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Il mercato dei Certificati Verdi (CV), dei i Certificati Bianchi e la Garanzia di Origine (GO)

GLI ATTORI DEL MERCATO ENERGETICO E I MERCATI ENERGETIC

2.2 La Borsa Elettrica e i mercati del settore elettrico 1 Introduzione

2.2.5 Il mercato dei Certificati Verdi (CV), dei i Certificati Bianchi e la Garanzia di Origine (GO)

I Certificati Verdi

I CV sono stati introdotti in Italia nel 1999 quando c'è stata la liberalizzazione del settore elettrico, ma sono entrati in vigore nel 2002.

Il certificato verde è un titolo che attesta la produzione di una determinata quantità di energia da fonti rinnovabili.

Il Decreto Bersani obbligando ogni operatore in generazione o importazione a immettere nel sistema nazionale una quota di energia prodotta o importata da fonti rinnovabili, dà origine ai CV. Il soggetto obbligato può decidere se produrre direttamente o importare energia rinnovabile; oppure può acquistare titoli che attestino

l'avvenuta produzione di energia da fonti rinnovabili da parte di altri soggetti.

Il CV è un titolo vendibile separatamente rispetto all'energia elettrica che lo ha prodotto; il ricavo della vendita del titolo costituisce l'incentivo per i produttori da fonti rinnovabili.

Dal lato dell'offerta il mercato dei CV è rappresentato dai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili e dal GSE. Gli operatori che generano energia elettrica utilizzando fonti non rinnovabili rappresentano invece la domanda. Tali operatori devono obbligatoriamente acquistare CV in misura proporzionale all'energia prodotta da fonti non rinnovabili, per rispettare la quota obbligatoria imposta dalla legge.

Il GME organizza e gestisce il mercato dei CV. Possono partecipare come acquirenti o venditori il GSE, i produttori nazionali ed esteri, gli importatori di energia elettrica, i clienti grossisti. Questo mercato organizzato dal GME garantisce liquidità, trasparenza e sicurezza.

Le sessioni ordinarie si svolgono con cadenza settimanale, attraverso negoziazione continua, le date delle sessioni sono pubblicate sul sito del GME.

Gli impianti ammessi al riconoscimento dell'incentivo, secondo le novità introdotte dalla legge finanziaria 2007 sono tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ad esclusione della fonte solare, qualificati come impianti “ Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili” (IAFR) entrati in esercizio dal 1° gennaio 2008. La durata dell'incentivo riconosciuto tramite CV è di 15 anni, mentre l'entità dell'incentivo è differenziata da un coefficiente correttivo k, che tiene conto delle diverse fonti rinnovabili di alimentazione degli impianti.

L'offerta dei CV si basa sul numero di titoli rilasciati dal GSE sulla base della quantità di energia elettrica generata nell'anno solare precedente da impianti IAFR.

L'emissione dei CV a cura del GSE può avvenire con 2 modalità:

 a consuntivo: sono emessi CV riferiti all'anno di emissione sulla base della produzione rinnovabile dell'anno solare precedente;

 a preventivo: quando si riferiscono all'anno di emissione o all'anno successivo, sulla base della produzione rinnovabile attesa rispettivamente per l'anno in corso o per l'anno successivo. I CV a preventivo sono poi soggetti a

compensazione negativa o positiva sulla base della produzione effettiva.

Una volta emesso il CV ha una validità di 3 anni, alla scadenza del periodo di validità il produttore che è in possesso del CV rimasto invenduto può chiedere il ritiro da parte del GSE che lo paga a un prezzo amministrato pari al prezzo medio registrato nel mercato dei CV nell'anno solare precedente.

Oltre ai CV rilasciati ai produttori da fonti rinnovabili ci sono anche i CV emessi dal GSE, a suo favore con riferimento alla produzione di energia elettrica da parte di impianti in convenzione CIP6.

I CV del GSE sono utilizzati dallo stesso GSE per modulare l'offerta nel caso in cui la domanda del mercato per soddisfare la quota obbligatoria, sia superiore all'offerta disponibile di CV degli altri soggetti produttori. Il prezzo di vendita dei CV del GSE rappresenta il prezzo massimo sul mercato dei CV ed è noto come prezzo di riferimento; il prezzo è cosi fissato in quanto lo stabilisce la normativa.

