua non perché l’uomo possa perseguire il suo fine ultimo, allora essi devono appartenere agli uomini “per natura”. La proprietà dei beni, dunque, non discende da una convenzione e va annoverata tra i diritti naturali fondamentali:

Il fine, a cui mira l’uomo, è la felicità, la quale risulta dal soddisfacimento de’ bisogni e fisici, e morali, ed egli non lo può fare senza la proprietà dei beni, che mostrammo essere a questa bisogna necessaria: la proprietà dunque dalla umana natura dee muovere senza che sia convenzione.160

Terminando il discorso contro Mably, D’Ondes si preoccupa però di sottolineare che anteponendo la proprietà dei beni alla società civile, egli non intende per questo affermare che essa è anteriore a qualsiasi forma associativa, bensì solo a quelle rette da ordinamenti politici convenzionalmente stabiliti. Infatti, prosegue D’Ondes, esistono pure tipi di società che possono a buon diritto essere considerati “naturali”: in primis la famiglia, che, oltre a essere cronologicamente coeva alla proprietà, è come questa necessaria agli uomini per il perseguimento della loro felicità.

Nè ad alcuno cada in mente obbiettare, che siccome l’uomo alla felicità viene necessariamente portato, così ancora alla società, e che nulladimeno questa non dalla stessa natura, ma dalla convenzione è stabilita, e che però non si scorge abbastanza la necessità di venire la proprietà dalla natura; perciocchè in tale modo si confonderebbero la società civile, e la naturale, che noi confutando Mably abbiamo fatto distintissime. Distinguendo, come è giusto farsi, la società naturale dalla civile, il nostro principio fondamentale della proprietà acquista vigore: conciossiachè torna manifestissimo, che la

159 Sul modo di intendere tale concetto, cfr. Cap. 2. L’individuo e lo Stato.

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società naturale siccome è indispensabilmente necessaria, così non è prodotta da convenzione, ma dalla natura, e quindi in simile guisa che la proprietà siccome è indispensabilmente necessaria, così non è prodotta da convenzione, ma dalla natura.161