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Il ruolo del GME nel sistema di regolazione del settore energetico.

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Academic year: 2021

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Introduzione

Il settore elettrico, nel corso del tempo ha subito un evoluzione sia a livello tecnologico che normativo.

Fino alla metà del 900, l'elettricità non era un bene di primaria importanza come invece lo è oggi. Inizialmente veniva usata solo per il trasporto e l'illuminazione pubblica; basta pensare, che il censimento del 1961 rilevò che più di 700.000 abitazioni erano prive di elettricità.

Il 1962 è un anno di grandi cambiamenti all'interno del settore elettrico in quanto nasce “ENEL”, si passò da avere un regime di libera iniziativa alla nazionalizzazione del settore elettrico.

Un altro anno importante per il settore elettrico è stato il 1999 con il Decreto Bersani. Tale Decreto possiamo dire ha ridisegnato completamente il settore, andando a creare nuovi organi, ma soprattutto ha creato la Borsa Elettrica con i suoi mercati. Questo ha fatto si che da questo momento in poi, Enel non è più l'unico ente che può fornire energia e di conseguenza i clienti possono decidere il proprio fornitore.

Per realizzare questo elaborato le informazioni sono state ricercate nei libri per quanto riguarda soprattutto l'evoluzione normativa del settore elettrico mentre per quanto riguarda il funzionamento del mercato elettrico ed i suoi organi in modo particolare il GME la maggioranza dei dati sono stati presi dai siti internet (questa parte è poco trattata nei libri).

Un maggior approfondimento è stato possibile grazie alla disponibilità del Presidente del GME, Massimo Ricci, e in particolare un sentito ringraziamento la Dott.ssa Cinzia Innocenzi che mi ha accolto presso la sede dedicandomi tempo, impegno e disponibilità.

Tale tesi si articola due parti principale: la prima di inquadramento normativo mentre la seconda riguarda l'aspetto funzionale.

L'obiettivo del lavoro è analizzare il funzionamento del settore elettrico prestando particolare attenzione al mercato energetico e al suo gestore.

Nella prima parte è stato ripercorso lo sviluppo normativo del settore dalla fine dell'800 fino ai giorni nostri; mettendo in evidenzia le norme che hanno avuto un

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impatto rilevante nel settore elettrico italiano. Sono state prese in considerazione, inoltre le direttive comunitarie e i cambiamenti da loro apportati nell'ordinamento italiano nel momento in cui il legislatore le ha recepite.

La seconda parte riguarda principalmente il funzionamento del mercato elettrico (energetico).

Viene parlato dei vari organi che operano all'interno, del settore evidenziando qual'è il loro ruolo.

Il mercato elettrico è composto sia da mercati energetici che ambientali, per ogni tipologia di mercato viene descritto il loro funzionamento e come viene gestito.

Questo lavoro ha prestato particolar attenzione al ruolo del GME nel settore elettrico. È stato descritto come è nato tale organismo, quale sono i suoi compiti, le relazioni che ha con gli operatori degli altri paesi europei e qual'è la procedura che va seguita per diventare operatore del settore elettrico.

Magari quando usiamo l'elettricità o riceviamo la bolletta della fornitura energetica non pensiamo che dietro c'è un complesso mercato energetico o con più precisione la Borsa Elettrica dove per ogni ora viene determinato il fabbisogno energetico e il relativo prezzo.

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CAPITOLO 1

LA REGOLAZIONE ELETTRICA ITALIANA (QUADRO NORMATIVO)

1.1 Breve introduzione alla regolazione economica

La regolazione riguarda soprattutto i servizi pubblici come: le telecomunicazioni, l'elettricità, il gas, le poste, ecc. In questi settori la disciplina pubblica presenta i seguenti caratteri:

 è in prevalenza condizionale e non finalistica;

 si esplica con modalità: contraddittorie, partecipazioni e trasparenza.

La regolamentazione economica va limitata a quelle forme di ingerenza che non sono esterne al mercato, bensì sono parte del mercato, ovvero contribuiscono a formarlo, stabilendo equilibri che attivano interessi, che si avvalgono della regolazione come opportunità da sfruttare.

La regolazione parte dal presupposto che non ci sia il mercato, quindi si devono affermare i principi che mirano agli stessi scopi oppure che lo imitano. In alcuni casi la regolazione mira a garantire risultati che il mercato anche se esiste e funziona non riesce o non può assicurare i suo fini sociali.

Esistono diverse definizioni di regolazione economica; la possiamo definire come1

<< l'insieme delle misure esplicite con le quali lo stato induce negli agenti economici comportamenti che altrimenti non sarebbero stati adottati >>.

Tale definizione si riferisce a tutti gli interventi pubblici diretti a garantire risultati efficienti, sono interventi che possono anche incontrare dei limiti quando determinano, risultati inefficienti o meno efficienti del non fare nulla.

La regolazione economica si colloca tra i fallimenti del mercato e i fallimenti dello Stato.

Per quanto riguarda la regolazione troviamo diverse teorie tra cui la teoria <<della

protezione del pubblico>> di Stigler; nell'ambito della quale la correzione dei

fallimenti del mercato è giustificata dall'intenzione di tutelare gli interessi e migliorare le condizioni per l'intera collettività; è stata la teoria economica più usata fino

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all'inizio degli anni Settanta.

L'obiettivo normativo di curare i fallimenti del mercato porta a scegliere le politiche di regolazione. Ovvero viene messo in evidenza il ruolo dell'autorità pubblica nel correggere le imperfezioni del mercato, sopratutto per quanto riguarda il monopolio naturale, in risposta alle domande che vengono dalla collettività nel suo insieme.

Il regolatore o l'autorità preposta all'attività di regolazione nel definire le proprie politiche si comporta come un massimizzatore benevolente del benessere sociale; per questo negli anni Ottanta Joskow e Noll parlano della teoria positiva della regolazione, nell'ipotesi che l'informazione sia perfetta, non costosa e che i costi di transazione siano nulli.

Negli anni Settanta la teoria di Stigler che basava la sua analisi sul comportamento dei soggetti politici; e successivamente negli anni Ottanta la teoria di Joskow e Noll, che faceva un'analisi sulle risposte che i soggetti politici davano agli incentivi creati dalle istituzioni politiche o dai processi amministrativi; queste due teorie hanno portato a fare una distinzione tra teorie legislative e burocratiche della regolazione a seconda che l'attenzione venga posta sul processo elettorale o sugli incentivi che operano nei confronti dei regolatori.

Secondo queste teorie il regolatore è condizionato dalle imprese regolate perché la regolazione viene richiesta allo stato, cioè ai politici e agli amministratori, è formulata in modo da aumentare il benessere di coloro che la richiedono e non quello della collettività.

Sempre negli anni settanta un altro studioso Posner sostiene che non è l'interesse pubblico bensì quello privato delle imprese regolate a portare alla regolazione quindi diventa uno strumento per distribuire il reddito, piuttosto che per favorire comportamenti efficienti delle imprese.

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1.2 Lo sviluppo normativo del settore energetico italiano

Il settore elettrico italiano nel corso del tempo ha subito un evoluzione soprattutto per quanto riguarda il quadro normativo, possiamo individuare 3 fasi:

 La prima fase va dalla fine del 800 al 1962.

 La seconda fase comprende il periodo della nascita di Enel fino al Decreto Bersani ( 1962-1999).

 La terza e ultima fase si riferisce dall'approvazione del Decreto Bersani fino ad oggi.

1.2.1 Lo sviluppo normativo del settore energetico italiano dalla fine del 800 al 1962

In Italia l'industria elettrica si sviluppò in regime di libera iniziativa e si formarono molto velocemente cinque sistemi elettrici, che facevano capo a 5 diverse aziende; le quali svolsero la loro attività fino al 1962 anno della nazionalizzazione, erano:

 SIP in Piemonte;

 Edison in Lombardia, Liguria e parte dell'Emilia;

 Sade in Veneto, Friuli, Trentino, Venezia Giulia e la parte restante dell'Emilia;  La centrale in Toscana e in Italia centrale;

 SME nella restante parte dell'Italia Centrale e Italia meridionale.

