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La Giustizia riparativa e gli standard selezionati europei

Giustizia riparativa: una nuova risposta al crimine e al conflitto

5. Giustizia riparativa e sua applicazione

5.1. La Giustizia riparativa e gli standard selezionati europei

Guardando prima di tutto a Shapland et al. e al principio di in-clusività, partecipazione e giustizia procedurale, il Consiglio d’Eu-ropa (1999) dice a proposito (i riferimenti sono nell’Appendice della Raccomandazione n. R (99) 19). Le parti dovrebbero dare il libero consenso (# 1) (ma non menziona la pressione esercitata sull’accusato, quando l’alternativa a un processo di recupero è il procedimento. “Consenso informato” potrebbe essere un termine più concreto). Le discussioni sono confidenziali (# 2), a parte le in-formazioni sui gravi crimini recenti (# 30). La mediazione do-vrebbe essere disposta ovunque (# 3), risultato che solo alcuni paesi hanno ottenuto, e in tutte le fasi del processo di giustizia pe-nale (# 4), obiettivo che nessun paese ha ancora raggiunto.

La raccomandazione è stata sviluppata dalla Commissione Eu-ropea per l’Efficacia della Giustizia (CEPEJ 2007), anche se non è chiaro se il documento è stato fatto circolare largamente. Si ri-ferisce anche alla giustizia processuale, vedi la raccomandazione agli avvocati di fornire informazioni sulla giustizia riparativa (CEPEJ # 13). Essa suggerisce che gli Stati membri stabiliscano i criteri per l’accreditamento dei mediatori, dei formatori e dei ser-vizi di mediazione (# 22), anche se quelli che appoggiano il mas-simo coinvolgimento della comunità potrebbero preferire che tale funzione sia svolta da un’ONG ben consolidata, e potrebbero chiedersi se è possibile progettare un “attestato di mediatore eu-ropeo” che soddisfi i bisogni di tutti. C’è una raccomandazione per una procedura di reclamo (# 29), che il Consiglio d’Europa non aveva incluso.

Shapland et al. giustamente menzionano l’importanza della partecipazione delle persone colpite dal reato, e il Consiglio d’Eu-ropa afferma che gli accordi dovrebbero essere perseguiti volon-tariamente dalle parti (# 31). Ciò tuttavia non mette in evidenza che l’accordo dovrebbe essere raggiunto dalle parti stesse: i me-diatori non dovrebbero spingerli verso una particolare forma di riparazione. Inoltre essa non considera cosa i mediatori dovreb-bero fare se sentono che un accordo proposto è irragionevole.

Un aspetto rilevante del processo di riparazione ha a che fare con le emozioni e gli effetti del reato. Il tradizionale sistema di giu-stizia penale è spesso criticato per non tenerne conto. Le norme europee non dicono nulla in proposito, e questo probabilmente è giusto: si tratta di questioni che appartengono alla formazione dei mediatori, piuttosto che alle leggi e alle linee guida. È importante, tuttavia, tenerlo a mente proprio perché è una delle caratteristi-che caratteristi-che contraddistinguono la giustizia riparativa. Essa contribuisce a raggiungere l’alta percentuale di soddisfazione delle vittime e i trasgressori a rispettare gli accordi. Inoltre incoraggia la crescita di empatia reciproca (anche se, ovviamente, non la garantisce). C’è una tendenza della giustizia e delle linee guida ad enfatizzare questi risultati: le scuse, il risarcimento o i lavori in favore della comunità. Questi sono importanti se la vittima vi attri-buisce importanza, ma gli studi in Inghilterra hanno rilevato che molte vittime ritengono che la migliore riparazione che un reo possa fare sia quella di non offendere più, e quindi di cooperare con qualsiasi programma orientato in questo senso. Sarebbe inte-ressante sapere se le vittime di altri paesi la pensano allo stesso modo.

Una terza caratteristica della giustizia riparativa è la risoluzione di problemi per il futuro e la costruzione del “capitale umano”.

Questo implica che il processo guardi al di là dell’incontro effet-tivo per la riparazione. Il capitale umano è un termine usato per indicare le risorse caratteriali e le competenze possedute da una

1Nel Regno Unito, per esempio, la Barclays Bank ha venduto inappro-priatamente le assicurazioni per la protezione dai pagamenti (PPI) e ha dovuto pagare 60 milioni di per rimborsare i clienti, più una multa di 7.7 milioni di £ (Daily Telegraph 5 Ottobre 2011).

persona, che la aiutano ad affrontare la vita. È ben noto che i cri-minali spesso non hanno molte di queste caratteristiche essenziali.

Un rapinatore di banche potrebbe mancare di educazione, di abi-lità, o della capacità di pensare alle conseguenze delle sue azioni, un banchiere fraudolento potrebbe mancare di quella empatia per le sue vittime che gli impedirebbe di frodarle dei loro risparmi1. Un incontro ripartivo permette loro di incontrare le persone cui hanno fatto del male, che tra l’altro, probabilmente, provengono da diverse aree della società e non condividono i loro valori senza scrupoli. Anche in questo caso, non vi è alcuna garanzia che pro-vano empatia, ma può succedere. In Sud Africa, una donna che era stata vittima di un furto con scasso aggravato incontrò uno dei ladri nella prigione di Leeuwkop, a Johannesburg e disse in se-guito che guardandolo negli occhi, per la prima volta, aveva visto un giovane uomo sincero che meritava una seconda chance. Que-sti è diventato un amico della sua famiglia e insieme hanno con-dotto laboratori di restauro (Sowetan, 14 luglio 2003). Un altro caso è descritto da Braithwaite (2002: 22-24). Le compagnie di as-sicurazione in Australia vendevano inappropriatamente polizze assicurative senza valore ad analfabeti nelle comunità aborigene.

