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La risposta degli Stati al fenomeno del multiculturalismo

Nel documento "Il corpo della donna migrante" (pagine 35-44)

MULTICULTURALISMO E REATI CUL TURALMENTE ORIENTAT

1. La risposta degli Stati al fenomeno del multiculturalismo

Il multiculturalismo è un concetto che si connette ad un orienta- mento politico e sociologico che applica all’interno di una società prin- cipi e valori in cui coesistono diverse componenti, con culture spesso molto differenti, ognuna mantenendo le proprie tradizioni culturali, lin- guistiche e religiose.

La società che ospita i gruppi etnici di minoranza consente la convivenza tra le differenti componenti, garantendo la tutela e la valo- rizzazione della loro identità culturale.

Esse, pur potendo contaminarsi l’una con l’altra, convivono, conservando le proprie identità, le proprie tradizioni ed il loro diritto di esistere.

Alcuni autori distinguono tra società multiculturale e multicul- turalismo, riferendosi, da un lato ad «una situazione empirica di convi- venza su uno stesso territorio nazionale di una molteplicità di gruppi sociali, con valori, pratiche, credenze, norme giuridiche e strutture di relazioni sociale differenti, dall’altro ad un insieme di teorie, analisi e proposte a sfondo etico e politico»34.

34 FACCHI, A., I diritti nell’Europa multiculturale. Pluralismo normativo e immi- grazione, Bari, Laterza, 2001.

Il fenomeno imponente del flusso migratorio iniziato nella se- conda metà del Novecento, che oggi ha assunto caratteristiche bibliche e drammatiche, impone un confronto con le culture a cui appartengono i migranti di diverse etnie, al fine di ridefinire i potenziali ed insorgenti conflitti fra norme, princìpi e valori di diversa origine. L’affermazione del principio di uguaglianza attraverso la diversità di trattamento costi- tuisce il modello a cui deve ispirarsi il diritto nell’ identificazione e creazione di norme giuridiche che consentano la realizzazione dei sud- detti principi nella prospettiva di un miglioramento delle condizioni di vita e di una civile convivenza.

Da qui deriva la necessità di riformulare il diritto attraverso la presa d’atto della multiculturalità della attuale società.

Il riferimento al principio di uguaglianza che ispiri lo sviluppo di formule antidiscriminatorie e che ispiri altresì lo sviluppo di azioni positive dirette al cambiamento del diritto nella sua forma attuale è di fondamentale importanza e deve presiedere a tutte le politiche multi- culturali e pluralistiche35.

Per altri aspetti, il termine multiculturalismo viene utilizzato in senso descrittivo, riferendosi a società in cui più culture differenti inte- ragiscono in spazi pubblici e luoghi comuni, come ad esempio le scuole e i luoghi di lavoro; oppure in senso normativo, riferendosi a società, che hanno posto in essere sistemi normativi atti a favorire un'intera- zione sociale basata sulla tutela delle differenti identità culturali intera- genti e comunicanti nello spazio pubblico.

Inoltre, dal punto di vista legislativo, «la definizione configura le relazioni fra Stato e minoranze - in modo che il primo debba consen-

35 ANGELES BARRÈRE UNZUETA, M., Diritto discriminatorio, femminismo e multiculturalismo. Il principio di uguaglianza di donne e uomini come strategia per una rilettura giuridica, in Ragion Pratica, 2004, fasc. 2.

tire a coloro che si identificano “culturalmente” con una specifica co- munità di mantenere, salvaguardare, promuovere quella differenza cul- turale, le cui dignità e peculiarità devono essere riconosciute e rispettate anche dagli altri»36.

Questo implica che i pubblici poteri, ma anche l'intera società, riconoscano l'eguale valore di culture diverse e che ottemperino alla «richiesta di non solo lasciarle sopravvivere, ma di prendere atto che esse sono preziose»37.

Nel panorama degli Stati, il Canada e l’Australia hanno elabo- rato dei sistemi normativi ed istituzionali in cui hanno inserito tra i prin- cipi basilari quello del rispetto delle diversità culturali.

