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La spinta all'efficienza amministrativa nella sua evoluzione storica.

Nel documento L'azione di classe (pagine 77-80)

L'AZIONE DI CLASSE PUBBLICISTICA

2. La spinta all'efficienza amministrativa nella sua evoluzione storica.

La normativa ormai da tempo pone in evidenza esigenze legate all’implementazione dell’efficacia dell‘azione amministrativa, correlate all’appagamento dei bisogni dei cittadini in riferimento agli obbiettivi assegnati dalla legge agli apparati amministrativi (specie in un ambito, come quello odierno, ove il servizio pubblico si è sempre più affermato, a discapito delle attività a carattere funzionale o connesse all’esercizio di potestà autoritative).

Per altro, in riferimento ai valori costituzionali che governano l’attività amministrativa, in via generale, è

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F. Caringella, “Manuale di diritto amministrativo”, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2010, 39.

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stato osservato che il principio del buon andamento, già fissato dall’art. 97 della Carta Fondamentale, é ormai assurto a canone informatore ed imprescindibile dell’esercizio della funzione pubblica, nonché a criterio di valutazione del suo prodotto finale, sia esso un servizio o un provvedimento (a tanto è improntata la legislazione dell’ultimo ventennio a decorrere dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, fino alla cd. Riforma Brunetta), la cui stura è l’effetto tanto della grave congiuntura economica che ha sensibilizzato l’attenzione della collettività al corretto uso delle, limitate, risorse assegnate all’apparato amministrativo attraverso una pressione fiscale sempre maggiore, quanto dell’esigenza di una maggior competitività delle imprese nostrane e di potenziare l’attrattiva per gli investimenti esteri, scoraggiati da pratiche burocratiche lente e farraginose e da un settore terziario, strumentale, inefficiente.78

In odine alle problematiche che occupano, dunque, senza alcuna pretesa di esaustività, saranno richiama- ti, di seguito, taluni concetti di fondo relativi ad esigenze di funzionalizzazione ed efficienza degli appa- rati pubblici.

La responsabilizzazione - che, almeno sul crinale normativo, è sempre stata imposta agli operatori dell’apparato pubblico (si guardi, a tale proposito, all’art. 28 Cost. ed alle omologhe previsioni contenute nel D.P.R. 3/57) - è tesa ad assicurare un maggiore efficientismo dell’azione pubblica.

La configurazione di numerose forme di responsabilità in capo al dipendente pubblico (civile, penale, amministrativa, contabile, disciplinare) e l’ampliarsi della relativa disciplina normativa – si pensi, tra l’altro, al recente inasprimento della responsabilità disciplinare, alla sempre temuta responsabilità contabile, all’affiorare di nuovi obblighi legati alla trasparenza amministrativa ed alle esigenze di contras- to alla corruzione, alle sanzioni ormai correlate alle fattispecie di silenzio amministrativo – indubbiamen- te si pongono nel senso di configurare una Pubblica Amministrazione più idonea al perseguimento dei propri fini istituzionali.

Nel medesimo senso, per altro, si sono poste norme emanate a garanzia del cittadino nei rapporti cogli apparati pubblici, prima tra tutte la L. 7 agosto 1990, n. 241 che - nel recepire decenni di evoluzione gi- urisprudenziale e dottrinale e nell’imporre una democratizzazione dell’agere amministrativo, conforman- dolo ai principi della della trasparenza e del clare loqui – ha considerato il sollecito ed economico svol- gimento dell’azione amministrativa, caratterizzato da esigenze di semplificazione e mancato aggravio dei correlati procedimenti, quale dato di rilievo nel corpo delle proprie previsioni.