Lo sviluppo delle imprese elettriche italiane nei primi sessant'anni di vita ha come protagonisti l'imprenditoria privata, appoggiata da istituzioni bancarie e finanziarie, ma un ruolo importate era svolto anche dallo stato con le imprese municipalizzate.

La EDISON fu fondata2 da Colombo nel 1883 a Milano, affermandosi come leader del

settore. Dopo la prima guerra mondiale la società si sviluppa con il sostegno del Credito Italiano e della Banca Italiana di Sconto, oltre che con il sostegno dell'imprenditoria lombarda.

La SME nasce a Napoli nel 1899 grazie all'avvocato Capuano e ben presto diventò la principale società elettrica meridionale interpretando il disegno di modernizzazione nel Mezzogiorno concepito da Niti.

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A seguito di alcune acquisizioni fatte da parte di famiglie che operavano nel settore siderurgico e cantieristico toscano con l'appoggio della Banca Commerciale Italiana e in seguito della Bastogi nel 1905 nasce la CENTRALE che operava nel centro Italia. La SIP nasce nel 1918 dalla trasformazione in società elettrica dell'originaria società industriale ed elettrochimica di Pont Saint-Martin, dopo il conflitto bellico con la Germania la proprietà passò agli industriali biellesi e alla Banca Commerciale Italiana. La società elettrica SADE nasce a Venezia nel 1950 grazie al finanziere Volpe e diventò una delle prime società elettriche nazionali, era sostenuta dall'imprenditoria locale e dalla Banca Commerciale Italiana.

Nel 1882 Thomas Edison per produrre energia elettrica corrente continua creò una centrale elettrica a New York, venne realizzata dalla Edison Illuminating Company, sulla base di questo possiamo dire che l'Italia in questo periodo era all'avanguardia in Europa, nell'accogliere i progressi industriali nel settore elettrico. Nello stesso anno infatti in Italia fu fatto l'esperimento di accendere circa cento lampadine per illuminare il Teatro della Scala di Milano a cura del <<comitato per l'applicazione del sistema Edison>>. Un'anno dopo l'esperimento venne costituita “ la società generale italiana di elettricità sistema Edison” e realizzo a Milano la prima centrale termoelettrica dell'Europa continentale con la quale forniva l'illuminazione al centro città; nel 1884 iniziò ad illuminare anche il teatro della Scala. Il sistema Edison però aveva il problema che per produrre energia elettrica continua aveva bisogno della centrale nelle vicinanze, inoltre non era possibile trasformare l'energia prodotta ad un voltaggio di alta tensione. Ben presto il sistema Edison venne sostituito dalla generazione di corrente alternata da cui consegue una crescita costante della produzione ed utilizzazione della nuova fonte di energia, la cui trasmissione e distribuzione non è più limitata da vincoli tecnici.

Verso la fine dell'ottocento la corrente elettrica iniziò ad essere usata per fornire forza motrice alle linee tranviarie di alcune città fra le quali Milano e Genova, nonché all'industria manifatturiera con un aumento dei consumi e della produzione da circa 22 a 320 Mwh di potenza in meno di dieci anni.

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la dipendenza dall'estero del carbone, mentre in Europa c'era la produzione termoelettrica mediante turbine a vapore. La prima centrale idroelettrica fu realizzata a Tivoli per fornire elettricità a Roma, dopo solo un anno dalla realizzazione di quella milanese.

Le imprese elettriche non erano molto propense a fornire elettricità ai privati a causa della loro scarsa propensione al consumo. I privati avrebbero utilizzato l'energia solo per l'illuminazione delle abitazione, con ricavi non remunerativi per le imprese elettriche per questo motivo con la legge n°103 del 1903 nascono le imprese elettriche municipalizzate.

Il libero mercato dura circa 30 anni. I primi interventi riguardarono le tariffe per contenere con il prezzo della corrente elettrica, anche l'inflazione che aveva fatto seguito alla ricostruzione del dopoguerra. Infatti i primi casi di significativa attenzione politica al settore dell'energia elettrica si sono verificati dopo la prima guerra mondiale.

Nel XIX secolo in Italia inizia la produzione di energia elettrica, ben presto viene considerata un “bene” (mobile) dal legislatore, già nel 1930 l'art. 624 del codice penale stabiliva che3<< agli effetti della legge penale si considera cosa mobile anche

l'energia elettrica ed ogni altra energia che abbia valore economico>>. Nel codice civile del 1942 l'art. 814 prevedeva: << si considerano beni mobili l'energie naturali che hanno un valore economico>>. Solo nel 1964 a seguito di una decisione della Corte di Giustizia Europea all'energia elettrica viene attribuita natura giuridica di

merce, ovvero bene rientrante nella particolare categoria oggetto degli scambi

commerciali; a cui in particolare si applica l'art. 37 del Trattato di Roma.

La progressiva e sempre maggiore considerazione dello Stato italiano sugli aspetti strategici e sociali dell'energia inizia ad essere percepibile solo dopo la prima guerra mondiale e si esplica in primis con l'intervento sulle tariffe elettriche per poi assumere un carattere di controllo generale su tutte le fonti energetiche con l'istituzione del Comitato Cooperativo Centrale nel 1939. Il quale aveva il compito di assicurare il perseguimento di obiettivi sociali, fra i quali il divario tra nord e sud e di regolare il

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mercato dei prezzi.

La concentrazione della proprietà di alcune importanti aziende di produzione elettrica che erano sotto il controllo diretto o indiretto dello stato e la presenza di aziende elettriche municipalizzate, dopo la seconda guerra mondiale portò ad affermarsi un monopolio naturale, integrato verticalmente (produzione, trasmissione, distribuzione e proprietà della rete) riservato ad un numero sempre minore di soggetti. Questo facilitò negli anni 60, lo Stato nell'assumere il ruolo di monopolista unico dell'energia anche in concomitanza con la necessità di realizzare una rete nazionale.

Le imprese elettriche italiane nascono e crescono verticalmente integrate. Dopo aver superato i limiti tecnici della trasmissione che permettevano solo una produzione e distribuzione locale ristretta, diventa possibile costruire sistemi più estesi, anche nazionali. La maggior parte delle imprese elettriche non aveva mai esteso la propria attività distributiva al di fuori del mercato originario anche quando era diventato possibile, da un lato per mancanza di una spinta economica e dall'altro per la mancanza di una spinta pubblica. Pertanto nel corso degli anni i gruppi si sono consolidati localmente formando sistemi elettrici tra loro collegati in modo parziale e poco efficiente. Tra le varie zone c'era disparità nella qualità del servizio ma anche nei prezzi.

Dopo la prima guerra mondiale l'idea che la produzione d'energia elettrica4 potesse

necessitare dell'intervento dell'amministrazione pubblica, iniziò anche ad essere presente nei dibattiti politici e in quelli del mondo imprenditoriale. Quando si manifestò per la prima volta l'esigenza di affiancare alle varie reti elettriche locali dei singoli produttore, che erano poco efficientemente collegate l'una alle altre, con un sistema nazionale inteso ad attraversare tutta la penisola: la cosiddetta Dorsale una rete ad alta tensione. Il progetto prevedeva la realizzazione di ulteriori bacini, centrali idroelettriche ed un sistema di dispacciamento. Il dibattito politico includeva per la prima volta la proposta di gestione pubblica dell'ipotetica Dorsale come alternativa al suggerimento dei produttori di mantenere invece un regime privatistico di coordinamento occasionale e dettato unicamente dalla contrattazione dei singoli casi.

