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La procedura per poter operare nel mercato energetico

IL GESTORE DEL MERCATO ENERGETICO (GME)

3.3 La procedura per poter operare nel mercato energetico

Al mercato elettrico del GME possono partecipare tutti i soggetti che hanno le seguenti caratteristiche46:

 siano in possesso di un'adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo dei sistemi telematici e di sicurezza ad essi relativi, oppure nell'avere a disposizione dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza (Art.11 Com. 11.1 della disciplina del mercato elettrico);

 non siano stati condannati, con sentenza definitiva, ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, per il delitto di aggiotaggio per uno dei delitti contro l'inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche, per il delitto di frode informatica, cioè per il reato di truffa

commessa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, nonché per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

 non siano stati esclusi precedentemente dal mercato elettrico, salvo nell'ipotesi in cui l'esclusione sia stata disposta su richiesta dell'operatore.

Se il soggetto interessato all'ammissione nel mercato è una persona giuridica, i requisiti di professionalità e l'assenza di condanne sono riferite al titolare, al legale rappresentate o al soggetto munito dei necessari poteri, agli amministratori e al direttore generale, ovvero ai soggetti che ricoprono cariche equivalenti a quelle di amministratore e di direttore generale;

Per essere ammesso al mercato elettrico il soggetto deve seguire un iter ben preciso, presentare al GME la seguente documentazione:

 domanda di ammissione, con allegato la documentazione che attesta che il soggetto ha i requisiti descritti precedentemente;

 una duplice copia sottoscritta del contratto di adesione, con il quale il contraente dichiara di conoscere e accettare, senza alcuna condizione o riserva, la disciplina del mercato elettrico e si impegna anche a pagare un corrispettivo di accesso, un corrispettivo annuo ed un corrispettivo per ogni Mwh scambiato o generato.

Nel caso in cui i documenti sopra descritti sono già in possesso del GME, il soggetto interessato è esentato dal ripresentarli. La domanda invece deve indicare tale circostanza e la data di invio al GME della documentazione medesima.

Per accedere al mercato è necessario compilare questi due documenti che sono disponibili nel formato Word sul sito del GME. I modelli devono essere compilati nelle parti in bianco riservate all'operatore e sottoscritti dal richiedente, se persona fisica o dal titolare legale rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri se persona giuridica.

Per quanto riguarda la domanda di ammissione oltre alla compilazione dei campi dedicati ai dati dell'operatore presenti nel iscrizione è necessario indicare:

 per quale dei mercati (elettrico e/o dei CV) si chiede l'ammissione;

comunicazioni;

 nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo e recapito del/i soggetto/i autorizzati ad accedere al sistema informatico del GME per conto del richiedente attraverso un sistema di strong autentication con smart card;

 il codice identificativo assegnato da Terna e/o dal GSE. Inoltre per il contratto di adesione è necessario che:

 sia compilato e sottoscritto in due originali;  sia siglato in ogni pagina;

 siano approvate specificamente, ex art. 1341 e 1342 del codice civile le clausole contrattuali ivi elencate apponendo un seconda firma dopo la loro elencazione. La domanda di ammissione e il contratto di adesione, insieme alla documentazione richiesta devono essere presentate o spedite con R/A presso la sede del GME.

Entro 15 giorni dalla data di ricezione della domanda, verificato il possesso dei requisiti e la regolarità della documentazione presentata, il GME comunica al soggetto interessato l'ammissione o il rigetto della domanda, (in questo caso esso deve fornire adeguata motivazione) tramite raccomandata A.R., anticipata via fax.

Prima di procedere al rigetto della domanda, nel caso in cui la documentazione è irregolare o incompleta, il GME comunica al soggetto interessato gli adempimenti necessari fissando un termine per la regolarizzazione e/o il completamento. Questa comunicazione sospende il termine iniziale dei 15 giorni, che riprende a decorrere dalla ricezione da parte del GME della documentazione regolarizzata e/o completata. Con il provvedimento di ammissione è riconosciuta la qualifica di operatore al soggetto richiedente che verrà inserito in un apposito “elenco degli operatori ammessi al mercato” tenuto e gestito dal GME nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali. La qualifica di operatore comporta l'obbligo di comunicare al GME entro i 3 giorni lavorativi successivi al suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità tali da modificare i dati e le informazioni relative all'operatore stesso.

