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L’attivo fallimentare in caso di cessione frazionata dell’azienda

CAPITOLO 3: Individuazione del danno risarcibile: illecita prosecuzione

3.3. Il criterio del deficit fallimentare

3.3.2. L’attivo fallimentare in caso di cessione frazionata dell’azienda

Le tipologie di beni e diritti da valutare che si possono presentare in una procedura fallimentare sono i seguenti:

- beni immateriali (marchi, brevetti);

- beni immobiliari (terreni, fabbricati civili e industriali);

- impianti, macchinari e attrezzature;

- magazzino (materie prime, semilavorati, prodotti finiti)

- crediti (commerciali e finanziari);

61 È lo stesso legislatore a preferire la vendita dell’azienda nel suo complesso, in modo da poter realizzare anche quel bene immateriale, che molto spesso va perduto, costituito dall’avviamento, che può sussistere anche in una impresa dissestata e inattiva L’art. 105 L.F. stabilisce che : ”La liquidazione dei singoli beni

ai sensi degli articoli seguenti del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori”.

- partecipazioni (in società quotate e società non quotate);

- diritti di vario genere.

Non esistendo un mercato dei beni fallimentari occorrerà far riferimento al valore ordinario e presumibile che da questi beni può essere ricavato quando i medesimi saranno offerti sul mercato, intendendo quest’ultimo non come il luogo dove abitualmente si scambiano le contrattazioni tra operatori, bensì come la pluralità di possibili compratori che possono rilevare beni dalle procedure fallimentari. Queste considerazioni valgono anche per quei beni mobili connotati da specificità, come gli impianti e i macchinari, i quali in genere hanno una platea ristretta di interessati proprio perché sono stati creati per una specifica impresa e non sono facilmente adattabili ad un’altra; di conseguenza sarà più ridotto il suo valore di presumibile realizzo. Laddove il bene, invece, è agevolmente utilizzabile da molti soggetti, si può presupporre che il suo valore di realizzo possa avvicinarsi al valore normale con cui quel bene ordinariamente si acquista. Naturalmente occorre sempre tener conto del fatto che la procedura fallimentare vende il bene senza garanzie, quindi bisogna comunque operare una ragionevole decurtazione rispetto al prezzo normale62.

La seconda considerazione riguarda il fatto che non tutti i beni e i diritti aziendali sono valutabili secondo criteri di mercato. Non lo sono, ad esempio, i crediti da risarcimento danni, né i crediti in contenzioso (o nei confronti di soggetti insolventi o di procedure concorsuali) né i rapporti finanziari; non lo sono i rami aziendali, né le unità produttive, né specifici marchi, per i quali il criterio adottabile dipenderà dalla best practice applicabile alla fattispecie.

In conclusione, il riferimento del legislatore al valore di mercato non vuole e non può riferirsi ad una valorizzazione che tenga conto del prezzo comunemente individuato da un indeterminato numero di liberi acquirenti e venditori quanto, piuttosto, semplicemente e coerentemente con la disciplina concorsuale, al valore

62 Cfr. Le attestazioni del professionista nella legge fallimentare, Gennaro Brescia, Maggioli Editore, 2014.

di realizzo dei beni e dei diritti oggetto di prelazione63. Andando ad esaminare le singole poste attive da valutare:

- le immobilizzazioni immateriali (brevetti, marchi, concessioni, diritti d'autore, avviamento): l’avviamento, nel caso di cessione frazionata dei beni che compongono l’azienda, sarà inesistente, però potrebbero essere presenti beni immateriali singolarmente trasferibili a terzi. Potrebbe verificarsi il caso in cui la società possieda beni immateriali non iscritti in bilancio, quali know-how, segreti di fabbricazione, dalla cui vendita si può generare un ricavo. Il valore si fonderà sull’osservazione pratica dei prezzi di mercato dei beni immateriali, identici per caratteristiche, dai quali discendono formule e parametri; la valutazione risentirà necessariamente dei peculiari flussi economici e finanziari prospettici che un’azienda fallita potrà generare64;

