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Obbligo di adempiere

SEZIONE III. Il riconoscimento dei diritti umani dei popoli indigeni: lo Stato del

CAPITOLO 3. Analisi al Commento Generale No 24 e

1. Obblighi degli Stati parte all’interno del Patto

1.2 Obbligazioni per gli Stati di rispettare, proteggere e

1.2.3 Obbligo di adempiere

L’obbligo di adempiere richiede che gli Stati parte adottino le misure necessarie, al massimo delle loro risorse, per facilitare e promuovere il godimento dei diritti fondamentali. Non solo gli Stati ma anche le entità economiche devono dirigere i loro sforzi al fine di

A/HRC/RES/23/9 L’impatto negativo della corruzione sul godimento dei

313

diritti umani; A/RES/ 69/199 Prevenzione e lotta alla corruzione, facilitando il recupero degli assets ai legittimi proprietari, secondo quanto stabilito anche

dalla Convenzione ONU contro la corruzione.

E/C.12/GC/24 (General Comment No. 24, 23 Giugno 2017): State

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Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the Context of Business Activities, parr. 21-22. A/HRC/

23/42 Report dello Special Rapporteur sul Diritto di ognuno a godere dei più alti standard di salute, intesa come fisica e mentale, alla 23esima sessione del Consiglio per i Diritti Umani , par. 3.

raggiungere tali traguardi. Se prendiamo ad esempio la cornice di tutela creata dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e il diritto a godere dei benefici del progresso scientifico o del diritto al cibo , gli Stati 315 316

parte devono assicurarsi che, a causa dei diritti di proprietà intellettuale, non venga negato l’accesso alle risorse produttive, come ad esempio le sementi, indispensabili per il compimento di tali diritti. Gli Stati 317

parte sono chiamati ad impegnarsi per assicurare ai popoli indigeni il controllo sulla proprietà intellettuale riguardo la loro tradizione e cultura. 318

Negli ultimi trent’anni si è assistito ad un significativo aumento delle attività transnazionali da parte delle imprese, spesso anche nella forma di collaborazioni tra enti pubblici e governativi ed attori privati. Questo ha portato il Comitato a dare sempre più risalto all’aspetto degli obblighi extraterritoriali degli Stati. Tali obblighi 319

possono ritenersi giustificati dal momento che le previsioni all’interno del Patto sono espresse senza nessuna

Patto sui diritti economici, sociali e culturali, Art 15.

315

Ibid., Artt 1, 3, 11, 12.

316

Report interno dello Special Rapporteur sul diritto al cibo alla 64esima

317

sessione della Assemblea Generale, Seed policies and the right to food, A/ 64/170, parr. 5, 7 ; Treaty on Plant Genetic Resources for Food and

Agriculture, Res. 3/2001, adottata il 3 Novembre 2001, all’interno della

31esima Sessione FAO, art. 9.

Dichiarazione dei Diritti dei Popoli Indigeni, artt. 24 e 31; inoltre vedere il

318

Commento Generale No. 21, par. 37.

E/C.12/GC/24 (General Comment No. 24, 23 Giugno 2017): State

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Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the Context of Business Activities, par. 25.

restrizione con riferimento a territorio o giurisdizione. Addirittura l’articolo 2(1) fa espresso riferimento alla cooperazione internazionale come ad un mezzo per affermare tali diritti e sarebbe d’altro canto contraddittorio per uno Stato rimanere indifferente e permettere che un soggetto domiciliato nel suo territorio con le sue azioni violi o potenzialmente possa violare suddette previsioni in altri Stati. In accordo con la Carta, anche la Corte 320

Internazionale di Giustizia ha riconosciuto la finalità extraterritoriale dei trattati sui diritti umani. Gli obblighi 321

extraterritoriali sorgono laddove uno Stato può influenzare situazioni dislocate al di fuori del suo territorio nazionale e in questo senso possa contribuire all’effettivo godimento dei diritti economici, sociali e culturali. 322

Anche gli obblighi extraterritoriali possono essere distinti negli stessi tre macrogruppi. Troviamo infatti l’obbligo extraterritoriale di rispettare che, in questo caso, si concretizza nell’assicurarsi di non ostruire un altro Stato nel suo compimento di quanto previsto nel Patto. 323

Questo risulta particolarmente rilevante nella negoziazione

Patto sui diritti economici, sociali e culturali, Art 2(1); Carta della Nazioni

320

Unite, entrata in vigore il 24 Ottobre 1945, Art. 56.

Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied

321

Palestinian Territory, Parere Consultivo 136, Corte Internazionale di

Giustizia, 9 Luglio 2004, parr. 109-112.

GC 12, par. 36; GC 14, par. 39; or GC 15, parr. 31-33; GC 19, par. 54;

322

GC 20, par. 14; GC 23, parr. 69-70; E/C.12/2011/1, par. 5.