I Top managers accettarono di visitarli, e alcuni di loro tornarono a Canberra vergognandosi di ciò che la loro società aveva fatto.

L’azienda ha volontariamente ricompensato 2000 assicurati e ha creato un Fondo di Educazione per i Consumatori Aborigeni.

Un colpevole probabilmente parlava per molti, quando ha detto “C’è stata una quantità di volte in cui volevo smettere e an-darmene, ma la voglia… era troppo grande e mi sentivo autoriz-zato ogni volta [sebbene] mi sentissi colpevole ogni volta”

(Hanvey et al. 2011: 100). Incontrare la vittima o qualcuno che rappresenti la vittima, rende più difficile “autorizzare se stesso”.

In quarto luogo, costruire il capitale sociale e contribuire alla co-munità. Il Consiglio d’Europa cita appena questo argomento.

Consiste di due aspetti: il servizio di mediazione in sé e i servizi di supporto ai partecipanti. La Raccomandazione dice (due volte) che i servizi di mediazione dovrebbero avere sufficiente autonomia (# 5, 20), non menziona i servizi gestiti dalle ONG indipendenti, ma questo è implicito quando afferma che dovrebbe esservi una consultazione regolare tra le autorità di giustizia penale e i servizi di mediazione (# 33). Inoltre sostiene che i mediatori dovrebbero essere reclutati da tutte le classi sociali (# 22), affermazione che apre la strada per l’utilizzo dei volontari formati.

Il secondo aspetto riguarda i servizi di supporto. C’è una men-zione imprecisa circa l’opportunità di linee guida per la gestione di casi di mediazione (# 7), e sulla formazione dei mediatori di base che dovrebbe includere una conoscenza del sistema di giu-stizia penale (# 24), ma occorre fare di più. Come Shapland et al.

giustamente dichiarano: “Lo Stato deve fornire i programmi o le strutture che sono recepiti negli accordi convenuti” (2011: 76). I mediatori hanno la necessità di sapere quali servizi esistono a li-vello locale, come ad esempio la terapia cognitivo-comportamen-tale, la gestione della rabbia e le competenze di base quali l’alfabetizzazione; non dovrebbero sollevare false speranze, la-sciando che le parti stipulino un accordo per il quale le risorse non sono disponibili. Se mancano, il servizio di mediazione dovrebbe attirare l’attenzione dello Stato o dalle ONG interessate a colmare tale lacuna. Si dovrebbe continuare ad avere un contatto con le vittime, per far in modo che non abbiano questioni irrisolte dopo la mediazione. I trasgressori spesso hanno bisogno di aiuto per su-perare il marchio della condanna, anche se la partecipazione al processo di riparazione già dovrebbe di per sé contribuire a farlo.

CEPEJ raccomanda il riconoscimento delle autorità sociali,

delle organizzazioni di sostegno alle vittime e delle altre strutture che possono offrire mediazione o giustizia riparativa (# 12) e so-stiene anche il coinvolgimento della comunità.

Le raccomandazioni di questo genere hanno necessità di es-sere sviluppate da un codice sulle prassi. In Inghilterra abbiamo la guida Best practice guidance for restorative practice (La migliore guida pratica per la procedura riparativa), rilasciata dal Consiglio di Giustizia Riparativa (2011). Il rapporto tra lo Stato e il settore delle ONG è chiarito dal fatto che questo codice è prodotto da un’ONG, approvato dalle agenzie statali e da altre ONG, e ha una prefazione di un ministro del Ministero della Giustizia. Essa com-prende una sintesi delle competenze necessarie ai facilitatori e le linee guida per lo svolgimento di una sessione di riparazione. Essa riconosce la sovrapposizione tra situazioni civili e penali, inclusa una sezione sulle pratiche di “restauro” informale, e si conclude con la guida amministrativa per le organizzazioni che forniscono servizi di riparazione e i loro amministratori.

Una dichiarazione più recente, ancora in forma di bozza, è stato rilasciata dalla Commissione europea (2011): una proposta che istituisce norme minime sui diritti, sul sostegno e sulla prote-zione delle vittime di crimine. Questa è stata ben accolta dall’Eu-ropean Forum for Restorative Justice (Forum Europeo per la Giustizia Riparativa) poiché la giustizia riparativa è inclusa tra i servizi richiesti dalle vittime; nella sua forma attuale è comunque presa in considerazione al fine di mettere in evidenza l’inadeguata enfasi sulla necessità di garanzie, piuttosto che sui benefici, e quindi sulla necessità di accesso alla giustizia riparativa per tutte le vittime del crimine e l’opportunità di promuoverla attivamente in tutti gli Stati membri (Kearney, comunicazione personale 2011/09/20).