- le immobilizzazioni materiali: i fabbricati industriali adibiti a magazzini o stabilimenti devono essere valutati in funzione della possibilità di trovare acquirenti che possano destinarli al medesimo uso; qualora si ritenesse complicato trovare un acquirente, devono essere valutati al valore di realizzo dell'area su cui sono stati edificati, al netto delle spese di demolizione. I macchinari, gli impianti, le attrezzature, mobili e arredi sono valutati sulla base dei prezzi dell'usato praticato dai fabbricanti, decurtato di eventuali spese di smontaggio e trasporto (se non si ritiene

63 Cfr. “Il diritto fallimentare dopo la riforma”; “La relazione giurata estimativa del professionista nel concordato preventivo e nel concordato fallimentare”, CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, Commissione Nazionale di studio.

64 Tali metodi, assai utilizzati nella valutazione delle aziende, soprattutto se quotate, sono in teoria ontologicamente inapplicabili ai brevetti, che hanno caratteristiche di unicità e originalità che impediscono alla radice ogni comparazione. Tra le difficoltà della comparazione, rileva anche la vita utile residua di brevetti concorrenti, che può essere anche molto diversa. Malgrado tali difficoltà, i confronti sono talora possibili (si pensi a due diversi farmaci che curano la stessa patologia) e da essi discendono considerazioni economiche degne di rilievo. Utili indizi sulla comparabilità possono nascere anche da analisi sullo stato della tecnica e su invenzioni potenzialmente concorrenti, effettuate in via preliminare alla brevettazione.

che queste possano essere poste a carico degli acquirenti);

- le immobilizzazioni finanziarie: per i titoli a reddito fisso (CCT, BTP, obbligazioni, etc.) e le azioni quotate, la valutazione avviene sulla base delle quotazioni di Borsa. Per le azioni non quotate e le partecipazioni non azionarie, la determinazione del valore di realizzo può essere rappresentata dal valore di bilancio in base al patrimonio netto contabile. Per le partecipazioni di controllo, è necessaria la stima di un professionista qualificato che determini il valore del capitale economico della partecipata, in funzione della presenza di un eventuale premio di maggioranza65;

- le rimanenze: le rimanenze di materie prime, prodotti in corso di lavorazione, prodotti finiti e merci sono valutate al valore di presunto realizzo. Nella determinazione di tale valore si deve considerare la possibilità di realizzo di eventuali merci o materie deperite, i tempi, le modalità e il tipo di clientela a cui verranno cedute le merci e le spese da sostenere per la vendita (trasporto, assicurazione, oneri bancari, etc.) e tenere conto anche della possibilità di restituzione delle materie ai fornitori, della necessità di concedere abbuoni, ribassi e sconti, e così via; - i crediti: valore di presunto effettivo realizzo, tenendo conto,

eventualmente, dei rischi di insolvenza. Occorre dover considerare anche l’ipotesi di transazioni e sconti con i clienti poiché la cessazione dell'attività aziendale e l'interruzione dei rapporti commerciali con i clienti aumentano le difficoltà. Notevoli difficoltà operative caratterizzano anche la valutazione dei crediti in contenzioso alla data di riferimento della stima. A questo proposito, sarà certamente necessaria una valutazione prognostica sulle probabilità di successo della causa, accompagnate da un idoneo apprezzamento sia della solvibilità di controparte, sia della

65 Cfr. Esami di Stato Dottori commercialisti ed esperti contabili, A. Cortesi, P. Tettamanzi, G. Ghelfi, C. Mancini, F. Ciovati, G. Gini, E. Montani, IPSOA, 22 mag 2014, pag. 464.

tempistica necessaria per la riscossione del credito che comporterà, nella maggior parte dei casi, un’attualizzazione del medesimo66;

- le disponibilità liquide: denaro, conti e depositi bancari attivi sono valutati al valore nominale.