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La procedura elettorale uniforme prevista dall’art 223, TFUE

CAPITOLO II – IL “DEFICIT DEMOCRATICO” DELL’UNIONE

3. I nodi irrisolti di Lisbona nel ruolo del Parlamento Europeo

4.2. La procedura elettorale uniforme prevista dall’art 223, TFUE

A partire dalla prima, le elezioni del Parlamento Europeo sono state caratterizzate, in sostanza, da una serie di campagne elettorali parallele e indipendenti in numero pari a quello degli Stati membri presenti al momento delle votazioni. Tale ampia gamma di campagne elettorali si è basata su specificità del dibattito pubblico nazionale, senza alcuna menzione o discussione profonda riguardo a temi autenticamente europei. Ciò è dovuto, tra gli altri motivi, all’assenza di una legislazione elettorale uniforme all’interno dell’Europa, che fa sì che le candidature e l’intero processo elettorale vengano sanciti a livello nazionale.

È possibile affermare che tale disfunzione tra campagna e sistema elettorali (fortemente legati all’orbita nazionale) da un lato, e governo effettivo (naturalmente vincolato all’orbita transnazionale e alle sue necessità pratiche di policy-making) dall’altro, rappresenti un’aggravante al problema del deficit democratico in Europa. Nei termini della Allegri:

167 Bartolini S., The Strange Case of the “European Parties”, in Europeanisation and Party Politics,

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Mentre infatti le elezioni europee sono dominate da attori politici nazionali che presentano agli elettori questioni essenzialmente di carattere nazionale, durante il processo decisionale invece le forze politiche presenti nel Parlamento europeo si confrontano su questioni di respiro europeo ed agiscono su base transnazionale: le preferenze espresse dagli elettori nella fase elettorale, quindi, non sono connesse

all’agire politico nella fase di produzione legislativa168.

È rivelatore che gli stessi PPLE non si considerino effettivamente indipendenti neanche nell’ambito delle campagne politiche, come si evince dal Code of Conduct governing the practice of campaigning for European Political

Parties (2008), che affermava senza eufemismi che “as long as candidates to the European Parliament are not chosen amongst transnational European party lists, European elections are organized by means of national elections with a European result and here EU rules apply alongside with national rules. Therefore, cooperation with national parties, which are the vehicle to reach the European electorate, is fundamental in a campaign that presents European political parties to the voters”169.

Risulta alquanto logico affermare che, se le elezioni europee fossero regolate da una legge elettorale comune, uniforme, come previsto dall’articolo 223, TFUE170, osserveremmo un aumento nel grado di

sopranazionalità e transnazionalità delle elezioni, con un conseguente guadagno di “europeità” in seno ai dibattiti che hanno luogo durante la campagna elettorale europea.

168 Allegri M. R., op. cit., p. 30.

169 Per le elezioni europee del 2009, i PPLE adottarono, unanimemente, il 21 agosto 2008, il

Code of Conduct governing the practice of campaigning for European Political Parties. L’Ufficio

di presidenza del Parlamento europeo lo analizzò in una riunione successiva e decise di considerarlo vincolante per tutti i PPLE l’8 ottobre 2008.

170 L’Art. 223, TFUE dispone che “Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a

stabilire le disposizioni necessarie per permettere l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri”.

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Allo stesso tempo, una legge uniforme andrebbe a scontrarsi con una serie di ostacoli pratici che, non solo oggi, ma anche in un futuro prossimo, sembrano quasi insormontabili.

Sarebbero necessari un maggior impegno politico da parte dei PPLE, una loro più ampia partecipazione, stavolta diretta e autentica (cosa che fino ad ora non si è purtroppo avuta nelle campagne elettorali), un più alto investimento economico e, inoltre, un maggiore sforzo da parte delle centinaia di partiti nazionali esistenti, al fine di rispondere alla necessità di un inedito impegno collettivo di coordinazione e uniformizzazione di linee generali di pensiero tra i diversi gruppi ideologici che li costituiscono171.

Vi fu un tentativo di stabilire l’elezione di parte dei MEPs attraverso un’unica circoscrizione europea (una circoscrizione pan-europea), secondo la proposta del MEP Andrew Duff172, cose che avrebbe permesso ai PPLE di

acquisire rapidamente un elevato grado di indipendenza dalle campagne nazionali e, ovviamente, dai partiti politici nazionali. Tale proposta, tuttavia, vide l’opposizione della maggior parte dei MEPs.

Ad ogni modo, in Europa vi sono ostacoli interstatali storici che non si osservano in altre federazioni di analoga estensione territoriale (come, ad esempio, gli Stati Uniti d’America continentali e la Repubblica Federale del Brasile). I dibattiti politici che intercorrono all’interno degli Stati nazionali europei mostrano ampie divergenze politiche, culturali e giuridiche, ben maggiori rispetto a quelle presenti all’interno di federazioni di pari dimensioni. Tale aspetto non può essere certamente sottovalutato – o non tenuto in conto.

171 Allegri M. R., op. cit., p. 31.

172 Committee on Constitutional Affairs, Draft Report on a proposal for a modification of

the Act concerning the election of the Members of the European Parliament by direct universal suffrage of 20 September 1976, Rapporteur: Andrew Duff, 2007/2207(INI) del 15.10.2008 e 2009/2134(INI) del 5.11.2010.

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L’obiettivo dovrebbe consistere nell’emulare quanto avviene nelle altre grandi federazioni, dove un numero “memorizzabile” di partiti politici nazionali riesce a sintetizzare le principali ideologie politiche degli Stati membri (negli Stati Uniti, ad esempio, sono 2 i partiti che hanno effettive e reali chances elettorali). Ma, vista la portata del dissenso verificatosi tra i Paesi d’Europa, è probabile che un’effettiva convergenza tra le centinaia di partiti europei (seppur in linea generale) all’interno di una decina, forse, di PPLE, sia inattuabile o estremamente improbabile, nella pratica – anche se, si reitera, l’istituzione del procedimento elettorale uniforme previsto nell’art. 223 TFUE sarebbe in grado, teoricamente, di semplificare (o comunque di rendere meno complicata) questa futura transizione.

5. L’aggravarsi della crisi di legittimazione politica: la