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CAPITOLO 3: Individuazione del danno risarcibile: illecita prosecuzione

3.5. Metodo della differenza dei patrimoni netti

3.5.2. La situazione patrimoniale alla data del fallimento o messa in

3.5.2.1. Principali rettifiche liquidatorie

Qualora la società fosse stata messa in liquidazione prima della dichiarazione di fallimento andranno neutralizzate anche le eventuali variazioni liquidatorie poste in bilancio per la sopravvenuta mancanza della continuità aziendale:

- Azzeramento immobilizzazioni immateriali (avviamento, costi pluriennali

capitalizzati..)

La valutazione delle immobilizzazioni immateriali nel bilancio di liquidazione è estremamente problematica. Non di rado questi valori sono annullati, o per l'impossibilità di trasferire a terzi i relativi diritti o perchè è estremamente difficile trovare un compratore nel caso in cui l’utilità residua di questi beni immateriali debba ritenersi esigua.

- Azzeramento dei risconti

I risconti contabili vengono iscritti all’attivo o al passivo del bilancio per evitare che quote di costi o ricavi rilevati anticipatamente, ma di competenza di futuri esercizi, influiscano sulla determinazione del reddito dell’esercizio in corso. Il risconto attivo, nell’aspetto patrimoniale rappresenta un credito per servizi già pagati ma non ancora usufruiti. Se questo credito si ritiene irrecuperabile, il corrispondente valore sarà annullato. I ratei sono invece veri e propri crediti o debiti pecuniari, corrispondenti a ricavi e costi di competenza dell’esercizio in chiusura, ma che saranno materialmente incassati e pagati nel successivo

esercizio. Per essi si pongono i medesimi problemi che riguardano i crediti e debiti in generale.

- Azzeramento crediti inesigibili

- Rettifica a valori di realizzo delle rimanenze, immobilizzazioni materiali,

crediti

Per merci, prodotti, materie e semilavorati destinati alla vendita, i liquidatori nel ricercare il probabile valore di realizzo terranno conto dei seguenti elementi:

• possibilità o meno del realizzo, per merci o materie deperite, alterate o comunque insuscettibili di scambio sul mercato;

• tempi di realizzo e modalità di vendita, tenuto conto anche del tipo di clientela cui potranno essere vendute le varie partite;

• spese da sostenere per la vendita (trasporto, assicurazioni, imballaggi, ecc.) ed oneri finanziari connessi all’incasso del prezzo (spese bancarie, ecc.).

Il valore di presunto realizzo va considerato anche nell’ipotesi in cui i liquidatori ritengano opportuno ultimare con gli impianti della società o presso altre aziende, le lavorazioni in corso o trasformare le materie prime esistenti in prodotti finiti121. Il che, secondo la dottrina, è assolutamente doveroso al fine di evitare una riduzione del valore del patrimonio sociale, che danneggerebbe i soci ed i creditori. Il valore di presunto realizzo è indicato al netto dei costi di realizzo. Le valutazioni di liquidazione delle immobilizzazioni presentano notevoli difficoltà a causa delle particolari caratteristiche del loro “mercato”. Per i fabbricati industriali adibiti a magazzini o a stabilimenti, che sono atti ad usi specializzati, occorre anzitutto stabilire se si potrà trovare un acquirente che possa destinarli ai medesimi usi. In caso contrario, i liquidatori potranno orientarsi verso il valore di realizzo dell’area su cui i fabbricati sono stati edificati, al netto delle spese di demolizione. Nel determinare il valore di realizzo di macchinari, impianti, attrezzature, mobili e arredi, si terrà conto dei prezzi di listino dell’“usato” praticati dai fabbricanti, al netto delle spese di smontaggio, separazione, trasporto, ecc., se non si ritenga che queste possano essere poste a

carico degli acquirenti. Il valore netto così ottenuto sarà decurtato di una certa percentuale per tener conto delle difficoltà inerenti alla vendita di tali beni. Per tutte queste ragioni i valori esposti nel bilancio di liquidazione saranno normalmente inferiori ai corrispondenti valori netti del bilancio d’esercizio. Nel caso, invece, che si riesca a vendere in blocco il fabbricato industriale col suo corredo di impianti, attrezzature e macchinari, il valore di realizzo complessivamente ottenuto potrà essere anche superiore al costo storico non ancora ammortizzato122.

Per la determinazione del valore di realizzo dei crediti occorrerà ponderare attentamente il rischio di inesigibilità tenuto conto anche delle eventuali garanzie reali o personali offerte dal debitore, e le spese di incasso, decurtando opportunamente il valore nominale dei crediti.