Gli operatori possono essere esclusi dal mercato elettrico se presentano presso il GME o inoltrano ad esso mediante raccomandata A/R, apposita richiesta scritta, sottoscritta

dall'operatore o nel caso di persona giuridica dal legale rappresentante o da altro soggetto munito dei poteri necessari, indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta. L'esclusione su richiesta dal mercato decorre dalla data successiva, secondo i seguenti casi:

 il 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione da parte del GME della richiesta di esclusione;

 la data indicata nella richiesta di esclusione.

L'esclusione su richiesta dal mercato non esonera l'operatore dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sul mercato.

Se nel corso del periodo di durata della sospensione disposta in base agli art. 98 e 99 l'operatore presenta richiesta di esclusione dal mercato, la riammissione alla negoziazione potrà aver effetto soltanto una volta decorso il periodo di durata della sospensione.

Ci possono essere dei comportamenti che violano la disciplina o meglio le disposizioni di essa attuative, sono i seguenti comportamenti:

 la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte predisposte dal GME;

 il ricorso pretestuoso allo strumento delle contestazioni dei CV;

 la diffusione presso terzi o all'operatore stesso, riguardanti in particolare i codici di accesso al sistema informatico del GME e il contenuto delle offerte presentate da operatori terzi al GME, salvo che ciò avvenga per l'adempimento degli obblighi imposti dalla leggi, regolamenti o provvedimenti dell'autorità competente;

 il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate al sistema informatico del GME;

 tutte le forme di utilizzo, ai fini dolosi dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte predisposte dal GME;

 ogni altro comportamento contrario ai principi generali.

secondo la procedura prevista e in base alla gradualità della violazione, come descritto di seguito47:

 se le violazione sono dovute per colpa dell'operatore, il GME può erogare le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto in forma privata; b) richiamo scritto in forma pubblica;

c) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a 5 giorni e non superiore ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un mese.

 Se le violazioni descritte precedentemente hanno determinato turbative al corretto funzionamento del mercato il GME può predisporre le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto in forma pubblica;

b) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. In caso di recidiva la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un anno.

 Se le violazioni sono dovute a dolo dell'operatore, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:

a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 18 mesi. In caso di recidiva la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di 18 mesi.

b) esclusione dal mercato.

 Se le violazioni appena descritte hanno determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:

a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a 18 mesi e non superiore a 3 anni. In caso di recidiva la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di 3 anni.

Il mercato elettrico è gestito attraverso un sistema informatico ovvero il SIME (Sistema Informativo del Mercato Elettrico), gli operatori vi accedono esclusivamente attraverso la rete internet collegandosi sul sito del GME. L'accesso al SIME avviene attraverso un sistema di identificazione personale degli utenti-operatori e di verifica dell'autenticità delle transazioni effettuate attraverso una smart card di cui gli utenti devono dotarsi. Gli utenti una volta che il soggetto richiedente è ammesso al mercato elettrico, sono inseriti nel SIME e potranno accedere a tutte le funzionalità. Al fine di garantire il riconoscimento degli operatori e l'autenticità delle transazioni, l'accesso è nominativo ed è soggetto a procedura di autenticazione della firma elettronica, che avviene mediante certificato digitale.

Ogni giorno e con riferimento a ciascun operatore, il GME per agevolare il controllo delle transazioni concluse sul mercato elettrico e delle partite economiche che da esse hanno origine, rende disponibile le seguenti informazioni:

 la valorizzazione delle offerte accettate relative agli acquisti ed alle vendite degli operatori sul MGP e sul MI;

 la valorizzazione dei corrispettivi dovuti al GME per ogni Mwh oggetto delle offerte di acquisto e vendita accettate sul mercato elettrico;

 la valorizzazione delle offerte accettate relative agli acquisti ed alle vendite degli operatori sul MSD;

 il controvalore delle transazioni in acquisto e vendita registrate in seguito all'esercizio dell'opzione di consegna fisica dei contratti finanziari derivati sull'energia elettrica (CDE).

