1. Dal disagio alla delinquenza
5.4 La Regione Veneto e il DPCM del 1.04.2008
Prima del DPCM 1.04.2008 la Regione Veneto e il Ministero della Giustizia hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa nel quale si impegnavano, ciascuno per quanto di propria competenza, regolavano diversi settori come:
Edilizia Penitenziaria
Tutela, promozione ed educazione alla salute dei ristretti negli istituti penitenziari del Veneto
Assistenza Sanitaria e socio-riabilitativa dei detenuti tossicodipendenti e alcool dipendenti
Iniziative mirate a garantire la fruizione dei diritti e dei benefici previsti dall’Ordinamento Penitenziario ai detenuti provenienti da altri paesi non appartenenti all’Unione Europea;
Interventi trattamentali tesi a sostenere e sviluppare gli interessi umani, religiosi, culturali, professionali, nel rispetto delle diversità e della dignità umana;
l’Istruzione e la formazione professionale, reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti;
Iniziative culturali sportive e ricreative;
Favorire il reinserimento sociale dei detenuti attraverso l’esecuzione penale esterna;
Attività di riparazione del danno;
Interventi differenziati per i minori autori di reati.
Formazione e aggiornamento del personale del Ministero della Giustizia, degli Enti Locali, delle Aziende UU.LL.SS.SS., del Volontariato e del Terzo Settore finalizzato a migliorare la qualità dei servizi prestati e l’integrazione tra operatori.
Il Protocollo, siglato l’8 aprile 2003, nasce da una attenta dinamica delle peculiarità derivanti dall’eccezionalità e dalla delicatezza riguardante la devianza minorile. Il minore, per caratteristiche proprie, trovandosi in una fase evolutiva sia dal punto di vista fisico che caratteriale, richiede interventi differenziati e più approfonditi rispetto agli adulti che ormai, dal punto di vista della struttura comportamentale, sono formati.
Con la Delibera n. 1295 del 7 maggio 2004, tenuto conto del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 8 aprile 2003 tra il Ministero di Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento per la Giustizia Minorile - e la Regione Veneto, la Giunta Regionale del Regione Vento venivano definiti i criteri e le modalità per la presentazione di specifiche progettualità da parte di:
Cooperative Sociali iscritte all’Albo regionale delle Cooperative ;
Associazioni di Volontariato iscritte nel Registro Regionale;
Enti Ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento dei tossicodipendenti di cui al D.P.R. n. 309/1990, iscritti all’Albo regionale delle Comunità Terapeutiche;
Associazioni di promozione sociale la cui attività è finalizzata ai soggetti ristretti negli istituti penitenziari;
Associazioni con esperienza nella realizzazione di attività sportivo –ricreative e culturali in ambito penitenziario;
tutti organi chiamati ad attuare progetti finalizzati a promuovere iniziative ed attività educative, culturali, ricreative e sportive negli istituti penitenziari del Veneto.
La Delibera ha stabilito le modalità di presentazione delle istanze di finanziamento, i motivi di esclusione dal piano di riparto, i criteri di riparto, le spese ammesse al contributo regionale, la nomina di una Commissione istruttoria per la valutazione dei progetti, l’approvazione del piano di finanziamento, le modalità di erogazione dello stesso, l’avvio dei progetti e la comunicazione alla Regione dell’avvio dei progetti finanziati, le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali e di controllo di gestione.
Nel capitolo di spesa 61470 del Bilancio di previsione anno 2003 la Regione Veneto ha destinato 450.000,00 euro ai progetti e 50.000,00 euro all’attività di coordinamento e di monitoraggio effettuata dall’Osservatorio Regionale sulla popolazione carceraria detenuta e in esecuzione penale esterna dell’U.L.S.S. 16 di Padova.
