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La Commissione Interamericana dei Diritti Umani

SEZIONE I. Il riconoscimento dei diritti umani dei popoli indigeni: il livello

3.2 La Commissione Interamericana dei Diritti Umani

La Commissione inter-americana dei diritti umani è stata creata a seguito del 5° Incontro dei Ministri degli Esteri dell’Organizzazione degli Stati Americani a Santiago nel 1959. Il suo Statuto è stato approvato il 25 maggio 1960 dal Consiglio dell’Organizzazione e successivamente emendato, nel 1966, per consentire alla Commissione di ricevere comunicazioni individuali e di formulare raccomandazioni agli Stati. 162

In realtà, la Commissione è diventata organo della Organizzazione degli Stati Americani a tutti gli effetti dopo l’entrata in vigore del Protocollo di Buenos Aires nel 1967, che modifica lo Statuto dell’OSA. Lo Statuto della Commissione, invece, è stato riformato nel 1979 a La Paz, capitale della Bolivia, per riflettere l’entrata in vigore della Convenzione americana del 1969. 163

S. DAVIDSON, The Interamerican Court of Human Rights, Aldershot,

161

1992, pag. 4.

R. M. FREIRE SOARES, Il Sistema Interamericano di Protezione dei Diritti

162

Umani, Rivista giuridica Democrazia e Sicurezza, anno I, n. 2, 2011, pag. 6.

Ibid.

Le funzioni extra-convenzionali della Commissione, comprendono la promozione dei diritti umani, l’attività di raccolta di informazioni e di studio, la funzione consultiva e anche, con il consenso del governo territoriale, le missioni di osservazione in loco. 164

La Commissione può prendere in esame le comunicazioni che le vengono indirizzate e, sulla base di esse e di ogni altra informazione disponibile rilevante, formulare raccomandazioni ai governi al fine di una più efficace osservanza dei diritti umani fondamentali, sottoponendo peraltro l’esercizio di questa funzione alla condizione del previo esaurimento dei ricorsi interni. 165

Per quanto riguarda la composizione e la scelta dei commissari la Convenzione stabilisce che siano sette, nominati dall’Assemblea Generale dell’OAS scegliendo da una lista di candidati proposta da ciascuno Stato membro. I candidati devono essere soggetti di alta rispettabilità morale nonché avere ampia conoscenza della materia dei diritti umani; rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta. Alla stregua dei membri della Corte essi non rappresentano lo Stato membro di cui

Art. 41 della Convenzione Americana, testo originale consultabile

164

a l l ’ i n d i r i z z o : h t t p : / / w w w . o a s . o r g / d i l / e s p / tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm

R. M. FREIRE SOARES, Il Sistema Interamericano di Protezione dei Diritti

165

hanno la nazionalità, ma tutti i Paesi dell’Organizzazione degli Stati Americani. 166

3.2.1 Il Procedimento di fronte alla

Commissione Inter-Americana dei Diritti

Umani

Nell’ambito della Convenzione, la Commissione si può inquadrare come organo intermediario tra i ricorrenti e la Corte Interamericana, funzionando quindi come un filtro per individuare i casi che richiedono un intervento giurisdizionale. 167

Il procedimento si suddivide in tre fasi. Prima di tutto bisogna stabilire se la richiesta risulta ammissibile. Per esserlo occorre che si siano esauriti i gradi di giudizio. Precisato ciò, la domanda deve essere proposta entro sei mesi dalla sentenza definitiva, con divieto di un’istanza anonima e incompatibilità con eventuali ricorsi ad altri giudici internazionali. La domanda non deve essere 168 Artt. 33-43 della Convenzione Americana, consultabile all’indirizzo:

166

http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione- americana-sui-diritti-umani-1969/84 ;

Artt. 1-9 dello Statuto della Commissione, consultabile all’indirizzo: http:// www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/estatutoCIDH.asp

P. TANZARELLA, Il Sistema Interamericano di Protezione dei Diritti Umani

167

nella prassi della Corte di San José, I Diritti dell’Uomo (1), pagg. 12-29.

D. SHELTON, Improving Human Rights Protections: Recomendations for

168

Enhancing the Effectiveness of the Inter-american Commission and Inter- american Court of Human Rights, Am. U. J. Int’l. L. & Pol’y, vol. 3, 1998,

palesemente irricevibile: il suo contenuto non deve perciò richiamare petizioni già avanzate alla stessa Commissione da altre organizzazioni internazionali. 169

Se la richiesta è considerata ammissibile si passa alla seconda fase. Questa fondamentalmente si tratta di una fase istruttoria in cui si cercano di ottenere documenti utili da entrambe le parti (sia da parte dello Stato che degli individui), e si svolgono indagini in loco per acquisire informazioni sui fatti. A questo punto la Commissione 170

può ancora dichiarare il ricorso inammissibile; se invece 171

ritiene che lo Stato sia colpevole, si attiva per cercare una risoluzione amichevole della controversia. Se va a buon fine, il caso si chiude trasmettendo il resoconto della risoluzione alla segreteria generale dell’OAS, altrimenti la Commissione comunica il proprio parere al Paese convenuto. Decorsi 180 giorni i commissari valutano se lo Stato ha riparato al danno e ne danno pubblicazione nel report finale sugli annali dell’Assemblea Generale dell’OAS. 172

Se opportuno, la Commissione avanza raccomandazioni pertinenti per stabilire un termine entro il quale lo Stato deve adottare le misure di sua spettanza per porre rimedio alla situazione considerata. Quando il termine prescritto è scaduto, la Commissione decide con il voto della

Art. 47 lettere (c) e (d) della Convenzione.

169

P. TANZARELLA, Il Sistema Interamericano di Protezione dei Diritti Umani

170

nella prassi della Corte di San José, I Diritti dell’Uomo (1), pagg. 12-29.

Par. 1 lett. (c) dell’art. 48 della Convenzione.

171

Art. 51 della Convenzione.

maggioranza assoluta dei membri se lo Stato ha preso o no misure adeguate e se pubblicare il rapporto. 173

La Commissione Interamericana esplica oggi una funzione più oggettiva, ha assunto le sembianze di un organo i m p a r z i a l e c h e e s p r i m e p a r e r i c o n s u l t i v i sull’interpretazione dei fatti e dei punti giuridici controversi. Solo questa può presentare le istanze alla 174

Corte e la sua presenza alle udienze è indispensabile dal punto di vista rituale. Diversamente da quanto avveniva nel passato la vittima è considerata parte in causa insieme allo Stato col diritto di partecipare in autonomia all’interno procedimento, la Commissione limita il suo compito a quello di amicus curiae. 175

Art. 51, parr. 2 e 3 della Convenzione.

173

P. TANZARELLA, Il Sistema Interamericano di Protezione dei Diritti Umani

174

nella prassi della Corte di San José, I Diritti dell’Uomo (1), pagg. 12-29.

Art. 2, par. 3 del Regolamento della Corte Interamericana, testo originale

175