L'evoluzione del Canada è stata sostanzialmente diversa, in quanto la dialettica culturale e politica è stata influenzata dalla que- stione del bilinguismo e dalle forti spinte autonomiste della minoranza francese. Infatti, nel 1969 fu ufficializzata l’introduzione del bilingui- smo anglo-francese ed il governo nel 1971 adottò una politica federale multiculturale favorendo un’equa politica sull’immigrazione e finan- ziando attività volte alla preservazione delle identità etniche. In parti- colare, il Canada negli anni ‘70 ha approvato il Canadian Multicultu- ralism Act, adottato dal Parlamento nel 1988, in cui si ribadisce che tutti i cittadini sono uguali e si afferma «il valore e la dignità di tutti i citta- dini canadesi, senza distinzioni razziali o etniche, lingua e religione». Inoltre è stata istituita la festa del Multiculturalism Day che ricorre il 27 giugno.

Negli Stati Uniti, la cultura anglosassone e protestante del gruppo dominante, che pervadeva la società del tempo, determinò gravi

36 WIKIMEDIA FOUNDATION, INC., Multiculturalismo, [online], Wikipedia.it,

01.08.2013, <https://it.wikipedia.org/wiki/Multiculturalismo>.

37 CECCHERINI, E., Multiculturalismo (Diritto comparato), [online], Unige.it,

tensioni sociali nei confronti delle identità culturali delle altre etnie pre- senti, sino ad escludere altri valori e costumi delle altre minoranze, fa- vorendo il diffondersi di ideologie “nativiste”, volte alla chiusura delle frontiere di tutti i gruppi religiosi ed etnici diversi dal ceppo WASP (white Anglo-Saxon protestant).

Tali posizioni non riconoscevano ad altre culture diverse dalla propria un’autonoma identità, non ritenendo possibile il loro adegua- mento al modello di vita americano.

Ad esse si contrapposero, fin dall’inizio del secolo, i fautori dell’assimilazionismo, che adottarono come loro simbolo il melting pot, espressione con cui si indicava quel tipo di società che vive e permette la commistione di elementi di origini eterogenee (etnici, religiosi ecc.), con l’obiettivo di costruire una identità condivisa.

Il principio dell'assimilazione partiva dalla considerazione che le culture di minoranza devono adattarsi alla cultura della comunità do- minante mediante una trasmigrazione di valori e tradizione.

Ciò avrebbe dovuto dare origine ad un nuovo modello ameri- cano, cioè una nuova “politica culturale dell’identità” considerata una bandiera dei settori progressisti americani che avevano l’evidente obiet- tivo di aggregare in un’unica cultura nazionale popolazioni eterogenee.

In realtà gli Stati Uniti non hanno attivato politiche multicultu- rali, poiché la cultura anglosassone di cui era pervasa la società ameri- cana realizzava una potente esclusione culturale, politica ed economica nei confronti delle popolazioni non bianche, che sfociarono nelle lotte afroamericane per il riconoscimento dei loro diritti civili. Successiva- mente, le rivendicazioni si estesero anche alle altre minoranze culturali diverse dagli afro-americani e ciò favorì un movimento culturale e po- litico che sfociò in mobilitazioni in favore dell’uguaglianza istituzio- nale, sotto il profilo della loro specifica identità, di determinati gruppi

discriminati o marginalizzati (femministe, afroamericani e ispanici e, in seguito, gay e lesbiche)38.

Per quanto riguarda l'Europa, gli Stati hanno adottato delle so- luzioni diverse che possono essere ricondotte a due modelli: il modello “assimilazionista” (c.d. alla francese) ed il modello “multiculturalista” (c.d. all’inglese).

La ragione della elaborazione di questi due modelli risiede nella diversa concezione del principio di uguaglianza. Infatti, mentre la Fran- cia si ispira a una concezione “formale” di uguaglianza che prescinde dalle differenze, in Gran Bretagna si condivide un’idea di uguaglianza “sostanziale” che, riconoscendo l’esistenza delle differenze, realizza il principio dell’uguaglianza ammettendo trattamenti differenziati39.

Il modello francese si ispira alla logica del principio dell’ugua- glianza formale realizzato mediante una sostanziale asetticità dello Stato nei confronti delle diverse culture degli immigrati, portatrici di valori e principi anche assolutamente diversi dallo Stato che ospita. Un esempio in tal senso è rappresentato dalla L. 15 marzo 2004 n. 228 che vieta l’ostensione di simboli religiosi all’interno dello spazio pubblico.