Con la Delibera n. 2144 del 29 luglio 2008 la Regione Veneto ha recepito le disposizione contenute nel D.P.C.M. del 1 aprile 2008 e, nell’ottica politica di dare continuità all’erogazione dell’assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari, ha testualmente stabilito: “di dare atto che la Regione, oltre al recepimento del DPCM 01/04/08 di cui al sub 1,
dovrà:
b) convalidare, con apposito atto formale, l'inventario delle attrezzature, arredi, beni strumentali afferenti alle attività sanitarie di proprietà del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, da trasferire alle singole AASSLL con la sottoscrizione di un verbale di consegna;
c) convalidare, con apposito atto formale, l'inventario dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie, redatto dal Ministero della giustizia alla data del 31 dicembre 2007, che vengono concessi in uso a titolo gratuito per l'utilizzo da parte delle AASSLL nel cui territorio sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari di riferimento, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo schemi tipo approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni;
d) identificare le procedure amministrative di gestione delle risorse finanziarie che saranno trasferite nella disponibilità del Servizio Sanitario Regionale in seguito a riparto effettuato secondo criteri definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni; e) elaborare schemi di protocollo interistituzionali da trasmettere alle singole
AA.UU.LL.SS.SS., sulla base delle indicazioni fornite dalla Conferenza permanente Stato-Regioni che definisce le forme di collaborazione relative alla sicurezza e regola i rapporti di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario;
f) fornire alle singole AA.UU.LL.SS.SS., sulla base di quanto indicato dalla Conferenza permanente Stato-Regioni, schemi di convenzione non onerose, della durata non superiore a dodici mesi, redatte allo scopo di avvalersi della collaborazione degli esperti convenzionati con il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272, per garantire la continuità dell'assistenza sanitaria di natura psicologica prestata ai detenuti ed internati;
di avvalersi della Commissione Interistituzionale, istituita in applicazione della DGR n. 73 del 21.01.2005, "Protocollo d'intesa tra Ministero della Giustizia e Regione Veneto", nonché dell'Osservatorio Regionale Devianze, Carcere e Marginalità Sociale, di cui alle DGR n. 4139 del 19/12/2006 e n. 3157 del 9/10/2007, per le funzioni di Osservatorio permanente sulla Sanità penitenziaria previste dal DPCM in oggetto, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza degli interventi a tutela della salute dei detenuti, internati e dei
minorenni sottoposti a provvedimento penale, garantendo, nel contempo, l'efficacia delle misure di sicurezza;
di stabilire che le competenze regionali in materia di medicina penitenziaria sono attribuite alla Direzione Regionale Piani e Programmi- Servizio Tutela della Salute Mentale;
di dare atto che:
a) ai sensi dell'art. 3 del DPCM in argomento, il personale dipendente di ruolo, in servizio alla data del 15 marzo 2008, che esercita funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, è trasferito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM stesso, alle Aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale nei cui territori sono ubicati gli istituti penitenziari e i servizi minorili ove tale personale presta servizio;
b) i rapporti di lavoro del personale sanitario instaurati ai sensi della legge 9 ottobre
1970, n. 740, in essere alla data del 15 marzo 2008 sono trasferiti, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia alle Aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale nei cui territori sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento e continuano ad essere disciplinati dalla citata legge n. 740
del 1970 fino alla relativa scadenza;
c) le AA.UU.LL.SS., conseguentemente, dovranno porre in essere tutti gli atti e provvedimenti necessari per dare piena attuazione del citato DPCM;
di dare atto altresì che le AA.UU.LL.SS.SS. devono tempestivamente:
a) garantire le prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza;
b) attivare le strutture organizzative aziendali per la tutela della salute in ambito penitenziario, al fine di demandare ad esse le competenze relative alle funzioni trasferite in materia di medicina penitenziaria, conformemente a quanto previsto dal Piano sanitario regionale vigente e dall'allegato A del DPCM 1 aprile 2008; c) redigere apposita Carta dei servizi sanitari da garantire all'interno degli istituti
penitenziari per adulti e per minori, nonché nei centri di prima accoglienza, per assicurare gli interventi del SSN nei confronti dei detenuti adulti e minori;
d) prendere in carico le attrezzature, gli arredi, i beni strumentali afferenti alle attività sanitarie di proprietà del Ministero della giustizia, così come elencati in apposito inventario trasmesso dalla Regione;
e) stipulare apposite convenzioni con gli istituti e i servizi penitenziari incidenti sul territorio aziendale, secondo schema tipo trasmesso dalla Regione, per usufruire dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie che vengono concessi in uso gratuito;
f) stipulare, in base alle necessità, convenzioni non onerose con il Ministero della giustizia, della durata non superiore a dodici mesi, al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria di natura psicologica ai detenuti ed internati, secondo schemi di riferimento trasmessi dalla Regione;
g) stipulare protocollo di intesa interistituzionale con le Direzioni degli istituti penitenziari e dei centri della giustizia minorile, sulla base di quanto trasmesso dalla Regione, allo scopo di definire le forme di collaborazione relative alla sicurezza e regolare i rapporti di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l’ordinamento penitenziario”6
.