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Il problema però era il coordinamento tra le imprese e la costruzione di un sistema di invasi che consentisse un collegamento stabile, la costruzione della rete e un sistema di dispacciamento.

Si arrivò anche ad ipotizzare la nazionalizzazione dell'industria elettrica, altri invece suggerivano la gestione pubblica della rete, infatti venne presentato un disegno di legge per riservare la generazione e la distribuzione dell'energia elettrica al monopolio di Stato. I produttori invece pensavano che fosse più opportuno limitarsi ad accordi di scambio occasionali. Nel 1927 il governo si dichiarò contrario a soluzioni che modificavano lo schema dei monopoli regionali, ovvero; vennero confermati i monopoli locali, di conseguenza per il momento si lasciò l'idea della rete nazionale e quella del servizio pubblico.

Fra le due guerre mondiali nasce un complicato intreccio di interessi economici fra lo Stato e le imprese elettriche (SIP, SME, BASTOGI E UNES); cosi lo Stato diventa proprietario. Lo stato quindi già da questo periodo indirettamente è imprenditore elettrico; questo facilitò il passaggio alla nazionalizzazione.

Il processo di unificazione della rete è lungo ed inizia dopo la seconda guerra mondiale, il governo assume un ruolo sempre più importante, soprattutto nella concertazione con gli organismi internazionali, per la ricostruzione post bellica e gli incentivi nello specifico settore. In questo periodo abbiamo il culmine dell'interesse pubblico nel settore dell'energia, le esigenze di ricostruzione, l'aumento della domanda di elettricità, da parte delle industrie e la presenza di capitale pubblico nel settore energetico costituiscono la spinta che portò negli anni 70 alla nazionalizzazione delle imprese elettriche che erano ancora in mano privata.

Dopo la seconda guerra mondiale il settore elettrico è ancora fortemente idroelettrico circa il 90% cioè lo scenario è lo stesso del periodo fascista, la produzione è quasi tutta al nord e manca una rete nazionale. La corrente elettrica per lo più è destinata all'industria ed è disponibile solo per poche abitazioni private o per il trasporto pubblico.

La prima metà del 900 contraddistingue tutti i settori energetici, c'era sia una legislazione statale che regionale ma anche i trattati internazionali mostravano come

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la necessità di regolamentare i fenomeni legati all'energia ed alle sue fonti non fosse solo italiana.

Nel marzo del 1957 venne firmato a Roma l'Euratom relativo all'energia atomica, i paesi che lo firmano furono: il Belgio, l'Olanda; il Lussemburgo, la Francia, la Germania e l'Italia.

1.2.2 Lo sviluppo normativo del settore energetico italiano dal 1962 al 1999

Con tre anni di ritardo rispetto alla Francia e all'Inghilterra, il 27 novembre 1962 la camera dei deputati approva in via definitiva, dopo un lungo dibattito parlamentare, il provvedimento di nazionalizzazione del sistema elettrico, con l'obiettivo di usare in modo ottimale le risorse, soddisfare la crescente domanda di energia e di consentire condizioni uniformi di trattamento.

La legge n°1643 del 6 Dicembre 1962 istituisce l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL). È il primo effettivo caso di applicazione a vasto raggio dell'art. 43 della Costituzione (ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.); ed la più grossa riforma economica approvata nel secondo dopoguerra.

Con la nascita di ENEL venne fatto l'esproprio a favore dello stato; delle aziende ma soprattutto dei beni di produzione e trasporto dell'energia elettrica esistenti, corrispondendo un indennizzo basato su una formula ritenuta allineata con i valori di mercato, almeno se paragonata alle altre esperienze europee.

La complessa procedura di nazionalizzazione del gran numero di imprese elettriche che operavano fino al 1962 è andata avanti per diverso tempo nel 1966 erano state trasferite ad ENEL 1040 imprese che rappresentavano praticamente l'intero valore delle attività da nazionalizzare; tale procedura si è conclusa nel 1995 con l'assorbimento di 1270 imprese elettriche.

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L' Art. 1 della legge n°1643 prevedeva5: che ad ENEL fosse riservato il compito di

esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta; salvo limitate deroghe stabilite dalla legge stessa. Infatti tale normativa aveva anche previsto tre soggetti che potevano operare in deroga al monopolio di ENEL, nella produzione, distribuzione e vendita di energia. I 3 soggetti erano:

 le aziende municipalizzate, se entro 2 anni dall’entrata in vigore della norma facevano domanda per ottenere la concessione all’esercizio dell’attività del settore elettrico da parte di ENEL;

 imprese minori (dovevano distribuire meno di 15 GWh l’anno);

 imprese produttrici di energia elettrica: che soddisfacevano il proprio fabbisogno energetico, limitato alla copertura dei fabbisogni dei propri cicli industriali, a condizione che utilizzassero almeno il 70% dell’energia prodotta, con l’obbligo di cedere a ENEL l’eccedenza.

Nel 1962 i consumi elettrici pro capite italiani erano ancora notevolmente inferiori a quelli dei principali paesi europei. Il divario principale era tra nord e sud; inoltre il servizio elettrico non raggiungeva tutti gli italiani; il censimento del 1961 rilevava che più di 700.000 abitazioni di quelle censite, erano prive di elettricità.

ENEL fu costituita6 e concepita come ente pubblico economico cioè come ente

attraverso cui poter esplicare l'attività “imprenditoriale” dello stato con finalità di economicità ma pur sempre sotto il controllo e la direzione pubblica. Possiamo dire che ENEL era un soggetto giuridico pubblico operante in regime di totale monopolio in tutti i settori della filiera produttiva; questa situazione era stata creata dalla legge di nazionalizzazione in quanto vietava implicitamente la costituzione di imprese operanti nelle attività riservate ad ENEL. La collocazione dell'ente pubblico nel genius7 degli

enti pubblici economici era una diretta conseguenza sia dell'attività esercita da

5 Ammannati L., “Mopolio e regolazione proconcorrenziale nella disciplina dell'energia”, Giuffrè Editore,

2005, p. 13

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ENEL,sia dalle norme contenute nella legge n° 1643 e nella legislazione successiva. L'organizzazione di ENEL prevedeva che la governance dell'ente si esplicasse attraverso la guida di diversi comitati interministeriali e la vigilanza da parte del Ministero dell'Industria e del Commercio.

Un vincolo all'autonomia imprenditoriale di ENEL era dovuta dall'impossibilità per l'ente di fissare liberamente e secondo valutazioni prettamente economico-commerciali le tariffe per i servizi prestati. Il carattere di servizio pubblico dell'attività esercitato da ENEL, la necessità per ragioni di politica economica e distributiva di favorire determinate categorie di utenti e zone geografiche del paese, l'esigenza di garantire in linea di principio tariffe uniche su tutto il territorio anche in presenza di costi di fornitura decisamente diversi, sono tutti fattori che tolsero la libera fissazione delle tariffe ad ENEL, infatti la politica tariffaria era soggetta a determinazione autoritativa da parte del Comitato Interministeriale Prezzi (CIP). Esso svolgeva un ruolo particolare nell'attività di ENEL; adottò uno strumento specifico per la programmazione energetica: il Piano Energetico Nazionale, l'ultimo fu adottato nel 1988.

Dopo la sua istituzione il monopolio legale di ENEL fu oggetto di sindacato di legittimità sia davanti alla Corte Costituzionale sia alla Corte di Giustizia della Comunità Europea.

La Corte Costituzionale8 chiamata a pronunciarsi sulla presunta incostituzionalità della

legge di nazionalizzazione per contrasto con l'art.43 della Costituzione e in particolare sulla mancanza del presupposto dei “fini di utilità generale”, dichiarò che la legge n°1643 non era viziata da eccesso di potere legislativo confermandone pertanto la legittimità costituzionale. Successivamente tale quesito venne posto alla Corte di Giustizia Europea che emise una sentenza uguale a quella della Corte Costituzionale, dicendo inoltre che ENEL era un ente nazionale in base anche a quanto stabilito dal Trattato CEE in particolare in riferimento agli art. 37 e 53.