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Ancora, nell’ottica del perseguimento dell’efficienza pubblica si pose a suo tempo la c.d. privatizzazione del pubblico impiego (avviata col D. Lgs. 29/1993, poi interamente refluito nel relativo Testo Unico, D. Lgs. 165/2001), tesa a conferire ai dirigenti potestà manageriali, analoghe a quelle del datore di lavoro privato ed a connotare il rapporto di lavoro pubblico in termini non difformi rispetto a quelli previsti dal codice civile per il rapporto di lavoro privato, anche al fine di omologare i due rapporti e recuperare effi- cienza in capo agli operatori del comparto pubblico.

All’interno del panorama in parola, poi, non possono non essere richiamati, pur in termini di massima, i seguenti dati ordinamentali:

- le norme finalizzate alla semplificazione normativa (si pensi alla recente eliminazione di tutte quelle disposizioni normative desuete o superate attuata per tramite del c.d. taglia – leggi ex L. 28 novembre 2005, n. 246) ed all’abrogazione o riduzione di oneri amministrativi considerati eccessivamente gravosi od inutili (ex coeteris, si pensi alle norme contenute nella stessa L. 241/90 attinenti ad ipotesi di silenzio assenso o devolutivo od in materia di denuncia di inizio attività);

- le disposizioni concernenti la Carta dei servizi pubblici (art. 2, comma 12, lett. p), L. 481/95; art. 11, D. Lgs. 286/98), in quanto tese ad assicurare livelli minimi di qualità dei servizi pub- blici;

- la c.d. privatizzazione del pubblico impiego con la separazione fra attività di indirizzo e con- trollo ed attività di gestione e la conseguente maggiore responsabilizzazione degli organi bu- rocratici che essa ha comportato;

- l’introduzione di controlli interni, chiaramente tesa ad implementare il buon andamento am- ministrativo;

- la risarcibilità degli interessi legittimi, idonea a responsabilizzare, in maniera più pregnanti gli operatori amministrativi, atteso la possibilità che la loro condotta determini un danno di cui l’Amministrazione sarà chiamata a rispondere ed in relazione al quale potrebbe individuarsi una responsabilità contabile in capo a loro;

- il superamento della pregiudiziale amministrativa che, rendendo non più necessario la previa demolizione del provvedimento amministrativo di riferimento (si veda, ora, la disciplina di ri- lievo all’art. 30 del codice del processo amministrativo allegato al D. Lgs. 104/2010), ha, in tal modo, ampliato la responsabilità degli enti pubblici e, di conseguenza, ha implementato

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l’efficienza degli organi amministrativi in relazione alla possibilità che gli stessi siano chiama- ti a rispondere in via contabile per i danni così cagionati all’Amministrazione.

Parimenti, in ordine alle questioni che interessano, vengono in rilievo le recenti modifiche normative, in- dotte dalla L. 69/2009 sul disposto dell’art. 2, L. 241/90, tese a responsabilizzare, in termini di maggiore pregnanza, gli organi amministrativi a fronte di condotte omissive o di mancata attuazione degli obblighi di legge.

Ancora, ai fini che interessano non possono non rilevare la recente riforma del pubblico impiego, come realizzata dal menzionato D. Lgs. 150/2009 nè il recentissimo D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante „Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazio-

ni da parte delle pubbliche amministrazioni.” (quest’ultimo in virtù della considerazione per cui obblighi

di trasparenza non possono non giovare ad una migliore espletamento dell’attività amministrativa).

I dati normativi sopra richiamati, in conclusione, sono espressivi di una spinta - latente nel nostro ordi- namento e destinata in taluni momenti ad emergere con tratti di maggiore evidenza - all’efficienza degli apparati pubblici.

Del resto, non potrebbe essere diversamente ove si consideri che detti apparati sono finanziati con fondi erariali e, dunque, con denaro proveniente da un’imposizione fiscale generalmente pervasiva e mai tanto avversata quanto oggi (soprattutto a fronte di un diffuso senso comune circa l’esistenza di talune situazio ni di privilegio, individuate principalmente in ambito politico, e di una diffusa mala gestio di risorse deri- vanti dalla fiscalizzazione).

Nel documento L'azione di classe (pagine 77-80)