Nel 2007, con la presidenza di Sarkozy è stato istituito il Mini- stero per l'Immigrazione, l'Integrazione, l'Identità nazionale e il Co-svi- luppo.

38 ENCICLOPEDIA TRECCANI, Multiculturalismo, in Enciclopedie online, Trec-

cani.it, 16.05.2011 2012, Treccani.it, < http://www.treccani.it/enciclopedia/multicul- turalismo/>.

39 BASILE, F., Società multiculturali, immigrazione e reati culturalmente motivati (comprese le mutilazioni genitali femminili), [online], in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2007, < http://riviste.unimi.it/index.php/statoechiese/article/down- load/954/1180>.

Ma, secondo alcuni autori, l’esperienza francese dimostra che una politica di assimilazione conduce ad un miglioramento delle condi- zioni di vita di quegli individui che abbandonano la propria identità ori- ginaria e adottano quella della società ospitante.

Tale processo, però, porta alla esclusione della gran parte della popolazione straniera, poiché solo un numero limitato di individui di origine nord e centroafricana raggiunge uno stile di vita assimilabile a quello delle élites francesi, mentre la maggioranza degli africani d’ori- gine, pur se nati in Francia, rimane in condizioni di vita decisamente inferiori a quelli della maggioranza autoctona40.

In Inghilterra, invece, nel corso degli anni sono state adottate delle misure per creare coesione sociale in una delle società con la più vasta diversità culturale, ma non ha mai implementato un vero e proprio sistema normativo improntato al multiculturalismo come sistema so- ciale basato su differenti culture interagenti e comunicanti tra loro.

L’adesione al modello multiculturalista ha portato al riconosci- mento ed all’accettazione delle diversità culturali, con l’adozione di po- litiche più tolleranti che hanno consentito agli immigrati di conservare e coltivare le proprie tradizioni dei paesi di origine.

Sul piano giuridico il riconoscimento delle differenti identità culturali si è concretizzata nel Race Relations Act del 1976, una legge finalizzata ad impedire ogni forma di discriminazione sulla base della razza, del colore della pelle, della nazionalità, definendo i requisiti per individuare il comportamento discriminatorio vietato sul posto di la- voro, a scuola ed in altri ambiti della vita sociale.

Anche la Germania non ha mai attivato delle politiche per il multiculturalismo a livello nazionale ma ha posto in campo delle azioni

40 FACCHI, A., Donne, culture e diritto: aspetti dell’immigrazione femminile in Eu- ropa, in Ragion Pratica, 1998, fasc. 2.

specifiche per l'integrazione a livello comunale; mentre il Belgio, che ha tre lingue ufficiali, ha effettivamente promosso delle politiche per il riconoscimento delle minoranze etniche e per l’interculturalismo.

La Svezia già nel 1974 inseriva nella propria Costituzione dei riferimenti specifici al rispetto delle differenze e la Finlandia, nel 2003, ha posto in essere politiche che facessero riferimento diretto al multi- culturalismo.

Anche Spagna e Portogallo hanno, nel corso degli anni, attivato politiche “interculturali”.

In questo panorama, è particolare la politica adottata dallo Stato di Israele, che a distanza di tre anni dalla sua nascita (avvenuta nel 1948), ha affrontato la questione delle differenti nazionalità coesistenti al suo interno, mediante l'istituzione del Ministero per l'Assorbimento degli Immigrati, adottando una serie di misure ed istituendo appositi centri per l'integrazione sociale di persone provenienti dai vari Paesi, seppure tutti di cultura ebraica.

L’Unione Europea, nella consapevolezza di una sostanziale di- sarmonia delle legislazioni degli Stati membri, ha affermato una serie di principi fondamentali comuni, che appaiono più vicini al modello multiculturalista (Comunicazione COM/2005) 389 del 1 settembre 2005). Infatti, vengono acclarati dei principi programmatici che affer- mano che «l’integrazione è un processo dinamico e bilaterale di ade- guamento reciproco da parte di tutti gli immigrati e di tutti i residenti degli stati membri», consentono la parità di accessi a beni e servizi al pari dei cittadini comunitari, garantiscono il culto e le pratiche religiose degli immigrati.