La Giunta Regionale, con la delibera n. 116 del 27 gennaio 2009 ha disposto:
“che a decorrere dal 1° ottobre 2008, gli oneri derivanti dal trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni relative alla Sanità Penitenziaria di cui al DPCM 1° aprile 2008 fossero a carico delle Aziende U.L.S.S. sede di Istituto Penitenziario; che, con Intesa raggiunta in data 18 dicembre 2008 in sede di Conferenza Unificata, ai
sensi dell'art. 115, c. 1, lett. A), del D.Lvo 31 marzo 1998, n. 112, alla Regione Veneto fossero assegnati per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008 complessivi Euro 1.210.185,00 ai fini dell'esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria ai sensi dell'art. 6 del DPCM 1° aprile 2008
di ripartire tra le Aziende ULSS del Veneto interessate, ossia quelle capoluogo di provincia, le risorse trasferite alla Regione del Veneto in applicazione del DPCM 1° aprile 2008 per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008, che ammontano a complessivi Euro 1.210.185,00 utilizzando lo stesso criterio di riparto utilizzato per il riparto a livello nazionale e di demandare ad un successivo decreto del dirigente della
6 D.G.R. n. 2144 del 29 luglio 2008 Recepimento DPCM del 01/04/08 "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria" pag. 2-4.
Direzione Piani e Programmi l'impegno e la liquidazione delle somme sopra assegnate7”.
Prima di proseguire all’analisi delle delibera della Giunta Regionale del Veneto vanno ricordate, due note del Segretario alla Sanità e Sociale: la prima emanata in data 24 settembre 2008, prot. n. 89581/50.07.07-E.900.04.07, nella quale si è ritenuto opportuno precisare con i Direttori Generali delle Aziende ULSS interessate, ossia capoluogo di provincia, alcune questioni urgenti, tra le quali il fatto che gli oneri relativi al rimborso delle rette erogate alle comunità terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, di cui all'art. 2 del DPCM 1° aprile 2008 sarebbero stati a carico delle Aziende ULSS a decorrere dal 1° gennaio 2009; la seconda emanata 30 dicembre 2008 prot. n.692758, confermava che a decorrere dal 01 gennaio 2009, la cura o l'assistenza medica delle persone sottoposte agli arresti domiciliari nonché per il collocamento, disposto dall'autorità giudiziaria, nelle comunità terapeutiche per minorenni e per giovani adulti erano posti a carico delle Aziende ULSS. Tali costi sarebbero stati successivamente alle Aziende con il riparto della quota del fondo destinata al finanziamento della sanità penitenziaria relativa all'anno finanziario 2009, in corso di definizione a livello nazionale.
Con la delibera n. 296 del 10 febbraio 2009 la Giunta Regionale del Veneto ha:
“convalidato gli elenchi, di cui all'"Allegato A", così come verificati dalle Aziende ULSS interessate, del personale di ruolo, incaricato e convenzionato (comprese anche le Cooperative che forniscono il servizio infermieristico intracarcerario) che alla data del 15 marzo 2008 esercitavano funzioni sanitarie presso gli istituti penitenziari del Veneto, i cui rapporti di lavoro sono trasferiti alle singole Aziende ULSS ai sensi del DPCM 1° aprile 2008;
convalidato gli inventari, di cui all'"Allegato B",, così come verificati dalle Aziende ULSS interessate, delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali afferenti alle attività sanitarie di proprietà del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, da trasferire alle singole Aziende Socio Sanitarie Locali con la sottoscrizione di un verbale di consegna
7 D.G.R. n. 116 del 27 gennaio 2009 DPCM del 01/04/08 "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria": riparto tra le Aziende ULSS delle risorse assegnate per il 2008 alla Regione Veneto, pag. 2.
