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Dopo aver dibattuto in merito alle modalità attraverso le quali devono essere determinate le perdite presunte che gravano sui crediti in essere alla data del bilancio, occorre interrogarsi sulle previsioni normative rela- tive alla imputazione di tali rettifiche ai relativi saldi di bilancio.

A questo proposito, il dettato del citato comma 8 dell’art. 2426, nel richiedere l’esposizione nello Stato Patrimoniale dei crediti al loro valore

di presumibile realizzo, sottende la diretta rettifica del loro valore nomi-

nale per tenere conto di tutte le cause di inesigibilità. Quanto affermato trova peraltro conforto nel divieto di esposizione nel passivo di fondi ret- tificativi di voci dell’attivo, desumibile dal complesso delle norme del codice civile53, in applicazione della specifica disposizione – art. 20, 3°

51

“È però importante sottolineare che queste formule non possono essere trasforma-

te in una regola. Esse sono solo uno strumento pratico, la cui validità deve essere costan- temente verificata; pertanto esse devono essere variate ogniqualvolta mutino le condizio- ni sulle quali le formule usate si basano.”. Cfr. OIC, Principi contabili. I crediti, op. cit.,

pag. 10. 52

Ibidem, pag. 10. 53

Cfr. E.SANTESSO,U.SOSTERO,I principi contabili per il bilancio d’esercizio, op.

comma - della Direttiva Comunitaria, in base alla quale gli accantona- menti per rischi ed oneri non possono avere funzione rettificativa dei va- lori iscritti all’attivo54.

L’approccio comunitario scaturisce dalla considerazione che in seno al bilancio, ai fini di una maggiore chiarezza espositiva e trasparenza in- formativa, le perdite e gli oneri che si ritengano economicamente già su- biti devono ridurre direttamente il valore delle attività e soltanto qualora manchi un’attività di riferimento (si pensi alle garanzie rilasciate, ai con- tenziosi, e così via), si rende necessario rilevare nel passivo dello Stato Patrimoniale fondi destinati ad accogliere risorse patrimoniali impegnate per la copertura di tali perdite e tali oneri specifici; gli ulteriori rischi solo eventuali di perdite future devono, invece, trovare copertura in risorse pa- trimoniali liberamente utilizzabili a tale scopo (come riserve e capitale).

A questo proposito, il principio contabile OIC 15, nel menzionare il

fondo svalutazione crediti, quale destinatario delle rettifiche di valore im-

putabili alle fattispecie di perdita di cui si è ampiamente discusso nel pre- cedente paragrafo, non lascia pressoché adito a dubbi che si tratti di un fondo avente natura rettificativa della voce crediti55. Semmai, ci si può interrogare in merito all’effettiva opportunità di rilevare nel passivo dello Stato Patrimoniale un eventuale fondo per rischi su crediti che abbia, pe- rò, natura diversa e significato autonomo in quanto destinato a coprire ri- schi soltanto eventuali che non abbiano ancora avuto manifestazione alla data del bilancio56 e che, per tali ragioni, non abbiano prodotto accanto- namenti specifici al fondo svalutazione57: se si accettasse questa chiave di

54

Si ricorda come prima dell’emanazione delle Direttive Contabili il bilancio acco- gliesse i suddetti fondi di rettifica (fondi svalutazione e fondi ammortamento) e richiedesse, pertanto, l’esposizione delle voci dell’attivo al loro valore originario. In proposito si veda, tra gli altri, F.SUPERTI FURGA, Le valutazioni di bilancio, Isedi, Milano, 1979, pagg. 130- 135.

55 In tal senso anche S.MARASCA, Le valutazioni nel bilancio d’esercizio, op. cit., pag. 293.

56

Cfr. F.SUPERTI FURGA, Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa eu-

ropea, Giuffrè, Milano, 1997, pagg. 98-99.