Nel 1965 ENEL per finanziare l'espansione dei propri impianti emise sul mercato i primi due prestiti obbligazionari. L'anno successivo è la prima volta in cui la

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produzione idroelettrica copre meno del 50% della produzione complessiva, questo era dovuto da un lato al progressivo esaurimento delle risorse idroelettriche e dall'altro dal continuo e sostenuto aumento della richiesta di energia elettrica, che rendeva sempre più necessario il ricorso alla produzione termica.

La legge n°48 del 27 febbraio 1967, istituì il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) che si affiancava al CIP nelle funzioni da questo compiute, introducendo infatti lo strumento di programmazione pluriennale.

Molti degli obiettivi della nazionalizzazione furono raggiunti tra il 1963 e il 1990, tali obiettivi erano:

 la rete di trasmissione venne considerevolmente ampliata e quella di distribuzione sostanzialmente raddoppiata con una significativa diminuzione delle perdite di trasmissione e distribuzione;

 la potenza efficiente netta degli impianti idroelettrici passò da circa 9000 ad oltre 15000 MW, la produzione annua passò da circa 46000 ad oltre 171000GWh;

 la produzione nucleare passò dal 2,9% del totale prodotto al 5,6%;  l'utenza domestica passò dal 16,3% del totale al 23,6%.

Gli anni dal 1968 al 1972 sono gli anni di crescita di ENEL, secondo un indagine di Mediobanca è diventata la seconda industria italiana per fatturato dopo Fiat.

Tra la fine degli anni 80 e la metà del 90 gli organi comunitari cercano di tracciare una politica energetica più organica e determinata. Il 16 settembre 1986 c'è la risoluzione del consiglio che fa il primo vero passo per una politica globale della comunità in materia energetica di tipo orizzontale. Questo fu dovuto anche alla crisi petrolifera della fine degli anni 70 e aveva come obiettivi9:

 la ricerca di condizioni di approvvigionamento più sicure;  riduzione dei rischi di fluttuazione dei prezzi;

 promozione delle innovazioni tecnologiche;

 miglior integrazione, libera dagli ostacoli agli scambi del mercato interno dell'energia.

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Ma c'era anche un'altro obiettivo quello di ricercare soluzioni equilibrate per l'energia e l'ambiente; finalmente si poneva fra gli obiettivi della politica energetica europea: la sicurezza degli impianti, lo sviluppo e la diffusione di energie rinnovabili.

Il Piano Energetico Nazionale (PEN) presentato nel luglio 1975 dal Ministro dell'Industria si articolava in 5 punti:

 idrocarburi;

 fonti energetiche alternative;  programma ENEL;

 ciclo del combustibile nucleare;  programmi CNEN.

La legge n° 373 del 30 aprile 1976 dettava le norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici, fu il primo intervento legislativo in tema di politica di risparmio energetico.

Nel 1985 ENEL mette in funzione un nuovo sistema di controllo della produzione e trasmissione, uno dei più avanzati al mondo. Roma è la sede del Centro nazionale10 di

controllo, al quale giungono le telemisure e le telesegnalazioni dai nodi della rete e dalle centrali. L'analisi in tempo reale di questi dati consente la massima sicurezza e continuità del servizio e il minimo costo.

Agli inizi del 1986 era stato deliberato l'aggiornamento del nuovo Piano Energetico Nazionale che era stato approvato nel 1981, la novità era l'attenzione all'ambiente e alla sicurezza. Oltre la costruzione di impianti idroelettrici, geotermici e termoelettrici a carbone, il programma prevedeva anche la costruzione di impianti nucleari.

Per quanto riguarda la produzione di energia elettrica attraverso il sistema nucleare era stato previsto per la prima volta già dal PEN del 1975 ma l' 8 novembre 1987 gli italiani furono chiamati a votare, si svolse un referendum sulle centrali elettriche nucleari. La maggioranza dei votanti si espresse per la rinuncia all'energia nucleare, questa sensibilità degli italiani fu dovuta anche a quanto era accaduto a Chernobly nel 1986. Il governo dovette provvedere alla sospensione dei lavori della centrale di Trino 2, alla chiusura della centrale di Latina, alla verifica della sicurezza delle centrali di 10 Www.enel.it

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Caorso e di Trino 1 e alla verifica della fattibilità di riconversione della centrale di Montalto di Castro.

Nel 1988 fu fatto l'ultimo PEN, si allontanava dal nucleare e si rivolgeva invece all'indirizzo del governo cioè ai principi dell'uso nazionale dell'energia, al risparmio energetico e allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. A questo PEN venne dato valore normativo attraverso due leggi: la n° 9 e la n°10 del 1991.

Il modello di nazionalizzazione del 1962 nei primi anni Novanta iniziò a subire delle modifiche. Già negli anni Ottanta in Italia ci fu un ripensamento del modello di produzione e distribuzione dell'energia elettrica per via della crisi petrolifera del 1973 e la decisione di non usare centrali nucleari, pongono l'attenzione al tema del risparmio energetico e alla massimizzazione e valorizzazione delle risorse energetiche.

Il legislatore intervenne emanando la legge n°9 del 9 gennaio 1991, che rappresentava dai tempi della nazionalizzazione11 il più importante passo verso l'erosione del

monopolio legale di ENEL. Tale norma va a incidere su due differenti aspetti dell'attività inizialmente riservata ad ENEL; la produzione di energia da fonti rinnovabili e l'autoproduzione di energia elettrica. Gli articoli 22 e 23 della legge n° 9/91 liberalizzano completamente la produzione di energia elettrica ottenuta da fonti rinnovabili o assimilate. I produttori devono solo comunicare l'inizio dell'attività al Ministero dell'Industria, senza nessun limite quantitativo, possono produrre energia da fonti rinnovabili e auto-consumare la stessa cioè cedere i quantitativi eccedenti ad ENEL o alle piccole imprese elettriche non nazionalizzate. La vendita di energia proveniente da fonti rinnovabili viene fatta in base ai prezzi “incentivanti” fissati dal CIP e determinati secondo criteri finalizzati a favorire lo sviluppo di fonti energetiche non convenzionali.

Per quanto riguarda l'autoproduzione l'art. 20 di tale legge, eliminava i tetti quantitativi di energia auto-producibile da destinare all'autoconsumo e liberalizzava la produzione di energia da fonti convenzionali da destinare ad autoconsumo. I quantitativi cosi generati ed eccedenti l'autoconsumo non potevano essere venduti liberamente sul mercato ma dovevano obbligatoriamente essere ceduti ad ENEL a un prezzo che

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doveva tener conto dei cosiddetti “costi evitati” ovvero di quei costi che il monopolista pubblico avrebbe dovuto sostenere per produrre o importare l'elettricità acquistata dagli autoproduttori. Qui a differenza del regime di produzione da fonti rinnovabili, l'attività di autoproduzione aveva l'obbligo di cedere ad ENEL l'esubero e i derivanti da fonti convenzionali dovevano essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte del Ministero dell'Industria.

La commissione il 1 giugno 1990 presenta un nuovo documento “Il mercato interno dell'energia: prima relazione intermedia”; individua il bisogno di intervenire in materia dei monopoli e dei diritti speciali ed esclusivi relativi all'energia, ma anche di estendere la trasparenza dei prezzi e dei costi di produzione cioè la fornitura di energia nei confronti di tutti i cittadini della comunità e non solo degli operatori industriali. Sempre nel 1991 viene fatta un'altra legge; la n°10, che promuove l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili ed istituisce la figura dell’energy manager.