Anche in questo caso degli eventuali interessi si terrà conto solo nella misura in cui essi siano maturati alla data cui è riferito il bilancio. Degli interessi maturati in epoca successiva si terrà conto nel Fondo per costi ed oneri di liquidazione123.

122 Cfr. Guide operative. I bilanci di liquidazione delle imprese IAS compliant (2010), Organismo italiano di contabilità, Giuffrè Editore, 2010, pagg. 56-57.

123 Ha la finalità di indicare gli oneri futuri che si prevede di sostenere per la liquidazione, al netto dei proventi che si stima si otterranno dalla gestione dei beni durante la fase liquidatoria.

I costi imputabili al fondo sono quelli che si stima si sosterranno per i beni e servizi impiegati soltanto per la procedura di liquidazione.

A titolo di esempio:

- fitti per locali utilizzati per la liquidazione;

- compensi per professionisti per servizi durante la liquidazione; - compensi ai liquidatori;

- oneri finanziari per periodo di liquidazione; - imposte dirette.

I proventi imputabili al fondo sono quelli che è possibile stimare si conseguiranno a causa esclusivamente della procedura di liquidazione.

A titolo di esempio:

- fitti attivi di immobili di proprietà della società;

- dividendi per azioni in portafoglio e per strumenti finanziari partecipativi; - canoni noleggi beni di proprietà;

- proventi finanziari per periodo di liquidazione; - rimborsi imposte e tasse.

Spesso, pur di incassare sollecitamente i crediti, anche prima della loro scadenza o nel caso vi siano contestazioni sul quantum col debitore, i liquidatori sono costretti a concedere sconti e riduzioni. Per cui il valore di realizzo dei crediti, specie se infruttiferi e a media e lunga scadenza, può essere sensibilmente inferiore al valore nominale.

- Iscrizione di passività non iscritte nel bilancio ordinario

Si tratta di debiti che, per varie ragioni, possono non essere stati rilevati in contabilità dagli amministratori, e che non risultano quindi dall’ultima situazione patrimoniale da essi compilata, che fa parte del loro “rendiconto”. Un’attenzione particolare è dedicata dai liquidatori alle “garanzie” ed “impegni” iscritti fra i conti d’ordine: se lo scioglimento e la messa in liquidazione della società comportano il verificarsi di circostanze in forza delle quali sorge una passività, l’importo ritenuto probabilmente dovuto è iscritto fra i fondi rischi (al netto dell’importo recuperabile del corrispondente credito di regresso) in luogo della corrispondente posta dei conti d’ordine124.

Esempio

A) Bilancio (INIZIALE) «rettificato» all’epoca della causa di scioglimento del 31.12.2012:

( valori da Bilancio)

(post rettif. irregolarità)

(post ulteriori rettif. liquidatorie)

ATTIVITÀ 10.000.000 9.000.000 7.000.000

PASSIVITÀ -9.500.000 -10.000.000 -10.500.000

PATRIM. NETTO 500.000 -1.000.000 -3.500.000

ATTIVITÀ

-irregolarità: crediti irrecuperabili - 1.000.000

-rettifiche liquidatorie: svalutazione Rimanenze -2.000.000

PASSIVITÀ

-irregolarità: debiti omessi 500.000

-rettifiche liquidatorie: penalità clienti 500.000

B) Bilancio (FINALE) «rettificato» alla data del fallimento del 30.6.2014:

( valori da Bilancio)

(post rettif. irregolarità)

(post ulteriori rettif. liquidatorie)

ATTIVITÀ 9.000.000 8.000.000 7.000.000

PASSIVITÀ -12.000.000 -12.500.000 -13.000.000

PATRIM. NETTO -3.000.000 -4.500.000 -6.000.000

ATTIVITÀ

-irregolarità: crediti irrecuperabili - 1.000.000

-rettifiche liquidatorie: svalutazione Rimanenze -2.000.000

PASSIVITÀ

-irregolarità: debiti omessi 500.000

-rettifiche liquidatorie: penalità clienti 500.000

della causa di scioglimento con il PATRIMONIO NETTO «rettificato» alla data del fallimento e determinare l’aggravamento o Perdita incrementale intervenuta nel periodo di protratta gestione.

Esempio:

Patrimonio Netto alla data di scioglimento 31.12.2012: € – 3.500.000 (Deficit Patrimoniale)

Patrimonio Netto alla data di fallimento 30.6.2014: € – 6.000.000 (Deficit Patrimoniale)

= aggravamento situazione patrimoniale di €. 2.500.000 (o perdita effettiva della protratta gestione)