Il GME in seguito a tutte le transazioni avvenute sul mercato elettrico, provvede ad emettere fattura per le vendite effettuate a favore degli operatori ed invia a ciascuno operatore/venditore una comunicazione relativa alle vendite effettuate dallo stesso, recante tutte le informazioni necessarie per la predisposizione della fattura da emettere nei confronti del GME.

Per le transazioni del MSD, non appena Terna rende noti i risultati definiti al GME, esso mette a disposizione degli operatori i dati necessari per effettuare le rispettive fatturazioni.

Agli operatori, sia acquirenti che venditori, sono altresì fatturati separatamente dal GME i corrispettivi dovuti per i servizi erogati dal GME per ogni Mwh oggetto di transazione.

La fatturazione e la comunicazione sono organizzate per campi e gruppi e mostrano nel dettaglio tutte le transazioni effettuate sul mercato elettrico. Lo scambio delle fatture fra il GME, Terna S.p.A. e gli operatori avviene attraverso la messa a disposizione delle stesse sulla piattaforma informatica.

In base alla normativa vigente le cessione e gli acquisti di energia elettrica sono operazioni rilevati ai fini IVA, la cui soggettibilità o meno dipende dalla nazionalità dell'operatore.

Nei confronti delle controparti italiane, il GME emette sempre fattura con Iva applicando l'aliquota pari al 22% o del 10% qualora l'acquirente abbia la qualifica di cliente grossista.

Nel caso di acquisti operati dal GME viene applicata l'aliquota del 10% perché il GME ha la qualifica di cliente grossista. Anche le altre operazioni poste in essere tra il GME e gli altri operatori qualificabili come prestazioni di servizi sono rilevanti ai fini Iva e seguono le regole previste in tema di territorialità per le prestazioni di servizio c.d generiche.

Qualora le transazioni avvengono con controparti estere, il GME emette fattura senza Iva e riceve fattura senza Iva rispettivamente nel caso di vendite o di acquisti di beni e servizi, provvedendo in quest'ultimo ad applicare l'Iva secondo il meccanismo del reverse charge previsto dalla normativa vigente.

Tutti i corrispettivi per la gestione del mercato elettrico fatturati dal GME sono operazioni rilevanti ai fini Iva, la cui assoggettabile o meno dipende dal luogo di residenza del committente. Il GME emette fattura con Iva pari al 22% quando il committente è residente in Italia, invece la emette senza Iva quando il committente è un operatore comunitario soggetto passivo nel proprio paese; sarà l'operatore in questo caso ad applicare il reverse charge. Nel caso di operatore extracomunitario soggetto passivo il GME emette fattura senza Iva.

confronti del GME stesso ovvero netto a regolare, sulla base degli importi comprensivi di Iva, ove applicabile afferenti alle fatture emesse e ricevute dal GME relativamente allo stesso periodo di fatturazione. Gli importi delle fatture emesse dal GME e le fatture ricevute dal GME entro, il 6° giorno lavorativo del mese, vengono compensate ai fini della determinazione del netto a regolare.

Figura N° 248

L'effettuazione degli ordini di pagamento avviene tramite “ Bonifici di Importo Rilevante” (BIR) da intestare all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del GME che gestisce le attività di ricevimento ed effettua i pagamenti. Qualora il GME per cause ad esso imputabili, effettui i pagamenti oltre i termini previsti, agli operatori creditori sono riconosciuti interessi, applicando un tasso pari alla media del tasso Euroribor 1 mese base 365 ridotto di 0,10%.

I corrispettivi sono i compensi dovuti al GME per i servizi prestati agli operatori, si distinguono in:

 corrispettivo d'accesso: fatturato dal GME contestualmente all'ammissione dell'operatore di mercato;

 corrispettivo fisso annuo: fatturato dal GME , per i primi 12 mesi in un unica soluzione entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo al provvedimento di ammissione dell'operatore al mercato e successivamente ogni 12 mesi;

 corrispettivo per ogni Mwh oggetto di transazione di acquisto e vendita, applicato separatamente ad ogni offerta accettata durante il periodo di fatturazione.