Le principali norme comunitarie di questo periodo che incideranno su quelle successive sono12:

 Direttiva 90/377/CE del Consiglio del 29 Giugno 1990 in materia di trasparenza dei prezzi: al consumatore finale industriale di elettricità e gas al fine di incentivare una più equa determinazione dei prezzi dell'industria;

 Direttiva 90/547/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1990 nota come “common transit directive” relativa al transito di energia elettrica sulle grandi reti ad alta tensione al fine di ridurre i costi dell'energia elettrica, di assicurare la sicurezza nell'approvvigionamento e la compatibilità della produzione dell'energia elettrica con l'ambiente.

Il decreto legge n° 333 dell'1 luglio 1992 convertito poi in legge l'8 agosto 1992 n° 359 prevedeva la trasformazione di ENEL in società per azioni, fu il primo passo verso la privatizzazione; nacque il gruppo ENEL che era formato dalla holding ENEL S.p.a. e le operative:

 ENEL distribuzione S.p.a.;  ENEL produzione S.p.a.; 12 Grippo E., Manca F., (2008), Op.cit. p.46

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 Terna S.p.a.

Si verificò solo una modifica giuridica del soggetto in quanto non vennero fatte modifiche all'assetto proprietario e alla composizione della compagine sociale.

Il D.l. n°333/92 art. 14 attribuiva ad ENEL a titolo di concessione tutte le attività riservate per legge all'ente pubblico trasformandosi in società per azioni.

Il legislatore il 30 luglio 1994 emana la legge n°474 che disciplina13 l'attribuzione dei

poteri e diritti societari speciali all'azionista pubblico a prescindere dalla quota del capitale sociale rimasta di proprietà dello Stato a seguito della dismissione delle partecipazioni sul mercato.

Ma soltanto dopo il Trattato di Maastrich (TUE) nel 1992 agli organi europei viene attribuita una specifica competenza in materia di energia. L'art G,B: par.3 TUE attribuisce alla comunità il compito di adottare misure in materia di energia.

Il programma della Commissione per essere realizzato necessitava almeno di altre 2 fasi, la “seconda relazione sullo stato di avanzamento del mercato interno dell'energia” venne pubblicato il 2 luglio 1993. La seconda fase riguarda tutti gli anni novanta e si basa sull'apertura in tutto o in parte dei mercati interni dell'energia.

Il 4 novembre 1995 con la legge n° 481 viene istituita l'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas (AEEG), aveva lo scopo di garantire la promozione della concorrenza, dell'efficienza, qualità ed economicità nel settore dei servizi energetici, la diffusione omogenea sull'intero territorio nazionale con un sistema tariffario certo e trasparente che potesse armonizzare gli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal governo.

Il parlamento Europeo e il Consiglio il 19 dicembre 1996 emettono la direttiva 96/92/CE nota come “Prima Direttiva Elettrica”, che introduce norme comuni in materia di energia elettrica. Tale norma poi è stata sostituita dalla Direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 nota come “ Seconda Direttiva Elettrica” relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

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In Italia un primo tentativo per introdurre la “ Prima Direttiva Elettrica” fu fatto con la legge del 24 aprile 1998, recante “ Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla CE; il cui art.36 chiamato “norme per il mercato dell'energia elettrica” assegnava al governo la delega per dare attuazione della direttiva 96/92/CE e “per ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico nazionale”, nel rispetto dei principi e criteri direttivi individuati dal medesimo art.36, volti a garantire il servizio pubblico, la scelta dell'Acquirente Unico per assicurare la fornitura ad un prezzo uniforme e congruo agli utenti vincolati ed altre finalità di pubblico interesse, nel rispetto della libertà di concorrenza.

Il settore energetico non è tra quelli per i quali v'è stato un apposito decreto di attuazione della delega del 1997. Esso è trattato residualmente dal D.lgs.n°112/1998, il quale seppur tuttora in vigore è antecedente alla modifica del titolo V della costituzione attuato con la legge costituzionale n° 3 del 2001 che affida alle regioni potestà legislativa concorrente su produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia, lasciando allo stato il potere di legiferare sui principi generali. Questa scelta ha comportato un'esigenza di coordinamento tra le regioni per assicurare una gestione unitaria nella distribuzione dei grandi servizi di rete. Pertanto la legge di riordino ha stabilito, da un lato i principi fondamentali della materia al cui rispetto le regioni sono tenute e dall'altro ha espressamente indicato gli obiettivi che stato e regioni devono congiuntamente perseguire. Inoltre la legge ha distinto i compiti propri dello stato da quelle funzioni amministrative che per contro residuano alle regioni e su cui queste ultime possono provvedere con proprie leggi. Oggi pertanto risultano affidati allo stato non solo quei compiti già ad esso assegnati con l'art.28 del D.lgs n° 112/1998 ma anche le ulteriori funzioni di programmazione e di salvaguardia e sicurezza dell'approvvigionamento energetico e degli impianti.

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1.2.3 Lo sviluppo normativo del settore energetico italiano dal 1999 ad oggi

La direttiva europea 96/92 fissava al 19 febbraio 1999 il termine ultimo per il suo recepimento nell'ordinamento italiano e proprio in concomitanza con tale scadenza il governo ha emanato il D.lgs. n°79 del 16 marzo 1999 noto come Decreto Bersani, ponendo le basi per il riassetto e la liberalizzazione del mercato interno dell'energia elettrica. Tale decreto ha imposto la separazione tra proprietà e gestione della rete di trasmissione, ENEL ha scorporato tutta l'attività ed i propri beni strumentali relativi alla trasmissione elettrica su base nazionale.

Il D.lgs. 79/99 ha ridefinito le competenze dell'AEEG dando vita a nuovi organi autonomi di diritto privato ma con funzioni pubbliche; che sono:

 il Gestore Rete di Trasmissione Nazionale ( GRTN), oggi Gestore dei Servizi Energetici (GSE);

 il Gestore del Mercato Elettrico (GME);

 l'Acquirente Unico (AU);

questi organi assumono i compiti dell'AEEG e completano le funzioni di regolamentazione dei vari aspetti del mercato elettrico.

Alcuni articoli significativi del Decreto Bersani:

L'art. 114 prevede: le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e

vendita di energia elettrica sono libere nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico; le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale; le attività di distribuzione dell'energia elettrica sono svolte in regime di concessione.

La semplice previsione che l'attività di produzione importazione, esportazione, acquisto e vendita di elettricità è libera, da sola non è sufficiente ad assicurare che nel mercato interno si sviluppi una workable competition. Per questo motivo il decreto a differenza di quanto stabilito dalla direttiva europea individua un doppio mercato dal lato della domanda; i clienti idonei e vincolati.

Nella prima fase della riforma lo sviluppo concorrenziale dipende proprio dall'aumento degli utenti, che facendo parte dei clienti idonei, possono liberamente stipulare

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contratti di fornitura di energia elettrica con i produttori o i distributori da loro scelti. Sono clienti idonei gli utenti finali con consumi annui non inferiori a 30 Gwh. Il decreto Bersani prevede una progressivo abbassamento di tale soglia, da gennaio 2000 il livello dei consumi passa a 20 Gwh e nel 2002 è scesa a 9 Gwh.

L'art.4: tale decreto non si è occupato solo dei clienti idonei ma anche di quelli

vincolati, il GRTN15 ha costituito l'Acquirente Unico (AU); è stato istituito sotto forma

di società per azioni. All' AU è affidato il compito di acquistare e rendere fruibile ai clienti vincolati una certa disponibilità di energia elettrica, in condizioni di: continuità, sicurezza ed efficienza, nonché in parità di trattamento anche tariffario o meglio a prezzi vincolati.

L'Art 5: la gestione economica del mercato elettrico è affidata al GME S.p.A.

costituita dal GRTN che ha il compito di organizzare il mercato stesso secondo criteri di neutralità trasparenza e concorrenza tra produttori, assicurando la gestione economica di un'adeguata disponibilità della riserva di potenza.