La relazione tra le sanzioni economiche ed il rispetto per i diritti

323

economici, sociali e culturali, Commento Generale No. 8, E/C.12/1997/8; Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, art. 50,

contromisure da parte di uno Stato o un gruppo di Stati in risposta ad una violazione perpetrata da parte di un altro Stato.

e conclusione di accordi commerciali e di investimento, o per trattati finanziari. 324

Ancora troviamo, in accordo con la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale, l’obbligo extraterritoriale 325

di proteggere il quale richiede che gli Stati si adoperino per prevenire le violazioni dei diritti umani che avvengano al di fuori del loro territorio in seguito all’attività di entità commerciali nei confronti delle quali possono esercitare un certo controllo. Questo incide sulla capacità degli Stati di regolare le società che sono domiciliate nei loro territori o giurisdizione; gli Stati possono anche utilizzare in tal senso incentivi che prevedano di favorire le entità economiche che pongano in essere effettivi meccanismi di protezione dei diritti umani, non solo all’interno del territorio ma anche all’estero. 326

Occorre comunque precisare che normalmente gli Stati non vengono direttamente chiamati a rispondere della condotta di privati (ad eccezione dei casi sopra citati), ma la responsabilità di questi può essere chiamata in causa

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Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the Context of Business Activities, par. 29.

O. DE SCHUTTER, A. EIDE, A. KHALFAN, M. ORELLANA, M.

325

SALOMON, I. SEIDERMAN, Commenti ai Principi di Maastricht sugli

Obblighi Extraterritoriali degli Stati nell’Ambito dei Diritti Economici, Sociali e Culturali, 25 e 26. https://www.icj.org/wp-content/uploads/2012/12/

HRQMaastricht-Maastricht-Principles-on-ETO.pdf

E/C.12/GC/24 (General Comment No. 24, 23 Giugno 2017): State

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Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the Context of Business Activities, parr. 30-31.

qualora non abbiano adottato tutte le misure per prevenire la violazione, perfino se è stato un concorso di cause quello che ha portato alla inadempienza con quanto previsto nel Patto. In particolare il Commento fa 327

riferimento in particolare alle grosse corporazioni e società multinazionali, le quali sono esse stesse tenute, prima di altre società in quanto più influenti, al rispetto dei diritti correlati alla persona, ma non solo, sono inoltre chiamate ad agire con la dovuta diligenza per imporre il rispetto e prevenirne violazioni perfino alle società collaboratrici ed i partner commerciali in generale (tra cui i fornitori,

franchisees, ecc.), dovunque essi siano dislocati. 328

Il Comitato accoglie con favore ogni sforzo che possa migliorare la cooperazione internazionale, in caso di controversie transnazionali, sia per evitare o quantomeno ridurre, il verificarsi di conflitti di giurisdizione positivi o

Bosnia-Herzegovina v. Serbia e Montenegro, Corte Internazionale di

327

Giustizia, caso concernente l’applicazione della Convenzione sulla Prevenzione e Punizione del Crimine di Genocidio, Sentenza del 26 Febbraio 2007, ICJ Reports, parr. 430 e 461.

Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the

328

United Nations “Protect, Respect and Remedy”, Principio 13, http://

w w w . o h c h r . o r g / D o c u m e n t s / P u b l i c a t i o n s / GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf .

negativi che porterebbero ad incertezza giuridica e 329

aumenterebbero il fenomeno del forum-shopping, sia 330

per cercare di fornire assistenza effettiva alle vittime, specialmente nei casi di prosecuzione di reati. L’utilizzo di sistemi di comunicazione diretta tra le forze dell’ordine e di intelligence dei vari Paesi è quindi un aspetto da incoraggiare. A questo proposito è possibile trovare 331

Conflitti di giurisdizione positivi e negativi: nel primo caso più giudici

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rivendicano contemporaneamente la propria cognizione su un determinato fatto perché si ritengono competenti; negativo, viceversa, quando rifiutano di prenderne cognizione perché non si ritengono competenti.

Affinché vi sia contrasto è necessario che si riscontri un conflitto effettivo quale ad esempio l'adozione di provvedimenti confliggenti tra loro da parte di entrambi i giudici.

Il conflitto può risolversi anche consensualmente e in tal caso uno dei giudici ritratta la propria competenza (nel caso di conflitto positivo) o si dichiara competente (nel caso di conflitto negativo). https://www.brocardi.it/ dizionario/5535.html

forum shopping: “Fenomeno per cui le parti di una controversia

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possono di fatto scegliere di incardinare il relativo giudizio di fronte a una delle diverse corti astrattamente competenti a conoscere la materia. Nelle controversie che presentino carattere transnazionale (per es., in quanto l’attore e il convenuto risiedono in Paesi diversi), i criteri di collegamento, che nei differenti ordinamenti giuridici valgono a radicare la giurisdizione, possono comportare che più organi giudiziari siano in linea di principio disponibili per la trattazione della causa. Di conseguenza, l’attore o il convenuto potrebbero tentare di incardinare l’azione nel foro ritenuto più conveniente, per motivi logistici, sostanziali  o procedurali, alla tutela delle proprie ragioni. Per es., la selezione di una particolare giurisdizione può comportare significativi oneri economici per la controparte, ovvero influire sul regime probatorio, ampliando o restringendo il novero dei mezzi di prova ammissibili.” Fonte: Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/forum- shopping_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/

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Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the Context of Business Activities, parr. 34 e 35.

delle fonti di ispirazione nella Convenzione ILO sul Lavoro Marittimo del 2006 o nella Convenzione ILO No. 189. 332 333