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Si ritiene opportuno precisare che una eccezione in tal senso è rappresentata dal fondo che riflette le perdite di valore imputabile alle garanzie (concesse) e agli impegni, voci che non trovano rappresentazione in bilancio in quanto tipicamente rappresentate “sotto la linea” (fuori bilancio) e per le quali, pertanto, la rettifica diretta risulta tecnica- mente improponibile. Inoltre, per ciò che attiene l’aspetto della rappresentazione in bilan- cio di un simile fondo, nella misura in cui esso non risulta esplicitamente previsto nello schema di Stato Patrimoniale ex art. 2424 del Codice Civile, si potrebbe semmai immagi- nare una sua collocazione all’interno della voce residuale “altri” riferita all’aggregato “Fondi per rischi ed oneri”.

lettura, il fondo in esame non sarebbe minimamente assimilabile agli ac- cantonamenti per rischi ed oneri sopra menzionati, destinati a coprire spe- se future prevedibili o certe, ma comunque non ancora definite nel

quantum e nel quandum58. Si noti come queste successive limitazioni sembrano avvicinare sempre di più la fattispecie in esame alla categoria precedentemente definita delle risorse patrimoniali liberamente impiega- bili per la copertura dei rischi aziendali, assimilando pertanto la natura del fondo rischi a quella delle riserve.

Una differente chiave di lettura, in questo senso, ci è però offerta dal- la legislazione sui bilanci bancari dove, in apparente conflitto con le di- sposizioni comunitarie precedentemente richiamate, il legislatore nazio- nale ha previsto esplicitamente la voce Fondo rischi eventuali su crediti avente collocazione distinta rispetto agli altri fondi per rischi ed oneri nel passivo dello Stato Patrimoniale59.

Non vi è dubbio che la scelta operata dal legislatore, se da un lato ha attenuato la rigidità dell’impostazione comunitaria, dall’altro ha inteso ribadire la necessità di garantire agli intermediari creditizi delle forme di copertura prudenziale ulteriori nei confronti di quello che a pieno titolo può essere ancora considerato il principale fattore di crisi per le banche, vale a dire il rischio di insolvenza delle controparti. Alla luce di quanto appena osservato, si comprende la posizione della dottrina più autorevole in materia, che ha voluto collocare il fondo rischi su crediti “in un’area

intermedia compresa tra le svalutazioni analitiche e forfettarie dei credi- ti, da una parte, e la copertura generale dei diversi fattori di rischio ban- cario, dall’altra”, riconoscendo ad essi la funzione di primo argine difen-

sivo destinato a fronteggiare “una frazione del valore complessivo delle

perdite inattese […] incidenti sulle diverse classi omogenee di crediti che compongono il portafoglio di ciascuna banca60”.

58 Per una completa disamina sul tema dei fondi rischi ed oneri, si rinvia, tra gli altri, a: E.CAVALIERI, Le riserve nell’economia dell’impresa, Cedam, Padova, 1983, pagg. 67 e segg..

59

“E' ammessa la costituzione di fondi nel passivo dello stato patrimoniale, purché

tali fondi siano destinati a fronteggiare rischi soltanto eventuali sui crediti”. Cfr. D.lgs n.

87/1992, art 20, c. 6. 60

Le espressioni virgolettate sono tratte da Cfr. E.CAVALIERI (a cura di), Il bilancio

di esercizio degli enti creditizi, op. cit., pag. 287. Per opportuni approfondimenti, si rinvia,

tra gli altri, a: A.PALMA, Le valutazioni, in AA.VV., Il bilancio di esercizio, Giuffrè, Mi- lano, 1992, pag. 181; S.MARASCA, Il bilancio di esercizio delle banche: principi di reda-

zione e schemi di rappresentazione, in R.RUOZI (a cura di), Il nuovo bilancio delle ban-

che, Egea, Milano, 1994, pagg. 52 e segg.; A.GAETANO, Il sistema dei rischi nel bilancio