ai sensi del DPCM 1° aprile 2008; ha preso atto che tutte le Aziende ULSS interessate hanno provveduto a individuare all'interno delle funzioni distrettuali il compito di coordinare e monitorare le attività in materia di Sanità Penitenziaria; ha approvato il pagamento effettuato da ciascuna Azienda ULSS interessata a decorrere dal 1° ottobre 2008 del personale di ruolo, incaricato e convenzionato (comprese anche le Cooperative che forniscono il servizio infermieristico intracarcerario) che esercita funzioni sanitarie presso gli istituti penitenziari del Veneto; ha
confermato che a decorrere dal 01 gennaio 2009, gli oneri per il mantenimento, la cura o l'assistenza medica delle persone sottoposte agli arresti domiciliari allorché tale misura sia eseguita presso una struttura già convenzionata con il Ministero della Giustizia ai sensi del D.P.R. 309/90, nonché per il collocamento, disposto dall'autorità giudiziaria, nelle comunità terapeutiche per minorenni e per giovani adulti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sono posti, senza soluzione di continuità, a carico delle Aziende ULSS sul cui territorio insistono le suddette strutture, secondo le tariffe stabilite con il Ministero della Giustizia ai sensi dei Decreti citati;
rimandato a provvedimenti di giunta ad hoc l'indicazione di specifiche disposizioni relative al personale di ruolo, incaricato e convenzionato che esercita funzioni sanitarie presso gli Istituti Penitenziari del Veneto, nonché l'identificazione delle procedure amministrative di gestione delle risorse finanziarie che saranno trasferite nella disponibilità del Servizio Sanitario Regionale in seguito a riparto effettuato secondo criteri definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni;
recepito integralmente l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome e le Autonomie locali concernente la definizione delle forme di collaborazione relative alle funzioni di sicurezza ed i principi ed i criteri di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario e della giustizia minorile in attuazione dell'art. 7 del DPCM 1° aprile 2008;
stabilito la piena parità di trattamento, in tema di assistenza sanitaria e quindi di LEA, degli individui liberi e degli individui detenuti ed internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale”8.
8 D.G.R. n. 296 del 10 febbraio 2009 DPCM del 01/04/08 "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria": disposizioni varie pag. 3-4.
Con la delibera n. 940 del 07 aprile 2009 la Giunta Regionale del Veneto ha regolamentato anche gli aspetti economico-finanziari riguardanti la giustizia minorile e definito quale dovrà essere l’iter per collocare i minori nelle strutture residenziali e come deve avvenire la liquidazione delle rette che dovranno essere corrisposte alle comunità alle quali vengono affidati i minori o i giovani adulti in ottemperanza alla Delibera in questione.
Nel 2008 sono stati inseriti in struttura 21 minori di cui 16 residenti nel veneto e 2 senza fissa dimora: 18 minori sono stati inseriti in strutture per tossicodipendenti e 3 in quelle per il disagio psichico. I minori tossicodipendenti sono stati inseriti presso comunità della Regione Veneto, i minori affetti da disagio psichico sono stati inseriti in strutture fuori Regione in quanto, a parte una struttura nel Veneziano, non vi sono centri in cui si accolgono minori con disagio psichico, tranne una nel Veneziano.
Non essendo possibile programmare, in via preventiva, il numero di collocamenti nelle comunità, stante che scaturiscono da misure cautelari e da ordinanze di collocamento i disposte dalla Magistratura con tempi estremamente in stato di urgenza, la Regione ha ritenuto opportuno regolamentare, con il Centro Giustizia Minorile di Venezia, le principali aree di collaborazione indicate nell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali del 20 novembre 2008 attraverso la stipula di un protocollo di intesa che dovrà contenere indicazioni rispetto al fatto che la Regione Veneto intende farsi carico degli oneri economici solo dei cittadini residenti nel Veneto.