La domanda dei CV è pari al numero di CV necessari per rispettare la quota obbligatoria fissata dalla normativa ed espressa in percentuale, tale percentuale inizialmente era fissata al 2%, è stata incrementata annualmente di 0,35% a partire dal 2003 in base a quanto stabilito il D.lgs 387/2003, quindi l'incremento c'è stato dal 2005 al 2007, invece dal 2008 al 2012 l'incremento annuo è stato pari al 0,75% in base a quanto disposto dalla legge finanziaria 2008.

Nel 2012 tale quota è stata pari al 7,55% ed è stata applicata all'energia prodotta o importata da fonti non rinnovabili nel corso del 2011, al netto dell'energia prodotta tramite cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni e con una franchigia di 100GWh per ciascun operatore.

Tabella N°2 Quota obbligatoria

ANNO DI RIFERIMENTO QUOTA D'OBBLIGO ANNO DI ASSOLVIMETO

2001 2% 2002 2002 2% 2003 2003 2% 2004 2004 2,35% 2005 2005 2,70% 2006 2006 3,05% 2007 2007 3,80% 2008 2008 4,55% 2009 2009 5,30% 2010 2010 6,05% 2011 2011 6,80% 2012 2012 7,55% 2013

Il D.lgs. del 3 marzo 2011 ha previsto che dal 2013 tale quota si riduca fino ad azzerarsi nel 2015.

Nonostante il progressivo aumento della quota obbligatoria, il mercato dei CV dal 2008 è caratterizzato da un eccesso di offerta rispetto alla domanda, il regolatore è dovuto pertanto intervenire con degli aggiustamenti al meccanismo per garantire l'erogazione di un congruo incentivo ai produttori titolari dei CV.

Il D.M.18 dicembre 2008 ha introdotto la possibilità in via transitoria per il triennio 2009-2011 del ritiro anticipato dei CV da parte del GSE e su richiesta dei soggetti titolari di CV.

La quantità minima di energia rinnovabile da produrre per ottenere il titolo rappresenta la taglia minima del CV, inizialmente era fissata a 100Mwh, successivamente è stata ridotta a 50 Mwh con la legge 239/2004, per poi essere fissata a 1 Mwh a partire dal 2009, secondo quanto disposto dalla legge finanziaria del 2008. La riduzione della taglia si è resa necessaria per fronteggiare l'incremento della domanda dei CV dovuta al progressivo innalzamento della quota obbligatoria, incremento non interamente soddisfacibile con l'offerta dei CV del GSE.

Il periodo di riconoscimento del CV corrisponde alla durata dell'incentivo, inizialmente fissata pari a 8 anni, poi estesa a 12 anni con il D.lgs 152/2006 e infine prolungata a 15 con la legge finanziaria 2008, ma a valere per i soli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007. Gli impianti già esistenti continuano invece a ricevere l'incentivo per 12 anni.

Il D.lgs. 3 marzo 2011 n°28, “di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” ha riformato il sistema di incentivazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, prevedendo, tra l’altro, che l’attuale sistema di mercato basato sui certificati verdi (CV) venga sostituito gradualmente da un sistema di tipo feed-in tariff. Tra le principali novità, è previsto che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili che entreranno in funzione entro il 31 dicembre del 2012, al fine di tutelarne gli investimenti in via di completamento, continueranno a ricevere CV mentre, a partire dal 2013, i nuovi impianti riceveranno una tariffa fissa relativamente all’energia prodotta, sulla base di criteri generali che dovranno assicurare un’equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio. La durata dell’incentivo sarà, inoltre, pari alla vita media utile della specifica tecnologia dell’impianto.

