• Non ci sono risultati.

Valutazioni di carattere comparato relative alle diverse esperienze ordinamentali.

Nel documento L'azione di classe (pagine 51-55)

ANALISI DI DIRITTO COMPARATO DELL'AZIONE DI CLASSE.

4. Valutazioni di carattere comparato relative alle diverse esperienze ordinamentali.

Il modello del diritto federale statunitense è stato mutuato, pur con talune varianti, da altri ordinamenti (così è avvenuto, ad es., da parte della Francia, del Canada, di Israele).

Altri sistemi giuridici, invece, hanno optato per metodiche di tutela giudiziaria di classe in certa misura differenziate (ad es., Brasile, Inghilterra, Germania).

Richiamando taluni tratti distintivi delle soluzioni adottate dai diversi ordinamenti, saranno svolte, di se- guito, talune osservazioni55.

In Canada, in particolare, sussistono elementi differenziali rispetto al modello nordamericano sul piano dei requisiti previsti per la certification (che si caratterizzano per una minore rigidità) e per una diversa regolamentazione delle spese che, più simile alla nostra, è ispirata al principio della soccombenza.

In Israele è prevista un’elencazione delle causes of action deducibili ed il rimedio può essere esperito, oltre che dal singolo rappresentante della classe che abbia un interesse immediato e diretto nella causa, anche da agenzie pubbliche ed associazioni/organizzazioni riconociute.

In Brasile, dove legittimati all’azione sono il Pubblico Ministero, deterrminati organi pubblici e associa- zioni precostituite per legge, l’accoglimento della domanda di classe dà luogo ad una condanna generica

55

52

limitata all’accertamento della responsabilità del convenuto per i danni cagionati ai consumatori mentre la concreta liquidazione dei danni è rimessa al successivo esperimento di azioni giudiziarie da parte die singoli. Inoltre, l’automatica estensione della condanna nei confronti degli apartenenti alla classe opera soltanto per le pronunce favorevoli.

Si procederà di seguito alla disamina specifica di talune soluzioni ordinamentali adottate – in particolare, quelle relative a Francia, Germania, Inghilterra - richiamando, a tale proposito, la dottrina che si è dedi- cata alla relativa analisi56.

Per quanto concerne la disciplina francese, essa si presenta piuttosto articolata.

Al riguardo, è possibile affermare che l’art. 422-1 del Code de la Consommation stabilisce che – previo conferimento di un mandato di almeno due consumatori – le associazioni dei consumatori rappresentati- ve sul piano nazionale possono agire in giudizio davanti a tutte le giurisdizioni al fine di ottenere il risar- cimento dei danni per conto dei mandanti.

Il mandato, aggiunge la legge, deve essere redatto in forma scritta e, a differenza di quanto accade negli Stati Uniti, non può essere divulgato per mezzo di pubblicità televisiva o radiofonica, né per mezzo di lettere personalizzate.

Ora, sebbene si tratti di un modello fortemente ispirato a quello statunitense, in particolare il vincolo al- la diffusione di cui s’è detto ha contribuito in maniera significativa al sostanziale fallimento dell’istituto. Si aggiunga che le risorse finanziarie messe a disposizione dalla legge si sono rivelate insufficienti per garantire la diffusione dell’istituto; la carenza della legge in alcune sue parti ha reso ingovernabili le azioni di massa all’interno dei tribunali; inoltre, è venuta alla luce la scarsa preparazione giuridica degli esponenti delle associazioni dei consumatori a gestire un numero elevato di consumatori all’interno di una medesima causa; non solo, le associazioni hanno manifestato sin da principio la scarsa propensione ad assumere la responsabilità connessa alla gestione dei procedimenti giudiziari dei propri iscritti.

Più recentemente, il governo francese, consapevole del sostanziale fallimento della precedente legisla- zione, ha proposto la modifica della stessa e l’introduzione di una action de groupe analoga a quella pre- sente nello stato del Québec.

Per quanto concerne l’ordinamento tedesco, esso ha introdotto la disciplina dell’azione di classe più recentemente rispetto a quello francese.

Il provvedimento che ne disciplina l’applicazione risale all’agosto 2005 e titola “Gesetz zur Einfuhrung

56

53

von Kapitalanleger-Mustervefahren”.