L'art. 816: con tale articolo il decreto ha stabilito che dal 1° gennaio 2003 nessun

soggetto può detenere più del 50% dell'energia prodotta o importata in Italia. Questo ha imposto ad ENEL l'obbligo di dismettere le attività produttive per una potenza di circa 15.000 MW; ha dovuto predisporre un piano di cessione degli impianti, soggetto ad approvazione governativa proprio in ragione dell'importanza strategica dei siti produttivi da destinare alle vendite nel processo di apertura concorrenziale. ENEL ha conferito le centrali elettriche che producevano nel loro complesso energia per circa 15.000 MW a tre società di nuova costituzione:

 Elettrogen S.p.A.;  Eurogen S.p.A.;

 Interpower S.p.A.;

chiamate GENCO, caratterizzate da una dimensione che garantisse l'economie di scala indispensabili per affrontare la concorrenza sul mercato. Ognuna delle 3 nuove società è stata dotata di un parco impianti diversificato dal punto di vista delle tecnologie di

15 Oggi GSE

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produzione e delle fonti di energia primaria. A ciascuna GENCO è stato assegnato un mix di impianti di base in grado di operare per un elevato numero d'ore l'anno e impianti utilizzabili in condizioni di modulazione.

ENEL le ha cedute sul mercato attraverso l'asta competitiva.

Elettrogen nel 2001 è stata acquistata da un gruppo, la cui maggioranza (80%) la detiene la spagnola Endesa S.A. e il 20% la Multiutility ASM Brescia. Oggi si chiama Edesa Italia ed è il primo operatore privato nel paese dopo Enel.

La Eurogen è stata acquista nel 2002 da un gruppo composto da: Edison che ha la maggioranza, AEM Milano (15%), AEM Torino (15%) e da istituti finanziari. Ha mutato il proprio nome in Edipower.

L'ultima GENCO la Interpower S.p.A. è stata acquista nel novembre 2002 da un gruppo composto da: Energia Italia S.p.A. e Electrabelacea S.p.A.. Ha cambiato nome in Tirreno Power S.p.A.

La procedura di cessione ad operatori indipendenti della capacità produttiva che eccede la soglia stabilita si è conclusa nel 2003 ed ha rappresentato non solo lo strumento che conferma l'ingresso nel mercato di nuovi operatori con conseguente ridimensionamento della quota di mercato di ENEL ma ha anche prodotto effetti diretti dal lato della domanda elettrica.

L'art 9: le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i

soggetti che ne fanno richiesta. Questo significa che per quanto riguarda la filiera produttiva e la distribuzione dell'energia elettrica agli utilizzatori finali è un'attività che non viene aperta alla concorrenza ma il cui esercizio viene affidato in concessione alle imprese distributrici già operanti nel settore. Le concessioni per svolgere il servizio sono state rilasciate dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato fino al 31 marzo 2001 e avranno scadenza il 31 dicembre 2030. Per razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica è stata rilasciata una sola concessione per ambito comunale.

L'art. 11 si occupa delle energie rinnovabili, prevede: che i produttori e importatori di

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energia rinnovabile pari al 2%17 dell'energia prodotta o importata nell'anno precedente

per la parte eccedente i 100 Gwh, questo valore è suscettibile di un incremento annuale pari allo 0,35%.

Per la fase della produzione il decreto prevede una liberalizzazione parziale cioè limitata alla fornitura dei clienti idonei, la fase di trasmissione e dispacciamento continua ad essere gestita in regime di riserva. I motivi di questa scelta sono il monopolio naturale della rete di trasmissione elettrica. Da un punto di vista economico non è conveniente la duplicazione della rete di trasmissione e a livello tecnico una molteplicità di reti tra loro interconnesse produrrebbe inefficienze, di conseguenza si è optato per il mantenimento di una sola rete di trasmissione di proprietà di ENEL, regolamentando l'accesso dei soggetti, all'infrastruttura fisica necessaria alla fornitura dei servizi elettrici. Il decreto nel mantenere in capo allo Stato la riserva delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, prevede l'attribuzione in concessione di tali attività ad un unico soggetto, ovvero al Gestore della Rete che ha forma giuridica di società per azioni. Il Gestore è una società costituita da ENEL entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto e alla quale essa ne successivi 60 giorni ha conferito tutti i beni, i rapporti giuridici ed il personale necessario all'esercizio della sua attività. Le azioni del gestore sono tenute a titolo gratuito dal Ministero dell'Economia.

L'art 10 della legge n° 57 del 5 marzo 2001 prevede che entro 90 giorni dalla cessione da parte di ENEL di una capacità produttiva non inferiore a 15.00 MW, la qualifica di cliente idoneo dovrà essere riconosciuta a tutti i soggetti con consumi annui non inferiori a 100.000 Mwh.

La liberalizzazione del mercato elettrico e la presenza di una molteplicità di produttori di energia elettrica, ha creato spazio per diversi operatori commerciali e fornitori di servizi come: grossisti, importatori ecc.; fino a creare il mercato libero nel quale operano in regime di concorrenza produttori e grossisti di energia elettrica sia nazionali che esteri. In seguito a questo è stata creata la Borsa Elettrica; il Decreto Bersani ha affidato al GME la gestione e l'organizzazione di tale organo. La Borsa

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Elettrica è il luogo di approvvigionamento delle risorse necessarie a Terna S.p.A. per provvedere al dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale.

La legge n°290 del 27 ottobre 2003 ha disposto l'unificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione nazionale; nel novembre 2005 il GRTN ha ceduto a TERNA il ramo d'azienda che comprendeva la struttura organizzativa, le inerenti responsabilità e i diritti concessori per svolgere il ruolo di gestore della RTN. TERNA ora è la società italiana responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete ad alta e altissima tensione su tutto il territorio nazionale. Le azioni di TERNA sono state dismesse da ENEL, una parte è stata collocata in borsa nel giugno 2004, l'altra parte nel settembre 2005 è stata ceduta alla Cassa Depositi e Prestiti che ancora oggi è l'azionista di maggioranza relativa con il 29,99% del pacchetto azionario.

La legge n°290 inoltre fissava al 20% il tetto per la partecipazione azionaria, nelle società che effettuano l'attività di trasporto dell'elettricità, da parte di società sia private che pubbliche che operano nel settore elettrico svolgendo attività di generazione, importazione, distribuzione e vendita.

Possiamo dire che i punti principali del D.lgs.79/99 sono: è stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva 96/92/CE concernente le norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. L'obiettivo principale era quello di dar il via ad un processo di graduale liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica in Italia, che consentiva di conseguire una migliore qualità ed efficienza del servizio, contenere i prezzi, ottenere una maggior integrazione delle reti energetiche, avere più sicurezza degli approvvigionamenti e tutelare l'ambiente. Tale norma ha stabilito che le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica siano libere nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico; mentre le attività di trasmissione e dispacciamento rimangono riservate allo stato ed attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale; infine l'attività di distribuzione è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministero dello Sviluppo Economico).

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concorrenza con altri operatori; i quali sono nati nel momento in cui nel settore elettrico ci potevano essere altri operatori oltre Enel, alcuni invece operavano già in altri settori. Infatti ENEL dal 2003 al 2006 ha perso quote di mercato. Come si può vedere dalla figura N°118

Il DM del 11 novembre 1999, insieme al DM del 28 luglio 2005 fissa le regole per il funzionamento del mercato dei certificati verdi, mirato all’incentivazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

La legge n° 239 del 23 agosto 2004 rubricata19: “riordino del settore energetico,

nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, ridefinisce l'assetto istituzionale del settore energetico, intervenendo sulle competenze; a seguito della riforma del titolo V della Costituzione del 2001; tra lo stato da una parte e le regioni e gli enti locali dall'altra, sia sul rapporto tra il governo e l'AEEG.