L’incentivo dovrà essere costante per tutto il periodo di incentivazione e dovrà essere assegnato tramite contratti di diritto privato con il GSE:

 l’entità dell’incentivo, per gli impianti al di sotto di una certa soglia, che sarà diversa da fonte a fonte e comunque non superiore ai 5 MW elettrici, sarà differenziato per le diverse tecnologie e sarà pari a quello in vigore nel momento in cui l’impianto entrerà in funzione;

 per gli impianti di taglia superiore alla soglia di cui al punto precedente, l’incentivo verrà determinato attraverso delle aste al ribasso, ciascuna relativa ad un contingente di potenza da installare per ciascuna fonte o tecnologia, organizzate dal GSE.

Il D.M. 6 luglio 2012 ha inoltre previsto che, a partire dal 2013, l’emissione dei Certificati Verdi avvenga a partire dalle misure trasmesse mensilmente da parte dei

gestori di rete e pertanto non sono più previste le modalità di emissione dei CV a preventivo sulla base di garanzia sulla producibilità attesa o sulla base di garanzia fideiussoria.

I CV vengono emessi su base mensile, compatibilmente con l’ottenimento da parte dei gestori di rete delle misure della produzione lorda e dell’energia immessa in rete, relativamente agli impianti qualificati IAFR. I CV vengono quindi classificati, oltre che per anno, anche in base al mese di riferimento ai fini della corretta individuazione del trimestre di riferimento per il successivo ritiro. Per quanto riguarda i CV il GME organizza un book di negoziazione per ciascun anno di validità di quelli ammessi alla contrattazione. Durante la sessione di contrattazione, gli operatori inseriscono nel book le proposte di negoziazione, indicando l'anno di validità dei certificati, la quantità dei certificati oggetto della proposta e il prezzo riferito ad 1 Mwh.

Il GME verifica nel registro dei certificati verdi, la disponibilità dei CV offerti in vendita da parte degli operatori.

Il book di negoziazione presenta le migliori proposte di acquisto e di vendita. Non sono ammesse proposte con limite di prezzo pari a zero o con limite di prezzo negativo, mentre le proposte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo sono accettate solo nel caso in cui nel book di negoziazione siano già presenti proposte rispettivamente di vendita o di acquisto con limite di prezzo.

I CV possono essere scambiati anche al di fuori del relativo mercato, attraverso i contratti bilaterali, cosa che avviene anche per l'energia elettrica. Per questo motivo è stata istituita la Piattaforma di Registrazione delle Transazioni Bilaterali dei Certificati Verdi (PBCV).

I certificati bianchi

Il meccanismo dei Titoli di efficienza energetica (TEE) o Certificati Bianchi è stato introdotto in Italia dai D.M. 22 aprile 2001, successivamente sostituiti dai D.M.20 luglio 2004 poi aggiornati dal D.M. 21 dicembre 2007. Tale sistema prevede che i distributori di energia elettrica realizzano specifici interventi di incremento

dell'efficienza presso gli utenti finali, al fine di conseguire un obiettivo annuale obbligatorio di risparmio energetico, misurato in TOE. Ad ogni TOE risparmiato corrisponde un TEE. A fronte di tali interventi il GME emette dei titoli che certificano la riduzione dei consumi conseguiti.

I progetti di risparmio e gli interventi di miglioramento dell'efficienza possono essere realizzati direttamente dai distributori, siano essi soggetti o meno all'obbligo previsto dalla normativa, dalle ESCO, cioè società terze operanti nel settore dei servizi energetici e dalle società che hanno ottemperato all'obbligo di nomina dell'energy manager ai sensi della legge 10/91. I TEE possono essere di 4 tipi:

 di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica;

 di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di gas naturale;

 di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di altre forme di energia non destinate all'impiego per autotrazione;

 di tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di altre forme di energia destinate all'impiego per autotrazione.

L'emissione dei titoli è effettuata sulla base di una comunicazione dell'Autorità che certifica i risparmi conseguiti, verifica e controlla che i progetti siano stati effettivamente realizzati in conformità con le disposizioni dei decreti e delle regole attuative definite dall'Autorità stessa e autorizza il GME all'emissione dei Certificati Bianchi.

Ai sensi del D.M. 21 dicembre 2007, a partire dal 2008 è previsto che gli obiettivi nazionali di risparmio energetico siano ripartiti fra tutti i distributori di energia elettrica.

