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L’ufficio centrale per il referendum presso la

Nel documento Il referendum costituzionale (pagine 102-107)

2 Il referendum costituzionale come fase eventuale e facoltativa d

3.2 L’ufficio centrale per il referendum presso la

Cassazione.

Nell’ articolo 12 della legge n. 352 del 25 maggio 1970 è scritto che l’Ufficio centrale per il Referendum è costituito presso la Corte Suprema di Cassazione italiana. Esso è composto dai tre presidenti di sezione della Corte di Cassazione più anziani, nonché dai tre consiglieri più anziani di ciascuna sezione. Il più anziano dei tre presidenti presiede l’Ufficio e gli altri due esercitano le funzioni di vice presidente85.

L’ufficio centrale presso la Corte di Cassazione ha un ruolo di rilievo non solo nella procedura del referendum costituzionale ma anche per quanto riguarda le richieste del referendum previsto dall’ articolo 75 della Costituzione, di cui descriviamo, in sintesi, l’ iter procedimentale. Le richieste per questo tipo di referendum devono essere presentate a partire dal 1 gennaio ed entro il 30 settembre di ogni anno all’ Ufficio centrale per il referendum. Successivamente a partire dal 1 ottobre lo stesso Ufficio esamina tutte le richieste depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, esclusa la cognizione dell’ ammissibilità che spetta alla Corte Costituzionale.86

85 A. PERTICI, “Il giudice delle leggi e il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo”, pag 45, 50

Entro il 31 ottobre L’Ufficio Centrale per il Referendum con ordinanza rileva le eventuali irregolarità delle singole richieste, assegnando ai delegati o ai presentatori un termine, la cui scadenza non può essere successiva al 20 novembre, per la sanatoria, se consentita. Con la stessa ordinanza si propone la concentrazione di quelle richieste che presentano omogeneità di materia.87 L’ordinanza deve essere poi notificata

ai presentatori o delegati; entro il termine previsto nell’ordinanza i rappresentanti dei partititi politici e dei promotori del referendum hanno facoltà di presentare per iscritto le loro deduzioni. Dopo la scadenza, entro il 15 dicembre, L’Ufficio centrale per il referendum si occupa anche di dare un nome alla richiesta referendaria da riprodurre nelle schede di votazione, per renderne immediatamente la

comprensione dell’oggetto.88 La Corte

costituzionale non può esaminare il procedimento che si è svolto dinanzi all’Ufficio centrale per il referendum, ma deve solo prendere atto della giuridica esistenza del provvedimento positivo.

Quindi, nella procedura di controllo di regolarità delle richiesta del referendum abrogativo esercitano un ruolo sia l’Ufficio centrale per il referendum sia la Corte Costituzionale;qu est’ultima svolge questa attività di controllo ai sensi dell’art 2 della legge costituzionale n. 1 del 1953, inserendosi nell’ambito di un complesso procedimento previsto e disciplinato dalla legge

n.352 del 1970, che vede come fase immediatamente antecedente quella di fronte all’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione. In particolare la Corte Costituzionale ha il compito di verificare se la richiesta di referendum di cui si tratta, riguardi materie che l’art 75,secondo comma escluse dalla votazione popolare.89

Invece, l’Ufficio centrale, a norma dell’art 32, secondo comma, della legge n. 352 del 1970, esamina le richieste di referendum allo scopo di accertare se esse siano conformi alla legge, esclusa la cognizione di ammissibilità, la cui decisione è demandata alla Corte Costituzionale. Quest’ultima, invece, non è presente, nell’iter procedimentale del referendum costituzionale; vi è un ruolo esclusivo dell’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte Suprema di Cassazione. Quest’ultimo ha come compito quello di verificare che la richiesta di referendum sia conforme alle norme dell’art. 138 della Costituzione e della legge; poi decide con ordinanza, sulla legittimità della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione. L’Ufficio contesta entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 5 giorni, l’Ufficio ritiene legittima la richiesta l’ammette. Entro lo stesso termine di 5 giorni, i presentatori possono dichiarare all’Ufficio che intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni dalla data dell’ordinanza. Entro le

successive 48 ore L’Ufficio centrale si pronuncia definitivamente sulla legittimità della richiesta (art 12 legge n.352/1970).

L’ordinanza dell’Ufficio centrale che decide sulla legittimità della richiesta deve essere comunicata immediatamente al Presidente della Repubblica, ai presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei ministri e al presidente della Corte Costituzionale. Essa va notificata a mezzo ufficiale giudiziario, entro cinque giorni, rispettivamente ai tre delegati dei parlamentari richiedenti, oppure ai presentatori della richiesta dei 500 mila elettori, oppure ai delegati dei cinque consigli regionali(art. 13 legge n.352/1970).

Se la richiesta non viene dichiarata illegittima viene indetto il referendum con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo abbia ammesso. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo all’emanazione del decreto di indizione (art 15 legge n.351/1970).

La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto,libero e segreto (art 17 legge n.352/1970).

Alla fine,l’Ufficio centrale presso la Suprema Corte di Cassazione se attesta che la le legge di revisione della Costituzione o la legge costituzionale sottoposta a referendum ha riportato, considerando i voti validi, un maggior

numero di voti affermativi al quesito e un numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, che il numero di voti affermativi non e maggiore del numero dei voti negativi(art 24 legge n.352/1970), il Presidente della Repubblica, sulla base del verbale che gli è trasmesso dall’Ufficio centrale per il Referendum, procede alla promulgazione della legge costituzionale (art 25 legge n. 352/1970). Invece nel caso in cui il risultato del referendum sia stato sfavorevole all’approvazione della legge il Ministro della Giustizia, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall’Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione, cura la pubblicazione del risultato medesimo nella Gazzetta Ufficiale (art 26 legge n. 352/1970).

Nel documento Il referendum costituzionale (pagine 102-107)