Il GME emette a seguito dell'ammissione al mercato, una fattura comprensiva degli importi relativi al corrispettivo d'acceso e al corrispettivo fisso annuo, questo si riferisce ai servizi forniti dal GME sul mercato elettrico per il periodo di dodici mesi

decorrente dalla data di ammissione al mercato. Con riferimento ai corrispettivi per ogni Mwh oggetto di transazione di acquisto e vendita, il GME provvede ad emettere fattura entro il sesto giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo di fatturazione di competenza.

Ogni operatore deve far pervenire il pagamento degli importi dovuti dei corrispettivi, secondo le seguenti tempistiche:

 il corrispettivo di accesso entro 30 giorni di calendario dalla data di emissioni della fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno;

 il corrispettivo fisso annuo entro l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stata emessa la fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno;

 il corrispettivo per ogni Mwh oggetto di transazioni di acquisto e vendita entro il sedicesimo giorno lavorativo del mese in cui il GME ha messo a disposizione la relativa fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno.

La misura dei corrispettivi è definita annualmente dal GME a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, al fine di assicurare il proprio equilibrio economico e finanziario, ed è pubblicata sul sito internet del GME insieme ai parametri per la determinazione della stessa.

Come sono disciplinati i corrispettivi si può vedere dalla tabella seguente:

Tabella N°3 I corrispettivi variabili

Corrispettivo per MWh negoziato: • MPE

- una franchigia iniziale sui primi 0,02 TWh di energia elettrica negoziati mensilmente;

- un corrispettivo pari a 0,04 €/MWh per i quantitativi di energia elettrica negoziati mensilmente eccedenti la soglia di 0,02 Twh fino ad un massimo di 1 TWh;

- un corrispettivo pari a 0,03 €/MWh per i quantitativi di energia elettrica negoziati mensilmente eccedenti la soglia di 1 Twh fino ad un massimo di 10 TWh;

- un corrispettivo pari a 0,02 €/MWh per i quantitativi di energia elettrica negoziati mensilmente eccedenti i 10 Twh.

• MTE

- 0,01 € per ogni MWh negoziato • CDE

- 0,045 € per ogni MWh registrato

Corrispettivo per MWh oggetto delle transazioni registrate: 0,008 €/MWh.

Qualora l’operatore sia anche operatore del mercato elettrico non dovrà riconoscere al GME il corrispettivo di accesso e il corrispettivo fisso annuo

• Corrispettivo per MWh negoziato: 0,01 €/MWh;

• Corrispettivo per attivazione della procedura di errori: € 500,00 per ciascuna richiesta; • Contributo alle risorse da utilizzare nella gestione dell’inadempimento: 0,0025 €/MWh .

Qualora l’operatore del mercato del gas sia anche operatore del mercato elettrico non dovrà riconoscere al GME il corrispettivo di accesso

Corrispettivo per GJ negoziato: 0,003 €/GJ.

Qualora l’operatore della PB-GAS sia anche operatore del mercato del gas non dovrà riconoscere al GME il corrispettivo di accesso e il corrispettivo fisso annuo.

Qualora l’operatore della PB-GAS sia anche operatore del mercato elettrico non dovrà riconoscere al GME il corrispettivo di accesso.

Corrispettivo di negoziazione:

- 0,0025 €/GJ per i comparti import ed aliquote; - 0,009 €/MWh per il comparto ex d.lgs. 130/10. Corrispettivo di clearing: € 0

Corrispettivo per ogni certificato scambiato (della taglia di 1 MWh): - € 0,06 per certificato, per i primi 2.500 certificati scambiati; - € 0,03 per certificato, oltre i 2.500 certificati scambiati.

attraverso le sessioni del mercato organizzato che attraversola PBCV (Piattaforma dei Bilaterali CV) Corrispettivo per ogni GO negoziata/registrata sul mercato e/o bilateralmente: € 0,005

Corrispettivo per ciascun TEE scambiato: € 0,2

Ai sensi della delibera AEEG 617/2013/R/efr, per l’anno 2014, la misura del corrispettivo per ciascun TEE scambiato è pari a € 0,1

Gli operatori presentano garanzie finanziarie, cumulabili tra loro a copertura delle obbligazioni, nei mercati dell'energia o meglio sulla PCE, nella forma di fideiussione a prima richiesta, ovvero deposito infruttifero in contanti. Le garanzie devono soddisfare i requisiti indicati nella disciplina e qualora presentate nella forma di fideiussioni, devono essere conformi a seconda dei casi, ai modelli allegati alla disciplina.