I distributori devono adempiere l'obbligo di risparmio loro imposto per l'anno t-1 entro la fine di maggio dell'anno t trasmettendo i TEE all'AEEG, la quale provvede all'annullamento degli stessi e autorizza la Cassa Conguaglio del settore elettrico

all'emissione del contributo tariffario. I TEE infatti sono remunerati con un contributo tariffario riconosciuto dall'Autorità ai distributori obbligati a parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione dell'intervento di efficienza energetica. Tale contributo è aggiornato annualmente dall'Autorità stessa ed è collegato in modo inversamente proporzionale all'andamento dei prezzi di un paniere di vettori energetici, in particolare alla variazione del prezzo dell'energia elettrica per il mercato di maggior tutela.

Coerentemente con quanto previsto dal D.M. 20 luglio 2004, dal D.M. 21 dicembre 2007 e dal D.lgs 115/089 il contributo tariffario viene riconosciuto solo ai TEE di tipo I, II e III.

Ad ogni operatore iscritto nel registro viene assegnato ed attivato un conto proprietà dove viene registrato il numero dei certificati bianchi in suo possesso.

Per essere ammessi in questo mercato i soggetti interessati devono:

 presentare al GME la domanda di ammissione attraverso il modello “ Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica”, provvisto della documentazione che attesta che ha determinati requisiti;

 sottoscrive un contratto di adesione.

Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, il GME in base alle verifiche fatta, ammette l'operatore al mercato e riconosce allo stesso la qualifica di operatore. Gli operatori ammessi vengono inseriti in un elenco relativo agli operatori ammessi al mercato, tenuto e gestito dal GME nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali.

La contrattazione nel mercato dei certificati bianchi avviene attraverso la negoziazione continua. Le sessioni di contrattazione hanno luogo almeno una volta alla settimana nel periodo da febbraio a maggio e almeno una volta al mese nei mesi restanti. I giorni e gli orari delle sessioni di contrattazione del mercato sono definiti dal DTF.

Il GME organizza un book di negoziazione per ciascuna tipologia di certificati bianchi, nel quali gli operatori durante la sessione di contrattazione, inseriscono le proposte di negoziazione indicando la tipologia e la quantità dei titoli oggetto della proposta e il prezzo riferito ad un tep.

Tale book mette in evidenzia le migliori proposte di acquisto e vendita. Non sono ammesse proposte con limite di prezzo pari a zero o con limite di prezzo negativo, mentre le proposte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo sono accettate solo nel caso in cui nel book siano già presenti proposte rispettivamente di vendita o di acquisto con limite di prezzo.

Garanzia di Origine (GO)

La GO è40 una certificazione elettronica che attesta l'origine rinnovabile delle fonti

utilizzate dagli impianti qualificati IGO ( Impianti Garanzia di Origine). Questo titolo è rilasciato dal GSE in base a quanto stabilito dalla Direttiva 2009/28/CE ed ha pertanto valore di 1 Mwh. I titoli GO vengono rilasciati, trasferiti e annullati in maniera elettronica.

Dal 1° gennaio 2013 i fornitori di energia elettrica possono usare esclusivamente la GO come prova della quota o quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili. Alla GO può anche essere attribuita la RECS.

Il Certificato di GO del valore pari ad 1 Mwh, definito secondo i criteri dell'arrotondamento commerciale, è rilasciato dal GSE su base mensile in riferimento all'energia elettrica immessa in rete secondo la Direttiva Europea 28.

La qualifica di IGO può essere richiesta dai produttori che hanno impianti alimentati da fonti rinnovabili ad esclusione dei seguenti impianti:

 del ritiro dedicato dell’energia ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 387/2003;

 del meccanismo dello scambio sul posto di cui alla deliberazione n. 74/08 e s.m.i;

 di incentivi onnicomprensivi che prevedano il ritiro dell’energia (impianti convenzionati CIP 6/92 e TO) da parte del GSE .

Gli impianti che rientrano in una delle categorie descritte precedentemente, le GO sono emesse e trasferite a titolo gratuito al GSE, il quale successivamente procede ad assegnarle attraverso il meccanismo dell'asta.