La Giunta con la delibera n. 940 del 07 aprile 2009 ha:
“confermato che a decorrere dal 1° gennaio 2009, gli oneri concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche, sia per i tossicodipendenti e per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'art.96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché per il collocamento, disposto dall'autorità giudiziaria, nelle comunità terapeutiche per minorenni e per giovani adulti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sono posti, senza soluzione di continuità, a carico della Regione, con riferimento esclusivo ai cittadini residenti nel veneto.
previsto che la gestione della materia regolata dal presente provvedimento, in particolare per quanto riguarda la liquidazione delle rette delle comunità presso le quali
avvengono gli inserimenti in oggetto, faccia capo alla Direzione Piani e Programmi socio-sanitari - Servizio Tutela salute mentale;
demandato al Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Socio-Sanitari la stipula del protocollo d'intesa con il Centro per la Giustizia minorile secondo le indicazioni citate in premessa;
autorizzato il Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari a provvedere con proprio provvedimento alla liquidazione delle rette per gli inserimenti oggetto della presente deliberazione, nonché il relativo impegno di spesa9”.
Ritenuto di dover definire le procedure di inserimento dei detenuti ai sensi dell’art. 96, commi 6 e 6 bis, del testo unico di cui al D.P.R. 309 del 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché per il collocamento, disposto dall’autorità giudiziaria, nelle comunità terapeutiche per i minorenni e per giovani adulti, di cui all’art. 24 del D.Lgs 28 luglio 1989, n.272, residenti nel Veneto, con Decreto n. 93 del 1 luglio 2009 la Regione Veneto ha recepito il Protocollo d’intesa fra la Regione Veneto – Direzione piani e Programmi Socio Sanitari e il Centro Giustizia Minorile di Venezia, relativo all’invio in Comunità di minori ai sensi del D.P.C.M. 1 aprile 2008.
Il protocollo siglato dal Dott. Giampietro Rupolo, Dirigente Regionale della Direzione Regionale Piani e Programmi Socio-Sanitari, e dal dott. Paolo Attardo, Dirigente del centro per la Giustizia Minorile di Venezia statuisce che:
1. “Nella fase iniziale di attuazione di quanto previsto dal D.P.C.M. del 1 aprile 2008, l’invio dei minori/giovani adulti in idonee strutture comunitarie, su disposizione in ambito penale dell’Autorità Giudiziaria minorile, continuerà ad essere a cura del Centro per la Giustizia Minorile di Venezia;
2. Quando non é possibile individuare in tempi brevi comunità terapeutiche, e considerando inoltre l’attuale carenza delle stesse, è consentito l’inserimento/trasferimento in una struttura di tipo educativo ritenuta idonea, autorizzata e /o accreditata secondo la normativa regionale di riferimento. Il altre regioni, ove vi è la presenza di comunità ministeriali, i giovani vi vengono provvisoriamente allocati in attesa di definitiva assegnazione.
9 D.G.R. n. 940 del 7 aprile 2009 Recepimento DPCM del 01/04/08 "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria": regolamentazione e gestione dell’inserimento in comunità di minori e giovani adulti, pag. 2.
3. Sarà importante, nel quadro del trattamento e della garanzia dei diritti del minore allocarlo in una struttura che ha sede nel Veneto; tale esigenza ha l’obiettivo di far mantenere i rapporti al giovane con il nucleo familiare di provenienza anche nell’ottica di un suo futuro reinserimento.
4. Nelle more dell’implementazione di adeguate risorse comunitarie, il Centro per la Giustizia Minorile di Venezia, per il tramite dei Servizi Minorili della Giustizia, si adopererà di concerto con i Servizi socio-sanitari territoriali per individuare una sede residenziale terapeutica, anche fuori regione, nella quale collocare i minori. Infatti, il collocamento non ammette deroghe. Una volta emesso il provvedimente se ne deve dare esecuzione.
5. Il Centro per la Giustizia Minorile di Venezia si impegna a comunicare formalmente alla Direzione Piani e Programmi Socio—Sanitari — Servizio per la Tutela della Salute Mentale della Regione Veneto i movimenti dei minori collocati in comunità a