La direttiva 54/2003/CE del parlamento europeo e del consiglio, del 26 giugno 2004, che ha abrogato la direttiva del 96; in tale data viene fatto anche il regolamento 18 Fonte: Assoelettrica su dati dell'AEEG

19 Grippo E., Manca F., (2008), Op.cit. p .119

Gruppo Enel Gruppo Edison Gruppo Eni Endesa Italia Edipower Tirreneo Power Altri produttori 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006

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n°1228/03, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia. La direttiva è entrata in vigore il 4 agosto 2003 ed il termine ultimo per il recepimento per gli stati membri era il 1 luglio 2004.

La nuova norma prevede la completa liberalizzazione, entro tempi certi e definiti della domanda elettrica, inoltre dispone in modo più univoco rispetto alla precedente direttiva la piena apertura della concorrenza delle attività di produzione e di vendita. Nella direttiva 96/92 il diritto di accesso ai terzi era enunciato ma rimesso nella sua concreta tutela alle decisioni degli stati membri, invece nella direttiva 54/2003 si trova precisa prescrizione agli stati di assicurare pienamente il third party access mediante un'idonea regolazione economica e tecnica.

Con il regolamento n°1228/0320 il principio della regolazione dell'accesso è esteso e

concretamente attuato, anche per le infrastrutture di interconnessione tra i sistemi elettrici dei paesi membri, con un forte rafforzamento delle politiche dirette ad instaurare un mercato europeo dell'energia elettrica. Anche per quanto riguarda il trasporto e la distribuzione ci sono dei cambiamenti, la direttiva 96/92 si limitava a prevedere una separazione gestionale per l'attività di trasmissione e solo contabile per quella di distribuzione invece la direttiva 2003/54 impone nuove regole che impongono alla trasmissione e alla distribuzione un robusto unbundling legale, organizzativo e decisionale.

La nuova norma impone agli stati membri di istituire una o più autorità di regolamentazione pienamente indipendenti dagli interessi dell'industria elettrica, inoltre individua non solo la missione tipicamente pro-competitiva da assegnare alle stesse ma anche alcune specifiche competenze.

La legge Marzano è entrata in vigore nel settembre 2004, aveva un obiettivo abbastanza ambizioso quello di riordinare l'intero quadro normativo del settore energetico, particolarmente complesso e caratterizzato da ampi margini di incertezza. Inoltre vieta ai concessionari e affidatari della gestione dei servizi pubblici locali ed ai gestori delle reti di esercitare alcuna attività ad eccezione di quella della vendita di energia elettrica nel settore dei servizi post-contatore nei confronti degli stessi utenti 20 Bruti Liberati E., “La regolazione pro-concorrenziale dei servizi pubblici a rete”,Giuffrè Editore, 2006, p.

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del servizio pubblico e degli impianti.

Il legislatore è voluto intervenire principalmente su 3 aspetti21:

 definitivo riparto di competenze tra stato e regione alla luce del nuovo assetto introdotto dalla legge costituzionale n°3/2001 che ha provveduto alla riforma del titolo V della costituzione;

 attuazione del processo di liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas, cui i decreti n°79/1999 e n° 164/2000 avevano dato avvio;

 riordino del mercato interno anche attraverso una rivisitazione del modello organizzativo interno avendo particolare riguardo, ai rapporti tra AEEG e il governo.

In base anche a quanto stabilito dalla direttiva 2003/54/CE nella legge Marzano viene stabilito che dal 1 luglio 2004 va considerato cliente idoneo ad acquistare energia dal fornitore di propria scelta ogni cliente finale non domestico e dal 1 luglio 2007 ogni cliente finale è diventato cliente idoneo in base al D.lgs n° 73 del 18 giugno 2007. Il D.lgs. n°387/2003 dà attuazione della direttiva 2001/77/CE22 relativa alla

promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Tale decreto istituisce il sistema del “conto energia” che prevede un pagamento aggiuntivo rispetto al prezzo dell’energia per ogni KWh prodotto da fotovoltaico. Questo meccanismo, reso operativo per la prima volta con il D.M. 28 luglio 2005 del Ministero delle Attività Produttive e arrivato alla sua quarta edizione (“conto energia 2011-2016”), favorisce la diffusione di un numero molto elevato di impianti fotovoltaici. Da un lato, il moltiplicarsi di tali impianti ha l’effetto di accrescere la sostenibilità ambientale e l’indipendenza del sistema energetico nazionale. Dall’altro, tuttavia, genera nuove sfide sia per i produttori convenzionali, chiamati a confrontarsi con produzioni di energia in fasce di picco a costo marginale praticamente nullo e con eccessi di disponibilità rispetto al picco, sia per i gestori delle attività di trasmissione, dispacciamento e distribuzione, a causa del moltiplicarsi del numero di punti di immissione dell’energia in rete e delle maggiori difficoltà che si

21 Grippo E., Manca F., (2008), Op.cit. p. 121 22 Www.normattiva.it

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incontrano nella gestione di fonti discontinue (eolico e fotovoltaico). Sono da considerare anche i consistenti oneri derivanti dal finanziamento degli incentivi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, e in particolare dalla copertura del “conto energia”, che gravano in maniera sensibile sui prezzi finali dell’energia.

Nel 2008 il governo Berlusconi ha manifestato la volontà di ritornare alla produzione di energia da fonti nucleare con la definizione della23 “Strategia energetica nazionale”,

ipotizzando la costruzione di 10 nuovi reattori, con lo scopo di coprire fino al 25% del fabbisogno nazionale; ma nel 2011 a seguito dell'impressione provocata dall'incidente di Fukushima Daiichi, il Consiglio dei Ministri, con il decreto legge ha sospeso il D.Lgs. n°31/2010 sulla localizzazione dei siti nucleari, stabilendo inoltre una moratoria di 12 mesi del programma nucleare italiano. Pochi mesi dopo un referendum popolare con il 54% dei votanti e una maggioranza di oltre il 94%, ha abrogato le norme inerenti il nucleare del cosiddetto decreto Omnibus, determinando quindi la chiusura definitiva del nuovo programma nucleare.

Le norme fin qui riportate sono quelle principali che hanno contribuito al cambiamento della struttura del settore, ma ci sono altre norme sia precedenti che successive che hanno contribuito al cambiamento, sono le seguenti:

 Direttiva 8/2001/CE relativa alla cogenerazione, è stata inserita nel nostro ordinamento con il D.lgs. n°20 dell' 8 febbraio 2007. il decreto definisce le misure di promozione da attuare in Italia per lo sviluppo degli impianti di congerazione, intesa come la “gestione” simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica o energia termica e meccanica o energia termica, meccanica ed elettrica.

 DM 19 febbraio 2007 Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art.7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n°387 (“Conto energia”).

 La direttiva 32/2006/CE, è stata recepita in Italia con il D.lgs. n° 115 del 30 maggio 2008, queste norme definiscono gli obiettivi indicativi, i meccanismi,

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gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare le barriera e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia ponendo le basi per la promozione e lo sviluppo del mercato dei servizi energetici e per il miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti finali.

 D.M. 18 dicembre 2008: incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art.2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n° 244.

 D.l. n° 78/2009, provvedimento anticrisi, nonché proroga dei termini e della partecipazione italiana alle missioni internazionali. Sono snellite le procedure autorizzative per la realizzazione di investimenti infrastrutturali nel settore elettrico. Il Consiglio dei Ministri ha il compito di individuare gli interventi infrastrutturali relativi alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione di energia per i quali sussistano particolari ragioni di urgenza e di nominare, per ciascuno di essi, un commissario straordinario responsabile per la fase realizzativa.