L'art. 79, comma 1 della Disciplina prevede che:

 gli operatori che intendono operare sui mercati dell'energia (MGP, MI, MTE, CDE) ovvero sulla PCE devono presentare garanzie finanziarie nella forma di fideiussioni secondo l'allegato 3 della Disciplina;

 ai soli fini della presentazione di offerte congrue sul MPE, gli operatori presentano garanzie nella forma di fideiussioni secondo l'allegato 5 o in alternativa secondo l'allegato 3 della Disciplina;

 ai soli fini della presentazione di offerte congrue sul MPE cioè le richieste di registrazione sulla PCE, gli operatori presentano garanzie finanziarie nella forma di fideiussioni secondo l'allegato 7 o in alternativa secondo l'allegato 3 della disciplina.

La fideiussione presentata secondo l'allegato 3 della disciplina, garantisce tutte le obbligazioni pregresse e future che derivano o deriveranno in capo all'operatore nei confronti del GME, in relazione alla sua partecipazione ai mercati dell'energia (MGP, MI, MTE e CDE) ed alla PCE, a qualsiasi titolo anche accessorio salvo quelli nascenti dal mancato pagamento dei corrispettivi.

La fideiussione invece presentata secondo gli allegati 5 e 7 della Disciplina, garantisce tutte le obbligazioni che derivano in capo all'operatore nei confronti del GME, in relazione alla sua partecipazione ai mercati dell'energia (MGP e MI), per l'allegato 5, e

ai mercati dell'energia (MGP e MI) e alla PCE, per l'allegato 7 a qualsiasi titolo, anche accessorio salvo quelle nascenti dal mancato pagamento dei corrispettivi.

Le fideiussioni o gli eventuali aggiornamenti, dovranno essere presentate/i ovvero spedite/i a mezzo raccomandata A/R dall'operatore all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del GME, che apporrà un timbro datario con l'ora di ricezione che assumerà valore della data di presentazione.

Per le garanzie finanziarie presentate nella forma di deposito infruttifero in contanti sul C/C bancario del GME tenuto presso l'istituto affidatario del servizio di tesoreria, gli operatori possono in qualsiasi momento modificare l'ammontare garantito sia aumentarlo che diminuirlo.

Il GME predispone la modifica in aumento dell'ammontare garantito a partire dal 2° giorno lavorativo successivo a quello in cui il versamento dell'operatore risulta accreditato sul proprio C/C bancario attivo presso l'istituto affidatario del servizio di tesoreria.

Gli operatori possono richiedere la restituzione anche parziale, della somma precedentemente depositata, se tale operazione non determina una posizione di esposizione dell'operatore non internamente coperta dal restante ammontare complessivo delle garanzie (ammontare della fideiussione più deposito in contanti) dello stesso presentate.

Le modalità per ripartire l'importo totale delle garanzie finanziarie complessivamente presentate sui singoli mercati (MGP, MI, MTE, PCE) sono definite dalle Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF) (le norme attuative e procedimentali della disciplina sono definite dalle DTF. Nel predisporre queste il GME si attiene ai criteri di neutralità, trasparenza, obiettivi e concorrenza tra gli operatori. Le DTF sono pubblicate sul sito internet del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione. Il GME può anche rendere note ai soggetti interessati le versioni preliminari delle DTF, fissando contestualmente un termine entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni). In caso di mancata indicazione relativa alla ripartizione delle garanzie finanziarie da parte degli operatori il GME riferirà tutto l'ammontare delle garanzie presentate all'operatività sul MPE nel rispetto delle