Al di là del fatto che la legislazione bancaria in materia di bilanci co- stituisce normativa speciale non estendibile a quella generale e nei limiti delle previsioni comunitarie, si potrebbe dibattere circa l’opportunità di applicare il medesimo ragionamento anche con riferimento ai bilanci d’impresa: tuttavia, vuoi per la mancanza di esplicite disposizioni in tal senso da parte del legislatore civilistico, vuoi per la minore prevalenza del rischio di credito rispetto alle altre fattispecie di rischio nell’ambito delle imprese non finanziarie, fatto sta che nella prassi corrente non è da- to riscontrare il ricorso al fondo rischi su crediti in aggiunta al fondo svalu- tazione, “accreditando una consuetudine di rappresentazione di rischi che,

nel manifestarsi, comportano una minor entrata e non un’uscita futura61”. A prescindere dai concreti orientamenti della prassi, ciò che senza al- cun dubbio si può escludere, alla luce di tutto quanto detto, è un ritorno verso posizioni difese dalla dottrina antecedente alla riforma della disci- plina di bilancio di cui al D.lgs 127/91, la quale, nell’interrogarsi sulla natura del fondo svalutazione crediti, era giunta in taluni casi a ricono- scerne una duplice valenza, quale posta rettificativa e nello stesso tempo riserva di provvisione62.

Le ripercussioni di una simile impostazione sulla chiarezza e sulla trasparenza dei bilanci, precedentemente richiamate, sono evidenti, solo che si pensi alla concreta difficoltà di riuscire a distinguere, all’interno della suddetta posta, la componente cosiddetta “impegnata”, destinata alla copertura specifica di perdite individuate sui crediti in essere, dalla com- ponente “libera”, accantonata a fronte di perdite soltanto eventuali: la possibilità di operare travasi dall’una all’altra componente, a fronte di va- riazioni nelle stime di perdita, senza interessare in alcun modo il bilancio, rappresenterebbe, infatti, un serio ed evidente ostacolo alla comprensione delle dinamiche aziendali e, soprattutto, costituirebbe un valido strumento per l’attuazione di politiche di bilancio da parte degli amministratori63. In

61

Cfr. S.MARASCA, Le valutazioni nel bilancio d’esercizio, op. cit., pag. 295. 62

In tal senso si richiama Di Carlo, il quale fa rinvio in proposito al De Minico. A.DI

CARLO, I crediti di funzionamento nel bilancio di esercizio delle imprese, op. cit., pagg. 141- 144. Per ulteriori approfondimenti sul tema, si vedano, tra gli altri, E.CAVALIERI, Le ri-

serve nell’economia dell’impresa, op. cit., pag. 68; G.CASTELLANO, Riserve e fondi nel

bilancio d’esercizio, Giuffrè, Milano, 1986.

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A questo proposito, Di Carlo afferma l’importanza che l’entità del fondo “sia con-

tenuta entro i limiti dell’attendibile previsione di mancato, o minore, realizzo dei crediti esposti in bilancio; ovvero se si vuole costituito con stanziamenti adeguati ma non ecces- sivi”. Cfr. A.DI CARLO, I crediti di funzionamento nel bilancio di esercizio delle imprese, op. cit., pag. 143. Si osserva, inoltre, come il problema dell’adeguatezza della consistenza del fondo svalutazione crediti, a prescindere dalla natura dello stesso e tenuto conto del

questo senso, risulterebbe indubbiamente utile ai fini informativi la predi- sposizione, all’interno della Nota Integrativa, di un prospetto riportante le variazioni subite in corso d’anno dal fondo svalutazione crediti, sulla scorta di quanto obbligatoriamente previsto dalle Istruzioni per la reda- zione dei bilanci bancari e che, al contrario, né il Codice Civile, né il principio contabile OIC 15 si premuniscono di richiedere. Come si avrà modo di commentare, tale informativa è stata introdotta obbligatoriamen- te dai Principi Contabili Internazionali64.

3.5 Le altre cause di rettifica del valore nominale dei crediti.