 Legge n° 99/2009, disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Al fine di favorire lo sviluppo di interconnessione con l’estero e di ridurre il costo dell’energia, si prefigura, per alcuni operatori selezionati da TERNA, la possibilità di finanziare nuove infrastrutture di importazione, beneficiando di un’esenzione (della durata di 20 anni) dell’accesso da parte di terzi sulla capacità di trasporto così installata. La norma interviene anche sulla disciplina del CIP/6 ed estende i poteri dell’AEEG a tutte le fasi della filiera, incluso quelle liberalizzate, rafforzando dunque la tutela dei consumatori e degli utenti. La legge dispone, inoltre, la riforma del sistema dei “certificati verdi”, trasferendo l’obbligo di acquisto dal produttore di energia al venditore della stessa.

 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico. Si introduce una riforma organica del mercato elettrico, agendo nello specifico sul mercato dei

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servizi di dispacciamento e istituendo un mercato infragiornaliero dell’energia che sostituisce il cosiddetto mercato di aggiustamento. Il mercato infragiornaliero si svolge tra la chiusura del mercato del giorno prima e l’apertura del mercato dei servizi di dispacciamento. Viene anche avviata la riforma della determinazione del prezzo dell’energia nel mercato del giorno prima. La modifica è però subordinata a uno studio dettagliato del processo di formazione dei prezzi in vigore.

 Legge n°96/2010, disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea, legge comunitaria 2009. L’art. 17 delega il Governo ad avviare un riassetto dei sistemi di incentivazione vigenti per le fonti rinnovabili, così da garantire il raggiungimento degli obiettivi del Pacchetto UE 20-20-20. È previsto, inoltre, l’incremento degli scambi transfrontalieri di energia elettrica, tenendo conto della realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e trasporto della loro rilevanza per il mercato interno dell’energia elettrica e della loro coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari.

 D.l. n°105/2010, misure urgenti in materia di energia. Il decreto prevede l’istituzione presso l’AU di un sistema informatico che consenta la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas, attraverso la creazione di una banca dati identificativa dei clienti finali. Si prevede, inoltre, che l’AEEG definisca regole finalizzate a scongiurare la cosiddetta saturazione virtuale della rete elettrica, impedendo la prenotazione di capacità di rete per quegli impianti rinnovabili la cui realizzazione non avvenga in tempi definiti.  D.lgs. 93/2011 del 1 giungo; che inserisce la direttiva 2009/72/CE relativa a

norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e la direttiva 2008/92/CE relativa alla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale.

Il decreto si occupa di aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti e della concorrenza all'interno del mercato energetico. Tra le novità più rilevanti c'è l'introduzione di una politica energetica nazionale, affidando a tal proposito sia

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l'attività di indirizzo, sia l'attività normativa al Ministero dello Sviluppo economico, che deve elaborare scenari decennali di sviluppo dei mercati energetici. Anche i gestori di rete sono direttamente coinvolti nella strategia energetica nazionale e sono chiamati a elaborare piani decennali per lo sviluppo della rete. Il potenziamento e l'ammodernamento della rete non è però lasciato esclusivamente alle autonomie dei gestori, ma deve essere obbligatoriamente inquadrato alla luce delle esigenze del sistema energetico nazionale e di quello europeo. Inoltre viene confermata la separazione tra proprietà, produzione, vendita e gestione della rete di trasmissione. In particolare viene vietato a Terna di esercitare qualsiasi attività di produzione, fornitura o di gestione anche temporanea di impianti produttivi.

 D.lgs. 28/2011, attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Questo provvedimento ha tradotto in misure concrete le strategie previste nel Piano di azione per il raggiungimento, a livello nazionale, di una quota del 17% di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili entro l’anno 2020. Il decreto mira da un lato alla razionalizzazione e all’adeguamento dei sistemi di incentivazione della produzione da fonti rinnovabili, dall’altro all'efficientismo energetico. È prevista, inoltre, la semplificazione delle procedure autorizzative connesse allo sviluppo delle reti elettriche che sono indispensabili per lo sfruttamento delle rinnovabili. Il provvedimento agisce anche sul monitoraggio dei progressi fatti rispetto agli obiettivi del Piano nazionale di azione e sulla diffusione delle relative informazioni. Viene, inoltre, prevista la progressiva cessazione del meccanismo d’incentivazione dei “certificati verdi”. Limiti, infine, sono fissati per quanto attiene all’installazione di impianti fotovoltaici su terreni agricoli.

 Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 27 dicembre 201324 sono

state approvate le modifiche al Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico, trasmesse dal Gestore del mercato elettrico S.p.A. al Ministro dello

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sviluppo economico in data 25 febbraio 2013 e 6 giugno 2013, concernenti le nuove modalità di negoziazione dei certificati verdi, ai sensi dell’art. 20 comma 5 del Decreto 6 luglio 2012, e l’abolizione del collegio dei probiviri.

Per quanto riguarda l'Europa nel 2013 non sono state prese grandi decisioni o approvate nuove direttive di rilievo nel campo dell'energia.

Dopo circa 25 anni dall'ultimo PEN, nel marzo 2013 è stata approvata la nuova Strategia Energetica Nazionale (SEN).

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CAPITOLO 2

GLI ATTORI DEL MERCATO ENERGETICO E I MERCATI ENERGETICI

2.1 Introduzione agli attori del mercato energetico

Il primo organo di tutela del settore energetico nasce nel 1995 ed è l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ( AEEG). Gli altri organi di gestione e tutela del settore energetico che sono presenti oggi nel nostro paese sono nati con il D.lgs 79/99, tali organi sono:

 il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN) alcune funzioni poi sono state cedute a TERNA, ed ha mutato il proprio nome in Gestore dei Servizi Energetici (GSE);

 l'Acquirente Unico (AU);  la Borsa Elettrica;

 il Gestore del Mercato Energetico (GME)25 2.1.1 Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG)

L'autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) è stata istituita dalla legge n°481 del 14 novembre 1995 relativa alla regolazione dei servizi di pubblica utilità; è un'autorità indipendente, con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori. È diventata operativa dal 23 maggio 1997, data della pubblicazione nella gazzetta ufficiale del regolamento di organizzazione e funzionamento. Prima di questa data le attività svolte dall'AEEG erano in capo ad altre autorità pubbliche.

È un'amministrazione pubblica con un elevato grado di autonomia e prende le proprie decisioni in base alla legge che l'ha costituita e ai propri regolamenti per la disciplina dell'organizzazione interna e dei procedimenti.

Le finalità26 dell'autorità stabilite dall'art.1 della legge n° 481 sono:

 garantire la promozione della concorrenza, dell'efficienza e della qualità economica nel settore dei servizi energetici;

25 Di tale organo ne viene parlato nel Cap. 3, Pag.82

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questo si deve compiere assicurando:

 la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale;  definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti,

promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori;

tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generali fatti dal Governo.

Il sistema tariffario deve anche equilibrare gli obiettivi economo-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

L'autorità è un organo collegiale composto: dal Presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su delibera del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Attività Produttive. Le designazione fatte dal governo sono sottoposte a parere vincolante espresso dalla maggioranza assoluta, delle commissioni parlamentari competenti, in nessun caso si può derogare a questa disposizione.

I componenti stanno in carica 7 anni, durante il mandato viene applicato un regime di incompatibilità con le altre attività lavorative che viene esteso anche ai 4 anni successivi, la fine dell'incarico. I componenti sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenze nel settore. Essi e i funzionari nell'esercizio delle funzioni sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio.

Annualmente l'autorità deve presentare al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato dell'attività svolta e sottoporre il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione al controllo della Corte dei Conti.

Il finanziamento dell'AEEG è a carico dei soggetti esercenti i servizi, i quali contribuiscono con un versamento annuale pari al 0,3 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio; tale contributo è stato ridotto volontariamente dall'autorità, precedentemente era pari all'uno per mille.

L'autorità opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio nel quadro degli indirizzi di politica generale formulati dal governo, dal parlamento e tenuto conto della normativa comunitaria in materia. L'indipendenza e l'autonomia sono state rafforzate

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