LA DISCIPLINA DELL’AGRITURISMO
2.4 La Legge Regionale del Veneto: alcuni dettagl
Nel corso di questo capitolo è stato più volte ribadito che ogni Regione ha il potere di disciplinare la materia agrituristica. Non solo lo Stato, anche la Regione e più nel dettaglio le provincie e i comuni godono di un certo potere legislativo. Nel caso in esame, sono analizzati alcuni articoli in dettaglio della Legge Regionale n.28 del 10 agosto 2012 del Veneto, che disciplina l’agriturismo, l’ittoturismo e il pescaturismo. In base all’art. 1 di suddetta legge sono definite come “attività turistiche connesse al
settore primario, le attività di agriturismo, ittoturismo e pescaturismo con lo scopo di:
a) diversificare l’offerta e incrementare i redditi aziendali delle imprese del settore primario;
b) assicurare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali e degli imprenditori ittici nelle aree vocate all’esercizio della pesca e dell’acquacoltura;
c) salvaguardare e tutelare l’ambiente, accrescere la conoscenza del territorio, valorizzando il patrimonio rurale, vallivo-lagunare e quello della tradizione locale;
d) creare le condizioni per una migliore fruizione da parte dei turisti delle aree rurali, vallivo-lagunari e marittime;
e) valorizzare i prodotti tipici, le produzioni locali e le tradizioni enogastronomiche venete;
f) diffondere la conoscenza della cultura contadina e di quella del mondo della pesca;
g) promuovere lo sviluppo della filiera corta dei prodotti agricoli e agroalimentari;
h) favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale abbandonato o dismesso”.
Per la regione Veneto in sostanza sono considerate attività turistiche quelle attività connesse all’agricoltura, alla pesca, all’acquacoltura e all’imbarco di persone su imbarcazioni da pesca con lo scopo turistico-ricreativo. Lo scopo finale di queste
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attività deve essere quello di preservare il sistema rurale e diffondere la cultura tradizione del luogo, nonché far conoscere i propri prodotti di qualità.
Si è parlato molto di requisiti che un soggetto che vuole aprire un’azienda agrituristica deve possedere, per il Veneto l’art. 3 della Legge regionale disciplina quanto segue: “Possono svolgere attività agrituristica gli imprenditori agricoli che:
a) svolgono attività agricola da almeno un bienni, il requisito non è richiesto del caso di parenti e affini, fino al terzo grado, che subentrano nella titolarità dell’azienda, anche in forma societaria;
b) hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per l’avvio dell’esercizio di attività agrituristica, organizzato e gestito da organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati"; c) utilizzano la propria azienda agrituristica in rapporto di connessione con l’azienda agricola;
d) assicurano la prevalenza delle attività agricole rispetto a quelle agrituristiche, con riferimento ai parametri definiti al comma 7…”.
Tuttavia il requisito al punto b non viene applicato se il soggetto richiedente è in possesso di una laurea in agraria o di un titolo equivalente. I requisiti indicati, invece, ai punti c e d sono verificati al momento della presentazione del piano aziendale. In particolare la caratteristica di prevalenza non è richiesta nel qual caso l’agriturismo svolga solamente l’attività di alloggio o operi in spazi aperti per un numero massimo di 6 persone, oppure si svolga in aree montane e una o più attività (alloggio in locali aziendali o all’aperto, somministrazione di pasti e bevande, somministrazione di spuntini e bevande) venga svolta per un numero non superiore a 10 persone.
La legge regionale del Veneto ponendo dei limiti cerca di agevolare le piccole imprese, infatti parlando di 6 al massimo 10 persone, si può pensare ad una struttura relativamente piccola composta da due al massimo quattro stanze. L’attività agrituristica veneta è quindi considerata, come enunciato nell’art. 5 della suddetta legge come l’attività che comprende: il solo alloggio per il turista, sia esso in una struttura aziendale
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adibita o all’esterno (si pensi all’agricampeggio), oppure la somministrazione di pasti e bevande, oppure di spunti e bevande.
Per quanto riguarda la durata, l’attività agrituristica può essere esercitata annualmente, se è svolta durante tutto l’arco dell’anno, oppure stagionalmente quanto l’attività è limitata a un totale di giornate, anche non continuative, durante l’arco dell’anno. Si sottolinea però la possibilità di interrompere l’attività agrituristica, secondo giusta causa, per il periodo di un anno ogni cinque anni dall’inizio di tale attività.