Anche in documenti più recenti la Commissione Europea, ha approntato delle misure dirette alla regolamentazione dei flussi, affian-

cando la predisposizione di misure per la partecipazione degli immi- grati alla vita politica economica, sociale e culturale, rifacendosi ad un modello per alcuni versi assimilazionista e per altri multiculturalista.

In Italia, il Testo Unico sull’immigrazione (D. Lgs. n. 286/98) ha riconosciuto agli immigrati i diritti fondamentali della persona umana ammessi sia dal diritto interno che dalle convenzioni internazio- nali, stabilendo che il complesso di diritti fondamentali, liberali e so- ciali, vanno riconosciuti al di là della cittadinanza e spetta a tutti gli stranieri indipendentemente dalla loro posizione di regolarità sul terri- torio italiano.

La nozione di integrazione a cui fa riferimento la legge com- prende la valorizzazione delle differenze culturali e la tutela della iden- tità culturale degli immigrati similarmente alla impostazione della Unione Europea.

In buona sostanza, il sistema giuridico italiano, riconosce i prin- cipi di uguaglianza formale propri del modello assimilazionista, ma ignora situazioni di fatto che riguardano coloro che sono coinvolti nelle relazioni interculturali, in particolare situazioni in cui l’ordinamento giuridico deve intervenire a protezione dei diritti fondamentali delle donne all’interno della loro famiglia, della società civile a garanzia delle libertà e delle loro scelte di vita.

2. Il Pluriculturalismo

Il massiccio fenomeno migratorio, come già accennato, ha messo in grave crisi i modelli sopra descritti, inducendo la politica delle società europee a ricercare nuovi strumenti per promuovere la coesione sociale e culturale attraverso un superamento del modello assimilazio- nista e del modello multiculturalista.

Senza contare che, come è stato rilevato da alcuni autori, en- trambi i sistemi, pur con soluzioni diverse, condividono lo stesso obiet- tivo di creare un meccanismo di integrazione degli immigrati nelle so- cietà ospitanti.

In realtà entrambi i sistemi, de facto, hanno fallito poiché nes- suno dei due modelli è riuscito ad evitare effetti di emarginazione degli immigrati.

Pertanto, è stato osservato che, la scelta tra l’uno o l’altro mo- dello dipende necessariamente dalla «capacità di produrre integra- zione»41.

Il superamento dei due modelli implica necessariamente una vi- sione pluriculturale della società.

Il pluriculturalismo, secondo alcuni autori, mira alla creazione di una società “contaminata” dall’apporto culturale delle varie compo- nenti che la costituiscono, e il suo obiettivo è di fare di ciascun cittadino un “eguale”.

Inoltre, si deve aggiungere che gli immigrati di seconda o di terza generazione, non si riconoscono più nella cultura dei loro paesi d’origine, ma non si riconoscono neanche nella cultura del paese ospi- tante, creando aspettative di princìpi e valori diversi.

Tutto ciò implica la ricerca di sistemi normativi capaci di adat- tarsi alla realtà empirica in modo elastico e ricettivo delle istanze che provengono dalla società.

In un contesto di pluralità di culture, la tutela dell’identità e del benessere individuale richiede una trasformazione del diritto vigente che va oltre un’adeguata applicazione dei diritti sociali.

41 BASILE, F., ult. op. cit.

Un approccio multiculturale al pluralismo normativo deve pre- vedere la possibilità di trattamenti differenziati attuabili in varie forme arrivando a prevedere anche norme speciali42.

Secondo altri autori, le società europee di oggi sono, di fatto, pluraliste dal punto di vista etnico, sociale e religioso ed individuano cinque elementi caratterizzanti: la identità culturale, la lingua, la stabi- lizzazione delle migrazioni economiche e politiche, la plurietnicità e plurireligiosità.

In buona sostanza questi elementi caratterizzano la società plu- riculturale e di ciò devono tenere conto i governi nazionali che devono avere capacità progettuali tali da tenere in considerazione anche l’iden- tità e le eredità culturali multiple introdotte con le migrazioni43.

Nel documento "Il corpo della donna migrante" (pagine 35-44)