Si tratta, tuttavia, di un provvedimento meno esteso di quello francese o statunitense. Questo, infatti, presenta due peculiarità.

Anzitutto, si rivolge espressamente (e soltanto) agli investitori, nell’ottica di una disciplina più estesa che ha lo scopo di promuovere lo sviluppo del mercato finanziario e la tutela dei soggetti che vi operano. Inoltre, ha una durata temporalmente limitata (il dispositivo introduttivo della legge ne vincolava l’efficacia al quinquennio successivo alla sua entrata in vigore: essa, tuttavia, è stata rinnovata sino al 31 dicembre 2015).

Se, dunque, il provvedimento tedesco si presenta più limitato rispetto a quelli precedentemente analizzati, è anche vero che il diritto processuale tedesco prevedeva già la possibilità che le associazioni di categoria degli interessi dei consumatori potessero agire in giudizio a tutela degli stessi.

La ragione per cui si è deciso di predisporre una disciplina più puntuale è semplice: l’istituto contemplato dal diritto processuale veniva applicato soprattutto – ed, anzi, quasi esclusivamente – in relazione agli interessi degli investitori sui mercati finanziari, ed in particolare riferimento alla collocazione nel mercato fin7anziario tedesco delle azioni della società Deutsche Telekom AG, in seno al processo di „de-monopolizzazione“ del colosso delle telecomunicazioni.

La nuova disciplina prevede, in particolare, che la domanda per attivare la procedura sia presentata al giudice competente con l’indicazione dell’oggetto da accertare nel procedimento.

Non solo, la domanda deve contenere tutte le circostanze di fatto e di diritto che sono rilevanti ai fini della controversia ed i mezzi di prova dei quali il ricorrente intende servirsi a sostegno delle proprie ragioni.

È il giudice stesso che si occupa della pubblicazione della domanda: lo fa iscrivendola in un apposito registro nella Gazzetta Federale elettronica.

Infine, l’ordinanza emessa dal Tribunale è appellabile presso la Corte Suprema Federale. Tra le altre cose, poiché si tratta di un interesse di carattere generale, alla Corte Suprema non è consentito, come avviene in altri casi, di negare l’appello a propria discrezionalità.

Infine, per quanto attiene al sistema anglosassone, esso si differenzia dal sistema statunitense, attesa la presenza di un autentico regime di opt-in in cui non si assiste ad alcuna estensione automatica degli ef- fetti della sentenza resa nel processo collettivo a coloro che ne siano rimasti estranei: ciò si spiega per il

54

fatto che non si dà corso ad ad alcun giudizio “rappresentativo”.

Per altro, conformemente a quanto accade negli U..S.A., al giudice inglese sono attribuiti amplissimi po- teri discrezionali nella gestione del processo collettivo, il che fa dell’istituto della Group Litigation uno strumento alquanto duttile: molto dipenderà dalle valutazioni di opportunità suggerite dal caso concre- to.57

Il caso anglosassone, poi, si presenta peculiare per un altro aspetto: è particolarmente discusso dalla gi- urisprudenza e dalla dottrina la possibilità che si possa ottenere l’enforcement delle sentenze emesse negli Stati Uniti.

Il problema incontra posizioni favorevoli e posizioni contrarie.

Gli autori favorevoli sostengono che la soluzione vada cercata nel dovere dei giudici giudicanti in un caso di class action di difendere anche gli interessi dei soggetti assenti.

La decisione assunta, in conseguenza dell’applicazione di un principio tradizionale di giustizia naturale, deve trovare piena applicazione anche negli ordinamenti diversi da quelli del giudice cui appartengono i soggetti assenti.

La posizione della giurisprudenza è discorde.

Alcune sentenze hanno riconosciuto i diritti dei cittadini inglesi che avevano agito Stati Uniti ed hanno dato applicazione alle sentenze dei giudici statunitensi.

In altri casi, invece, non si è ritenuto di procedere in tal senso, rilevandosi una sostanziale ed incolmabile difformità tra i due ordinamenti giuridici.58

57

C. Consolo, B. Zuffi,, op. cit., 31.

58

55

CAPITOLO 3

Nel documento L'azione di classe (pagine 51-55)