Parlando di ospitalità, la disciplina veneta prevede che l’alloggio sia interno a una struttura che in spazi aperti non possa superare le 30 persone. Nel caso della struttura abitativa essa deve essere dotata di servizi igienico-sanitari indipendenti, e per le stanze deve essere garantito un servizio ogni cinque persone. Per l’ospitalità all’aperto, inteso come agricampeggio, invece, deve essere garantito un servizio igienico ogni dieci persone ospitate e la zona di ospitalità deve essere inserita in un contesto naturale, rispettoso del territorio e del paesaggio tipico della zona.
L’art. 8 prosegue indicando i requisiti per la somministrazione di bevande e pasti. L’agriturismo, infatti, può scegliere di somministrare dei pasti completi, oppure degli assaggi di prodotti tipici.
In particolare al comma 1 del presente articolo di definisce somministrazione: “…le
attività di vendita per il consumo sul posto dei prodotti forniti dall’azienda agrituristica all’ospite in locali o superfici attrezzati”. Il legislatore prevede pertanto che l’azienda
agrituristica disponga dei spazi appositi nei quali somministrare i prodotti, seguendo le norme igienico-sanitarie stabilite. Inoltre, la somministrazione deve essere effettuata utilizzando una quota del proprio prodotto, sia esso ottenuto attraverso lavorazioni interne o esterne all’azienda, comprese le bevande alcoliche tipiche (grappe, liquori, vini).
In particolare al comma terzo del medesimo articolo si definiscono le quote che l’azienda agrituristica deve rispettare, fatto salvo calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie accertate dalla Regione:
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“…- per almeno il cinquanta per cento del totale ovvero almeno il venticinque per cento del totale nel caso di attività in zona montana, direttamente dall’azienda agricola connessa con l’attività agrituristica;
- per non più del quindici per cento del totale dal libero mercato di distribuzione alimentare;
- per la quota restante da aziende agricole o imprese artigiane alimentari aventi sede nel territorio regionale …”.
Il comma sesto infine definisce delle condizioni di somministrazione, difatti se l’azienda agrituristica opera per un massimo di 160 giorni all’anno la somministrazione è ammessa per un limite massimo di 80 posti a sedere. Mentre se i giorni di attività sono pari a 210 i posti a sedere disponibili per la somministrazione scendo a 60. Infine, se l’attività è limitata all’alloggio i limiti previsti sono quelli enunciati, cioè 30 coperti per l’alloggio all’aperto e al massimo 10 per gli alloggi nella struttura.
L’analisi della legge regionale del Veneto potrebbe protrarsi per gli ulteriori articoli, ma in questa sede ci si limita a questi primi otto articoli. In questo modo sono stati riassunti i punti salienti, analizzati prima dal punto di vista generale attraverso la legge quadro e poi in maniera più specifica per la regione Veneto.
L’agriturismo è una forma turistica che si sta collaudando in Italia, ma oltre all’operatore turistico anche il cliente deve prestare molta attenzione. È consigliato, infatti, al turista che si accinge a scegliere una vacanza a contatto con la natura di prendere contatto con la struttura scelta per avere dei dettagli circa il soggiorno come: il prezzo, l’alloggio, il percorso per raggiungerla. È importante verificare l’ubicazione, la distanza con le attrazioni turistiche e naturali che si vogliono visitare. È consigliato dare la preferenza a quelle strutture che aderiscono a un’associazione e sono segnalate su delle guide. Difatti tali strutture per poter essere iscritte devo rispettare ulteriori obblighi, oltre a quelli già previsti dalla legge, aumentando il livello di garanzia e qualità offerti. È infine importante, una volta giunti nell’agriturismo ospitante verificare che sia esposta la licenza, che l’attività agricola sia evidente, che vi siano delle condizioni contrattuali scritte benché il clima con il titolare possa essere informale.
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Le caratteristiche fondamentali, a pare di chi scrive, possono essere così riassunte: - l’operatore agricolo-turistico dovrebbe curare l’ospitalità, l’accoglienza e fornire prodotti di qualità,
- il cliente oltre ad accertare i requisiti citati, dovrebbe essere consapevole della vacanza che si appresta a vivere.
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